Fallimento senza preventiva esecuzione. Sospensione dei pagamenti. Pagamento dei crediti dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità
Erwägungen (6 Absätze)
E. 2 In v irtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. I motivi d’annullamento valgono anche per i fallimenti senza preventiva esecuzione (art. 194 cpv. 1 LEF), ma nelle prime due ipotesi l’estinzione o il deposito dell’importo dovuto deve riguardare tutti i crediti fatti valere nell’istanza e non solo quello/i posto/i in esecuzione (sentenze della CEF 14.2020.123 del 22 settembre 2020, consid. 2.3, e 14.2018.47 del 25 aprile 2018, RtiD 2018 II 844 n. 51c, consid. 3.3/a).
E. 2.1 Nel caso specifico, la RE 1 ha prodotto con il ricorso una ricevuta rilasciata dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione il 4 agosto 2022 relativa al pagamento di fr. 7'776.65 a saldo di un attestato di carenza beni e delle ultime esecuzioni dell’istante ancora in corso. Nell’istanza, la CO 1 aveva chiesto il pagamento di fr. 7'463.70 che comprendeva anche i premi provvisori per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 (v. doc. C accluso all’istanza). Non risulta nell’incarto la prova del pagamento di tali premi, ma dal fatto che la CO 1, dopo aver informato l’Ufficio d’esecuzione del pagamento dei tre suoi crediti (doc. C annesso al reclamo), non ha ritenuto necessario presentare osservazioni al reclamo nel termine impartitole, si può dedurre che i premi provvisori sono stati saldati o che l’istante via abbia rinunciato. Il primo presupposto dell’art. 174 cpv. 2 LEF può di conseguenza ritenersi adempiuto.
E. 2.2 Essendo il pagamento successivo alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre verificare il requisito della (verosimile) solvibilità della reclamante – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).
E. 2.2.1 Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_ 328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2). L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (G iroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3 a ed. 2021, n. 26 d ad art. 174 LEF).
E. 2.2.2 Nel caso in esame, la reclamante ha prodotto le ricevute di pagamento di otto esecuzioni (per importi invero modesti) rilasciate dall’Ufficio sempre il 4 agosto 2022. Con il complemento al reclamo, essa ha inoltre comunicato la prova dell’estinzione di due ulteriori esecuzioni (n. __________ e __________) pervenute allo stadio del pignoramento e della conclusione di un accordo di rateazione relativo all’esecuzione (n. __________) sfociata in una comminatoria di fallimento. Al momento della concessione dell’effetto sospensivo, le altre dieci esecuzioni in corso contro la reclamante (per meno di fr. 18'000.– complessivi) erano ancora allo stadio preliminare e a suo carico non vi erano attestati di carenza di beni. Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
E. 3 La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [ RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. Per questi motivi, pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 3 agosto 2022 dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 300.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1. II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–, già anticipata dalla RE 1, è posta a suo carico. III. Notificazione a:
–;
–;
– Ufficio d’esecuzione, Mendrisio;
– Ufficio dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio. Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.09.2022 14.2022.98
Fallimento senza preventiva esecuzione. Sospensione dei pagamenti. Pagamento dei crediti dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità
Incarto n. 14.2022.98 Lugano 28 settembre 2022 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliera: Bertoni statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2022.477 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 20 giugno 2022 dalla CO 1 (rappresentata dal __________) contro RE 1 giudicando sul reclamo dell’8 agosto 2022 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 3 agosto 2022 dal Pretore aggiunto; ritenuto in fatto: A. Con istanza del 20 giugno 2022, la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 7'463.70 oltre a spese e interessi. B. All’udienza di discussione del 3 agosto 2022 nessuno è comparso. C. Statuendo con decisione 3 agosto 2022 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della RE 1 dallo stesso giorno alle ore 11:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 300.– e un acconto di fr. 700.– per le spese esecutive. D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’8 agosto 2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato tutte le pretese dell’istante. Il 10 agosto 2022 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Entro il termine impartitole, la CO 1 non ha presentato osservazioni al reclamo. Considerando in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. 1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 4 agosto 2022, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 14 agosto, per cui la scadenza è stata riportata a martedì 16 agosto, poiché il 15 era festivo (Assunzione di Maria o Ferragosto, art. 1 della legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino [RL 843.200]), art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato l’8 agosto 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo, come lo è pure il complemento del 16 agosto 2022. 1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4) . Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla controversia riguardante i veri nova). 2. In v irtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. I motivi d’annullamento valgono anche per i fallimenti senza preventiva esecuzione (art. 194 cpv. 1 LEF), ma nelle prime due ipotesi l’estinzione o il deposito dell’importo dovuto deve riguardare tutti i crediti fatti valere nell’istanza e non solo quello/i posto/i in esecuzione (sentenze della CEF 14.2020.123 del 22 settembre 2020, consid. 2.3, e 14.2018.47 del 25 aprile 2018, RtiD 2018 II 844 n. 51c, consid. 3.3/a). 2.1 Nel caso specifico, la RE 1 ha prodotto con il ricorso una ricevuta rilasciata dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione il 4 agosto 2022 relativa al pagamento di fr. 7'776.65 a saldo di un attestato di carenza beni e delle ultime esecuzioni dell’istante ancora in corso. Nell’istanza, la CO 1 aveva chiesto il pagamento di fr. 7'463.70 che comprendeva anche i premi provvisori per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 (v. doc. C accluso all’istanza). Non risulta nell’incarto la prova del pagamento di tali premi, ma dal fatto che la CO 1, dopo aver informato l’Ufficio d’esecuzione del pagamento dei tre suoi crediti (doc. C annesso al reclamo), non ha ritenuto necessario presentare osservazioni al reclamo nel termine impartitole, si può dedurre che i premi provvisori sono stati saldati o che l’istante via abbia rinunciato. Il primo presupposto dell’art. 174 cpv. 2 LEF può di conseguenza ritenersi adempiuto. 2.2 Essendo il pagamento successivo alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre verificare il requisito della (verosimile) solvibilità della reclamante – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF). 2.2.1 Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_ 328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2). L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (G iroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3 a ed. 2021, n. 26 d ad art. 174 LEF). 2.2.2 Nel caso in esame, la reclamante ha prodotto le ricevute di pagamento di otto esecuzioni (per importi invero modesti) rilasciate dall’Ufficio sempre il 4 agosto 2022. Con il complemento al reclamo, essa ha inoltre comunicato la prova dell’estinzione di due ulteriori esecuzioni (n. __________ e __________) pervenute allo stadio del pignoramento e della conclusione di un accordo di rateazione relativo all’esecuzione (n. __________) sfociata in una comminatoria di fallimento. Al momento della concessione dell’effetto sospensivo, le altre dieci esecuzioni in corso contro la reclamante (per meno di fr. 18'000.– complessivi) erano ancora allo stadio preliminare e a suo carico non vi erano attestati di carenza di beni. Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato. 3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [ RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. Per questi motivi, pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 3 agosto 2022 dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 300.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1. II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–, già anticipata dalla RE 1, è posta a suo carico. III. Notificazione a:
–;
–;
– Ufficio d’esecuzione, Mendrisio;
– Ufficio dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio. Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).