Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.12.2023 14.2023.135
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia
$ Incarto n. 14.2023.135 Lugano 12 dicembre 2023 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliera: Bertoni statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2023.4911 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 16 ottobre 2023 dalla CO 1 contro RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1 __________) giudicando sul reclamo del 30 novembre 2023 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 28 novembre 2023 dal Pretore; ritenuto in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il 16 ottobre 2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 15'172.– oltre a interessi e spese. B. All’udienza di discussione del 28 novembre 2023 nessuno è comparso. C. Statuendo con decisione del 28 novembre 2023 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive. D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 novembre 2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito. Considerando in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 29 novembre 2023, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 9 dicembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 11 dicembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 30 novembre 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo. 2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF). Nel caso in esame il reclamante ha prodotto due estratti del proprio conto presso la Banca Raiffeisen del Vedeggio, da cui risulta l’addebito a favore dell’Ufficio d’esecuzione di fr. 16'067.85 (doc. E) il 7 novembre e di fr. 89.40 il 21 novembre 2023 (doc. F) con la menzione dell’esecuzione in base alla quale è stato decretato il fallimento e delle spese processuali di fr. 80.– della causa di fallimento. Per una svista dell’Ufficio, le somme sono state accreditate a un’altra esecuzione (dichiarazione del 29 novembre 2023, doc. G). Nel frattempo l’errore è stato corretto e l’esecuzione dell’istante registrata come saldata. Siccome i pagamenti sono avvenuti prima della pronuncia del fallimento, il presupposto di cui all’art. 172 n. 3 LEF risultava adempiuto già al momento in cui è stato decretato, il 29 novembre, sicché il fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF. 3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [ RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, i cui pagamenti tardivi, successivi alla scadenza del termine di pagamento di venti giorni indicato nella comminatoria di fallimento not ificatale il 26 settembre 2023, ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. Per questi motivi, pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza: 1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 28 novembre 2023 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1. II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. III. Notificazione a:
–; –;
– Ufficio d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).