opencaselaw.ch

14.2023.12

Fallimento. Ritiro reclamo

Ticino · 2023-03-14 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Fallimento. Ritiro reclamo

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.03.2023 14.2023.12

Fallimento. Ritiro reclamo

Incarto n. 14.2023.12 Lugano 14 marzo 2023 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliera: Bertoni statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2023.217 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 12 gennaio 2023 dall’CO 1 (rappr. dall’RA 1,) contro RE 1 giudicando sul reclamo del 10 febbraio 2023 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa l’8 febbraio 2023 dal Pretore, con cui ha accolto l’istanza 12 gennaio 2023 dell’CO 1 e di conseguenza ha decretato il fallimento della RE 1 per l’incasso di fr. 4'836.– oltre agli accessori, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 80.–; ricordato che con ordinanza del 13 febbraio 2023 il presidente della Camera ha respinto l’istanza di concessione dell’effetto sospensivo contenuta nel reclamo; preso atto dello scritto dell’8 marzo 2023 con cui la RE 1 ha dichiarato di ritirare il reclamo; considerato che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 a ed. 2018,

n. 8 ad art. 241 CPC); dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC); rilevato che in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (rispettivamente il reclamante), a carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC); ritenuto che nella commisurazione delle spese processuali si deve tenere conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG); appurato che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Per questi motivi, pronuncia: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio sono poste a carico della reclamante. 3. Notificazione a:

–; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).