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14.2022.46

Ticino · 2022-04-06 · Italiano TI
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Fallimento. Presupposti per il suo annullamento non dimostrati

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.06.2022 14.2022.46

Fallimento. Presupposti per il suo annullamento non dimostrati

Incarto n. 14.2022.46 Lugano 27 giugno 2022 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliera: Bertoni statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2022.921 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 11 febbraio 2022 dall’CO 1 contro RE 1 giudicando sul reclamo del 19 aprile 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 6 aprile 2022 dal Pretore; ritenuto in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, l’11 febbraio 2022 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'926.60 oltre a interessi e spese. B. All’udienza di discussione del 6 aprile 2022 nessuno è comparso. C. Statuendo con decisione del 6 aprile 2022 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive. D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 aprile 2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimen­ to. Il presidente della Camera ha respinto la domanda d’effetto so­spensivo contenuta nel reclamo con decisione del 25 aprile 2022. Il ricorso non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito al­l’e­stinzione del suo credito. Considerando in diritto:                 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 7 aprile 2022, il termine d’impugna­zione è scaduto durante le ferie pasquali (dal 10 al 24 aprile: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 27 aprile. Presentato già il 19 aprile 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo. 2. In v irtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. Nel caso in esame il reclamante non ha dimostrato di aver pagato il credito dell’CO 1, di averne depositato l’importo presso questa Camera o di aver ottenuto dall’istante il ritiro della doman­da di fallimento, né ha reso verosimile la propria solvibilità, la trat-tenuta di fr. 800.– mensili da lui evocata non bastando a coprire le esecuzioni giunte allo stadio del pignoramento neppure a medio termine (ci vorrebbero 5 anni per saldare l’arretrato che supera fr. 46'000.– più gli interessi e le spese), per tacere dei cinque attestati di carenza di beni di oltre fr. 22'000.– complessivi sua capacità di pagamento. Non essendo adempiuto nessuno dei due presupposti dell’art. 174 cpv. 2 LEF entro la scadenza del termine d’impugnazione (v. DTF 136 III 295 consid. 3.2), avvenuta il 27 aprile 2022 (sopra consid. 1), il reclamo va respinto e il fallimento di RE 1 confermato. 3. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato. 4. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [ RS 281.35]) è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. Per questi motivi, pronuncia:              1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico di RE 1. 3. Notificazione a:

–;

–;

–  Ufficio d’esecuzione, Lugano;

–  Ufficio dei fallimenti, Viganello. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).