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14.2023.72

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Ritiro reclamo

Ticino · 2023-06-26 · Italiano TI
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Rigetto provvisorio dell’opposizione. Ritiro reclamo

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.06.2023 14.2023.72

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Ritiro reclamo

RE 1CO 1 Incarto n. 14.2023.72 Lugano 26 giugno 2023 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliera: Bertoni statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2023.335 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 17 marzo 2023 da CO 1 (SO) contro RE 1 giudicando sul reclamo del 13 giugno 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5 giugno 2023 dal Pretore, con cui ha parzialmente accolto l’istanza presentata il 17 marzo 2023 da CO 1 e di conseguenza ha rigettato in via provvisoria l’opposizione all’esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante limitatamente a fr. 52'034.– oltre agl’interessi del 5% dal 1° agosto 2022, ponendo a carico delle parti le spese processuali di fr. 550.– metà ciascuno; preso atto dello scritto del 23 giugno 2023 con cui RE 1 ha dichiarato di ritirare il reclamo; considerato che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 a ed. 2018,

n. 8 ad art. 241 CPC); dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC); rilevato che per quanto riguarda le spese processuali, RE 1 ha comunicato entro il termine impartitogli la volontà di ritirare il reclamo sicché, come indicato nell’invito per anticipo del 21 giugno 2023, va esentato da tassa; appurato che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni; osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 52'034.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza. 2. Non si riscuotono spese processuali . 3. Notificazione a:

–;

–   . Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).