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14.2023.17

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato

Ticino · 2023-07-03 · Italiano TI
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Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato

Erwägungen (2 Absätze)

E. 3 Notificazione a:

–;

–    . Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

E. 3.1 Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha rilevato che RE 1 pretende dalla

dottoressa CO 1 il versamen­to

di una somma di denaro a titolo di

risarcimento per la violazione

del mandato

di medico di famiglia, ma agli atti non vi è alcuna de­cisione giudiziaria

esecutiva di condanna in tal senso, e quindi nes­sun titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione, né tanto meno un titolo

di rigetto

provvisorio dell’opposizione in mancanza di un impegno scritto firmato dall’escussa;

onde la reiezione dell’istanza.

1.3.2

Nel

reclamo RE 1 sostiene che le parti hanno concluso un contratto tacitamente

giusta l’art. 1 CO e che se lui, come paziente, ha il dovere di onorare la

prestazione del medico CO 1, quest’ultima aveva il dovere e la responsabilità di

svolgere la sua funzione di medico curante e d’interagire tempestivamente con l’Ufficio

dell’assicurazione invalidità (AI), trasmettendo i rapporti clinici che

attestavano il peggioramento del suo stato di salute, ciò che non ha fatto,

causandogli un danno, ossia un ritardo nell’adeguamento della rendita.

1.3.3

Sennonché

in tal modo il reclamante non si confronta minimamen­te con la motivazione

della decisione impugnata, poiché non

discute

affatto la questione dell’esistenza di un titolo di rigetto dell’op­­posizione

giusta gli art. 80 o 82 cpv. 1 LEF

né contesta l’accerta­mento del primo

giudice secondo cui agli atti non sussiste né una

decisione di condanna, né un riconoscimento di debito in suo favo­re

firmato dalla dottoressa. Il reclamo si avvera quindi irricevibile.

1.3.4

Per

abbondanza, anche volendo ipotizzare un rapporto di diritto tacito tra le parti

– ciò che non spetta al giudice del rigetto accertare (DTF 147

III 178 consid. 4.2.1

) – per ottenere il

rigetto definitivo o provvisorio dell’opposizione l’istante deve produrre una

decisione che accerta la pretesa da lui fatta valere (art. 80 cpv. 1 LEF),

rispettivamente un documento firmato dalla parte escussa, in cui si riconosce

debitrice in suo favore dell’importo posto in ese

cuzione (art. 82 cpv. 1 LEF), ciò che RE 1 manifestamente non ha fatto.

Come già evidenziato nella sentenza impugna­ta,

se non è in possesso né

di una decisione giudiziaria esecutiva né di un riconoscimento di debito, l’istante

non ha diritto alla via agevolata del rigetto dell’opposizione in procedura

sommaria (art. 80 segg. LEF), ma ciò non gli preclude la via della procedura

ordinaria (art. 79 LEF; sentenza della CEF 14.2018.139 del 14 gennaio 2019

consid. 4.1), cui il reclamante è pertanto rinviato.

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue

la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per

osservazioni. La richiesta di RE 1 d’assegnazione d’indennità in suo favore di fr. 1'200.–

non può essere accolta, poiché egli soccombe nel presente procedimento (art.

106 cpv. 1 CPC).

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.07.2023 14.2023.17

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato

CO 1RE 1 Incarto n. 14.2023.17 Lugano 3 luglio 2023 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliera: Bertoni statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2023.13 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 6 gennaio 2023 da RE 1 contro CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 1 __________) giudicando sul reclamo del 23 febbraio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 14 febbraio 2023 dal Pretore aggiunto; ritenuto in fatto:                   A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 dicembre 2022 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 35'630.50 oltre agli interessi del 3% dal 17 luglio 2022, indicando quale causa del credito la “violazione dei doveri derivanti dal contratto di mandato quale medico curante/famiglia, Grave negligenza non comunicare il peggioramento di salute all’uff. AI, onde richiedere un adeguamento del­la rendita. La dott.ssa CO 1 già nel 2016 fu richiamata 2 volte perché non aveva dato seguito alla richiesta dell’uff. AI” . B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 6 gennaio 2023 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con os­servazioni scritte del 26 gennaio 2023. C. Statuendo con decisione del 14 febbraio 2023, il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 410.– e un’indennità di fr. 1'200.– a favore della convenuta. D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 febbraio 2023 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili per fr. 1'200.–. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni. Considerando in diritto:                 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. 1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 al più presto il 15 febbraio 2023, il termine d’im­­pugnazione è scaduto sabato 25 febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 27 febbraio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 23 febbraio 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo. 1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). 1.3 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii) . Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_ 621/2021 del 30 agosto 2022 consid. 3.1, i cui principi valgono anche per i reclami: 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica. 1. 3.1 Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha rilevato che RE 1 pretende dalla dottoressa CO 1 il versamen­to di una somma di denaro a titolo di risarcimento per la violazione del mandato di medico di famiglia, ma agli atti non vi è alcuna de­cisione giudiziaria esecutiva di condanna in tal senso, e quindi nes­sun titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, né tanto meno un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione in mancanza di un impegno scritto firmato dall’escussa; onde la reiezione dell’istanza. 1.3.2 Nel reclamo RE 1 sostiene che le parti hanno concluso un contratto tacitamente giusta l’art. 1 CO e che se lui, come paziente, ha il dovere di onorare la prestazione del medico CO 1, quest’ultima aveva il dovere e la responsabilità di svolgere la sua funzione di medico curante e d’interagire tempestivamente con l’Ufficio dell’assicurazione invalidità (AI), trasmettendo i rapporti clinici che attestavano il peggioramento del suo stato di salute, ciò che non ha fatto, causandogli un danno, ossia un ritardo nell’adeguamento della rendita. 1.3.3 Sennonché in tal modo il reclamante non si confronta minimamen­te con la motivazione della decisione impugnata, poiché non discute affatto la questione dell’esistenza di un titolo di rigetto dell’op­­posizione giusta gli art. 80 o 82 cpv. 1 LEF né contesta l’accerta­mento del primo giudice secondo cui agli atti non sussiste né una decisione di condanna, né un riconoscimento di debito in suo favo­re firmato dalla dottoressa. Il reclamo si avvera quindi irricevibile. 1.3.4 Per abbondanza, anche volendo ipotizzare un rapporto di diritto tacito tra le parti

– ciò che non spetta al giudice del rigetto accertare (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1) – per ottenere il rigetto definitivo o provvisorio dell’opposizione l’istante deve produrre una decisione che accerta la pretesa da lui fatta valere (art. 80 cpv. 1 LEF), rispettivamente un documento firmato dalla parte escussa, in cui si riconosce debitrice in suo favore dell’importo posto in ese cuzione (art. 82 cpv. 1 LEF), ciò che RE 1 manifestamente non ha fatto. Come già evidenziato nella sentenza impugna­ta, se non è in possesso né di una decisione giudiziaria esecutiva né di un riconoscimento di debito, l’istante non ha diritto alla via agevolata del rigetto dell’opposizione in procedura sommaria (art. 80 segg. LEF), ma ciò non gli preclude la via della procedura ordinaria (art. 79 LEF; sentenza della CEF 14.2018.139 del 14 gennaio 2019 consid. 4.1), cui il reclamante è pertanto rinviato. 2. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. La richiesta di RE 1 d’assegnazione d’indennità in suo favore di fr. 1'200.– non può essere accolta, poiché egli soccombe nel presente procedimento (art. 106 cpv. 1 CPC). 3. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 35'630.50, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 230.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a:

–;

–    . Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).