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14.2023.55

Ticino · 2023-05-17 · Italiano TI
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Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 31.05.2023 14.2023.55

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia

Incarto n. 14.2023.55 Lugano 31 maggio 2023 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliera: Bertoni statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2023.1761 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 30 marzo 2023 dalla CO 1 contro RE 1 giudicando sul reclamo del 19 maggio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 maggio 2023 dal Pretore; ritenuto in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ della sede di Lugano del­l ’Ufficio d’esecuzione, il 30 marzo 2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della società RE 1 per il mancato pagamento di fr. 8'251.90 oltre a interessi. B. All’udienza di discussione del 17 maggio 2023 nessuno è comparso. C. Statuendo con decisione del 17 maggio 2023 il Pretore ha dichiarato il fallimento della convenuta dal 19 maggio 2023 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive. D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 maggio 2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimen­to, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 22 maggio 2023 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel reclamo salvo accoglierla il successivo 26 maggio sulla scorta di una nuova domanda e delle spiegazioni dell’Ufficio d’esecuzione sui pagamenti effettuati dalla reclamante. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito al­l’estinzione del suo credito. Considerando in diritto:                 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla convenuta il 19 maggio 2023, il termine d’impu­gnazione è scaduto lunedì 29 maggio, che è festivo (Lunedì di Pentecoste, art. 1 della legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino [RL 843.200]), per cui la scadenza è stata riportata a martedì 30 maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già il 19 maggio 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo. 2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF). 2.1 Nel caso in esame il reclamante ha accluso al reclamo degli ordini di pagamento al __________ di fr. 8'703.30 e fr. 138.35 a favore dell’Ufficio d’esecuzione (UE) di Bellinzona datati 12 e 19 maggio 2023 (doc. E e F) a dimostrazione del pagamento del credito vantato dall’istante, sennonché il presidente della Camera ha appurato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC), consultando il registro elettronico dell’UE il 22 maggio 2023, che le somme in questione non sembravano essere giunte sul conto dell’UE, motivo per cui ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Il 26 maggio 2023, pre­so atto delle spiegazioni dell’UE, secondo cui i versamenti dell’e­­scussa di fr. 8'703.30 e fr. 112.40 gli erano in realtà giunti, ma per una svista non erano stati accreditati sull’esecuzione che ha portato al fallimento, ma accorpati al versamento di fr. 38'252.65 effettuato dalla reclamante il 17 maggio 2023 e ripartiti tra diverse esecuzioni, lasciando uno scoperto di fr. 133.35 per quella dell’i­­stante (oltre alla tassa d’incasso di fr. 5.–), mentre per errore la differenza di fr. 138.35 è stata rimborsata alla reclamante il 23 maggio 2023, il presidente della Camera ha accolto la nuova domanda di effetto sospensivo, non senza precisare che la decisione sul merito non avrebbe potuto essere emessa prima del versamento dei fr. 138.65 rimborsati per errore alla reclamante il 23 maggio 2023 e dei fr. 230.– chiesti dalla Camera lo stesso 23 maggio quale anticipo delle spese presumibili della procedura di reclamo. Nel frattempo la reclamante ha versato all’’UE i fr. 138.65 e alla Camera l’anticipo di fr. 230.–. 2.2 Ora, risulta dalle spiegazioni dell’UE che l’esecuzione n. __________ è stata estinta e avrebbe dovuto essere registrata come tale già il 17 maggio 2023, ovvero prima della pronuncia del fallimento. Di conseguenza il presupposto di cui all’art. 172 n. 3 LEF risultando adempiuto già al momento in cui è stato decretato il 19 maggio 2023, il fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF. 3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [ RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo, dopo la scadenza del termine di pagamento di venti giorni indicato nella comminatoria di fallimento, notificata all’escussa il 9 dicembre 2022, ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede. Per questi motivi, pronuncia:               I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1.    La dichiarazione di fallimento pronunciata il 17 maggio 2023 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della società RE 1 è annullata.

2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della convenuta.

3.    Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della convenuta. II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della reclamante. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla stessa in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2. III. Notificazione a:

–;

–;

–  Ufficio d’esecuzione, Lugano;

–  Ufficio dei fallimenti, Viganello;

–  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

–  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).