Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo tardivo, basato su fatti e documenti nuovi e apparentemente insufficientemente motivato
Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 maggio 2023, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 350.–; che contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 giugno 2023 per ottenerne implicitamente l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza; che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso; che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC); che nella fattispecie, come si evince dal tracciamento EasyTrack relativo alla raccomandata n. __________, la reclamante ha ritirato la decisione impugnata il 2 giugno 2023; che il termine di ricorso ha quindi iniziato a decorrere il giorno successivo (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF); che il termine d’impugnazione è pertanto scaduto lunedì 12 giugno; che presentato al più presto il 13 giugno 2023 (data indicata sull’impugnazione e corrispondente alla data d’ “inoltro” menzionata sul tracciamento dell’invio per Posta A+ n. __________), il reclamo è tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) e pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC); che ad ogni modo il reclamo appare irricevibile anche poiché è basato su allegazioni di fatti e documenti nuovi e pare insufficientemente motivato (sotto il profilo dell’art. 321 cpv. 1 CPC) perché la reclamante non indica il motivo per cui i coniugi sarebbero solidalmente debitori del credito posto in esecuzione; che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC); che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede; che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 14'260.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a:
–; – . Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.11.2023 14.2023.64
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo tardivo, basato su fatti e documenti nuovi e apparentemente insufficientemente motivato
CO 1 Incarto n. 14.2023.64 Lugano 6 novembre 2023 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliera: Bertoni statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2023.351 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 10 maggio 2023 dall’RE 1 contro CO 1 (patrocinata dall’PA 1 __________) giudicando sul reclamo del 13 giugno 2023 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 1° giugno 2023 dal Pretore aggiunto; ritenuto in fatto e in diritto: che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 marzo 2023 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione l’RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di un credito di fr. 14'160.– oltre agli accessori; che statuendo con decisione del 1° giugno 2023 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha respinto l’istanza presentata dall’RE 1 il 10 maggio 2023, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 350.–; che contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 giugno 2023 per ottenerne implicitamente l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza; che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso; che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC); che nella fattispecie, come si evince dal tracciamento EasyTrack relativo alla raccomandata n. __________, la reclamante ha ritirato la decisione impugnata il 2 giugno 2023; che il termine di ricorso ha quindi iniziato a decorrere il giorno successivo (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF); che il termine d’impugnazione è pertanto scaduto lunedì 12 giugno; che presentato al più presto il 13 giugno 2023 (data indicata sull’impugnazione e corrispondente alla data d’ “inoltro” menzionata sul tracciamento dell’invio per Posta A+ n. __________), il reclamo è tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) e pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC); che ad ogni modo il reclamo appare irricevibile anche poiché è basato su allegazioni di fatti e documenti nuovi e pare insufficientemente motivato (sotto il profilo dell’art. 321 cpv. 1 CPC) perché la reclamante non indica il motivo per cui i coniugi sarebbero solidalmente debitori del credito posto in esecuzione; che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC); che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede; che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 14'260.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a:
–; – . Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).