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14.2023.147

Ticino · 2023-12-04 · Italiano TI
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Rigetto provvisorio dell’opposizione. Istanza fondata solo su fatture non firmate dall’escusso. Produzione dei contratti firmati solo con il reclamo

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.04.2024 14.2023.147

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Istanza fondata solo su fatture non firmate dall’escusso. Produzione dei contratti firmati solo con il reclamo

CO 1 Incarto n. 14.2023.147 Lugano 5 aprile 2024 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente cancelliera: Bertoni statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2023.5717 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 29 novembre 2023 dalla RE 1 contro CO 1 giudicando sul reclamo del 12 dicembre 2023 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 4 dicembre 2023 dal Pretore; ritenuto in fatto e considerando in diritto: che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 ottobre 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 23'223.95, indicando quale causa del credito le “Fatture scoperte inerenti a installazione di Termopompa e Fotovoltaici”; che avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 29 novembre 2023 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5; che statuendo senza preventivo contraddittorio, con decisione del 4 dicembre 2023 il Pretore ha respinto l’istanza e posto a carico dell’istante le spese processuali di fr. 60.–; che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 dicembre 2023 per ottenerne implicitamente l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza; che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso; che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi); che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC); che con la decisione impugnata il Pretore ha respinto l’istanza accertando che le fatture prodotte dalla RE 1 non erano firmate da CO 1 e pertanto non costituivano un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF; che nel reclamo, “ai fini di motivare” la sua azione, la RE 1 si limita a produrre diversi doc umenti, in parte nuovi, tra cui due “contratti firmati” e un preventivo; che il reclamo non contiene alcuna motivazione né risulta dai documenti prodotti alla rinfusa alcuna “esaustiva esposizione”, sicché esso pare irricevibile già per carente motivazione nel senso del­l’art. 321 cpv. 1 CPC; che ad ogni modo il reclamo è sicuramente irricevibile per un altro motivo, e cioè perché è integralmente fondato su documenti prodotti per la prima volta in seconda sede, che per legge sono inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC); che leggendo attentamente la decisione impugnata, la reclamante avrebbe dovuto capire e seguire la via indicata dal Pretore (a pag. 2), ossia presentargli una nuova istanza, accludendovi documenti idonei a ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione, cioè uno o più riconoscimenti di debito firmati dall’escusso ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, e specificando in quali documenti l’escusso ha riconosciuto di dover pagare le diverse somme poste in esecuzio­ne, tenuto conto dei pagamenti da lui effettuati nel frattempo; che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC); che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede; che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 23'223.95, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 230.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a:

–;

–   . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            La cancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).