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14.2023.57

Ticino · 2023-05-15 · Italiano TI
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Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo dell’escussa contro la reiezione dell’istanza. Irricevibilità per carenza d’interesse concreto

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 31.05.2023 14.2023.57

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo dell’escussa contro la reiezione dell’istanza. Irricevibilità per carenza d’interesse concreto

Incarto n. 14.2023.57 Lugano 31 maggio 2023 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliera: Bertoni statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2023.69 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 5 aprile 2023 dalla CO 1 contro RE 1 giudicando sul reclamo (“opposizione”) del 22 maggio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 15 maggio 2023 dal Giudice di pace; ritenuto in fatto e considerando in diritto: che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 marzo 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di “fatture LAMal” di fr. 853.20; che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 5 aprile 2023 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia; che nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 26 aprile 2023; che statuendo con decisione del 15 maggio 2023, il Giudice di pace ha respinto l’istanza e posto a carico dell’istante le spese processuali di fr. 170.– complessivi senz’assegnare indennità; che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un’ “opposizione” del 22 maggio 2023 per contestare due considerandi della decisione impugnata; che in realtà il Giudice di pace ha, nell’esito, dato ragione alla reclamante, siccome ha respinto l’istanza della CO 1 e confermato che l’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo è mantenuta; che la reclamante non ha quindi alcun interesse concreto a impugnare la decisione che le dà ragione, motivo per cui il reclamo è da considerare irricevibile (art. 59 cpv. 2 lett. a e 60 CPC); che infatti è senza rilievo per l’esito della decisione il fatto che il Giudice di pace abbia frainteso le sue osservazioni e abbia scritto che lei non aveva mai contestato le fatture, ciò che pareva d’al­tronde risultare dagli atti, visto che RE 1 non aveva prodotto la lettera di contestazione del 19 dicembre 2022 con le proprie osservazioni; che la tassa del presente giudizio andrebbe posta a carico di RE 1, che ha presentato un ricorso inutile e risulta pertanto soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC); che, tuttavia, tenuto conto del fatto che la reclamante non pare avere particolari cognizioni di diritto e ha agito senza l’ausilio di un giurista, si può eccezionalmente prescindere dal prelevare la tas­sa di giudizio; che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 853.20, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. Non si riscuotono spese processuali. 3. Notificazione a    . Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).