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14.2023.124

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Irricevibilità dei reclami di un membro delle comunioni ereditarie escusse che non produce le prove della propria legittimazione

Ticino · 2024-01-17 · Italiano TI
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Rigetto provvisorio dell’opposizione. Irricevibilità dei reclami di un membro delle comunioni ereditarie escusse che non produce le prove della propria legittimazione

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.01.2024 14.2023.124

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Irricevibilità dei reclami di un membro delle comunioni ereditarie escusse che non produce le prove della propria legittimazione

Incarti n. 14.2023.124 14.2023.125 Lugano 17 gennaio 2024 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente cancelliera: Bertoni statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nelle cause SO.2023.763 e SO.2023.764 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promosse con istanze 16 giugno 2023 dalla CO 1 rispettivamente contro Comunione ereditaria fu RE 1 († 2016), Comunione ereditaria fu RE 2 († 2019), __________ (ambedue rappresentate da RA 1, __________) giudicando sui reclami del 4 novembre 2023 presentati da RA 1 a nome delle Comunioni ereditarie dei genitori contro le decisioni emesse il 23 ottobre 2023 dal Pretore; ritenuto in fatto e considerando in diritto: che con precetti esecutivi n. __________ e __________ in via di realizzazione del pegno gravante il fondo n. __________ RFD di __________, emessi rispettivamente il 31 maggio e il 1° giugno 2023 dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 ha escusso in via solidale la Comunio­ne ereditaria fu RE 1, proprietaria del pegno, e la Comunione ereditaria fu RE 2 per l’incasso di fr. 600'000.– in solido oltre a interessi e spese; che avendo le Comunioni ereditarie interposto opposizione ai rispettivi precetti esecutivi, con istanze del 16 giugno 2023 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Bellinzona; che statuendo con decisioni separate del 23 ottobre 2023, il Pretore ha accolto le istanze e rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte dalle convenute, ponendo a carico loro le spese processuali di fr. 370.– ciascuna, senz’assegnare indennità; che contro le sentenze appena citate RA 1, a nome del­le Comunioni ereditarie dei genitori, è insorto a questa Camera con due reclami del 4 novembre 2023 per ottenerne apparentemente l’annullamento, protestate spese e ripetibili, e ha richiesto la concessione dell’assistenza giudiziaria; che con ordinanze del 20 novembre 2023 il presidente della Camera ha assegnato a RA 1, in ambedue le procedure, un termine di dieci giorni per produrre un certificato ereditario, un libretto di famiglia e/o eventuali disposizioni di ultime volontà che consentano di determinare chi sono gli eredi fu RE 1, rispettivamente fu RE 2, nonché le procure firmate dai coeredi o le ratifiche che autorizzano RA 1 a presentare i reclami per conto delle comunioni ereditarie, con la comminatoria che in caso d’inosservanza del termine i reclami sarebbero stati dichiarati irricevibili, dal momento che i reclami andavano presentati congiuntamente da tutti gli eredi che compongono le relative comunioni (litisconsorzio necessario, art. 70 CPC); che a richiesta di RA 1 del 1° dicembre 2023, il presidente della Camera ha prorogato i termini di dieci giorni mediante ordinanze del 4 dicembre 2023; che il termine impartito è scaduto inutilizzato l’11 dicembre 2023 (le ordinanze del 20 novembre 2023 essendo state notificate al reclamante già il giorno successivo); che in conformità alla comminatoria contenuta nelle ordinanze del 20 novembre 2023, i reclami vanno pertanto dichiarati irricevibili; che la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tanto vale rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo, il reclamante risultando sprovvisto di formazione giuridi­ca e avendo agito senza il patrocinio di un avvocato; che la sua richiesta di assistenza giudiziaria risulta pertanto senza oggetto; che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui i reclami non sono stati notificati per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa procedura; che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso comune, di fr. 600'000.–, supera ampiamen­te la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo presentato da RA 1 a nome della comunione ereditaria fu RE 1 nell’esecuzione n.__________ è irricevibile. 2. Il reclamo presentato da RA 1 a nome della comunione ereditaria fu RE 2 nell’esecuzione

n. __________ è irricevibile. 3. Non si riscuotono spese processuali. 4. La domanda di assistenza giudiziaria è dichiarata senza oggetto. 5. Notificazione a:

–;

–  . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            La cancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).