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14.2023.63

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo irricevibile poiché tardivo. Finzione di notifica nel caso in cui la posta o il destinatario prolunga il termine di giacenza postale

Ticino · 2023-10-20 · Italiano TI
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Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo irricevibile poiché tardivo. Finzione di notifica nel caso in cui la posta o il destinatario prolunga il termine di giacenza postale

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Notificazione a:

–;

–    . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.10.2023 14.2023.63

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo irricevibile poiché tardivo. Finzione di notifica nel caso in cui la posta o il destinatario prolunga il termine di giacenza postale

CO 1RE 1 Incarto n. 14.2023.63 Lugano 20 ottobre 2023 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliera: Bertoni statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2022.5604 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 24 novembre 2022 dall’contro RE 1 giudicando sul reclamo del 5 giugno 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 16 maggio 2023 dal Pretore; ritenuto in fatto e in diritto: che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 ottobre 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 26'726.15 oltre agli interessi del 5% dal 17 agosto 2020, indicando quale causa del credito il “Mancato pagamento nota professionale/riconoscimento di debito”; che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 novembre 2022 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5; che nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 27 dicembre 2022; che con replica spontanea del 10 gennaio 2023 l’CO 1 ha ribadito il suo punto di vista; che s tatuendo con decisione del 16 maggio 2023, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’oppo­­sizione interposta dalla convenuta per fr. 26'726.15 oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2022 (anziché per fr. 26'725.15 oltre agli interessi del 5% dal 17 agosto 2020), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 500.– a favore dell’istante; che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 giugno 2023 chiedendo di giudicare “ la richiesta di danaro dell’CO 1 in base alle sue prestazioni”, “l’equivoco di fondo del contratto per la causa di divorzio, ovvero la vera natura della causa” e “la possibilità di “stralciare” il precetto esecutivo escluse le spese che sono pronta ad assumermi”; che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso; che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC); che nel caso specifico l’avviso di ritiro della raccomandata con-tenente la sentenza impugnata è stato depositato nella casella postale di RE 1 il 19 maggio 2023 (v. tracciamento della raccomandata n. __________); che la destinataria l’ha ritirata soltanto il 2 giugno 2023; che, tuttavia, in caso d’invio postale raccomandato non ritirato, la notificazione si considera avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC; tra tante: sentenza della CEF 14.2023.4 del 21 giugno 2023); che in concreto RE 1 doveva aspettarsi la notificazione della decisione, siccome aveva presentato osservazioni l’istanza (nello stesso senso: sentenza della CEF 14.2022.22 del 27 febbraio 2022); che il termine di ricorso ha quindi iniziato a decorrere il giorno successivo alla scadenza del termine di giacenza postale, il 27 maggio 2023, ed è scaduto lunedì 5 giugno (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF); che consegnato alla posta solo il 10 giugno (come risulta dall’ade­sivo sulla busta d’invio), il reclamo è tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) e pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC); che non è d’altronde possibile considerare la data del 1° giugno 2023 come data di notifica, come lo pretende implicitamente la reclamante (“il presente reclamo è effettuato entro i 10gg dal timbro postale del 1.6.2023”); che infatti la finzione dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC di notifica del­l’atto raccomandato il settimo giorno di giacenza postale vale anche quando la posta, di sua iniziativa, accordi un termine di ritiro più lungo e l’invio venga ritirato solo l’ultimo giorno di questo termine, come pure quando il destinatario abbia ordinato la trattenuta delle raccomandate presso l’ufficio postale (DTF 127 I 31, consid. 2/b; 123 III 492 consid. 1, pag. 493; già citata sentenza della CEF 14.2023.4 pag. 3 con rinvii), poiché né la posta né il destinatario possono disporre a loro piacimento dei termini fissati dalla legge; ch’essendo il reclamo tardivo, non è possibile entrare nel merito delle richieste di RE 1, le quali, per quanto è dato di capire, esulano comunque sia dalla competenza della Camera quale autorità giudiziaria superiore, chiamata solo a statuire sulle censure del reclamante – in concreto inesistenti – in merito alla questione del rigetto dell’opposizione oggetto della decisione impugnata; che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC); che non si pone invece problema d’indennità, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni; che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 26'726.15, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a:

–;

–    . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).