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14.2023.67

Rigetto definitivo dell'opposizione. Domanda di proroga del termine di reclamo

Ticino · 2023-06-19 · Italiano TI
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Incarto n.14.2023.67

Lugano

19 giugno 2023

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) nella causaSO.2023.1508(rigetto definitivo dell'opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 27 marzo 2023 dallo

CO 1

contro

RE 1

giudicando sulla domanda 16 giugno 2023 dell’RE 1 volta alla proroga di 30 giorni del termine per interporre reclamo contro la sentenza emessa dal Pretore il 5 giugno 2023;

ricordato che i termini di legge, come quello di dieci giorni per presentare un reclamo contro una decisione di rigetto dell’opposizione (art. 251 lett. a, 309 n.3 e 321 cpv. 2 CPC), non possono per legge essere prorogati (art. 144 cpv. 1 CPC);

considerato che i motivi invocati dall’istante non configurano d’altronde un motivo di restituzione del termine di reclamo giusta l’art. 148 CPC (e men che meno secondo l’art. 33 cpv. 4 LEF);

atteso che si può prescindere dal prelevare la tassa di giudizio, siccome l’amministratore unico dell’istante ha agito senza l’assistenza di un legale e non risulta avere una formazione giuridica;

rammentato, circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), che il valore litigioso, di fr. 48'630.80, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;

pronuncia:1.La domanda di proroga è respinta.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).