Rigetto definitivo dell’opposizione. Ritiro reclamo
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.08.2023 14.2023.75
Rigetto definitivo dell’opposizione. Ritiro reclamo
Incarto n. 14.2023.75 Lugano 18 agosto 2023 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Cortese statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2023.3044 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 23 giugno 2023 dalla RE 1 contro CO 1 giudicando sul reclamo del 19 luglio 2023 presentato dalla RE 1 cont ro la decisione emessa il 10 luglio 2023 dal Pretore, con cui ha respinto l’istanza 23 giugno 2023 della RE 1 volta alla concessione del rigetto definitivo dell’opposizione formulata da CO 1 all’esecuzione n. __________ promossa dalla reclamante per l’incasso di fr. 7'670.– oltre agli accessori, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.–; preso atto dello scritto del 14 agosto 2023 con cui la RE 1 ha dichiarato di ritirare il reclamo dopo il raggiungimento di un accordo amichevole con l’escusso; considerato che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 a ed. 2018,
n. 8 ad art. 241 CPC); dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC); rilevato che in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (rispettivamente il reclamante), a carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC); ritenuto che nella commisurazione delle spese processuali si deve tenere conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG); appurato che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni; osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'670.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 50.– relative al presente giudizio sono poste a carico della reclamante. 3. Notificazione a:
–;
– . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).