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14.2022.26

Ticino · 2022-03-03 · Italiano TI
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Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo interamente fondato su fatti e documenti nuovi. Irricevibilità per insufficiente motivazione

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.05.2022 14.2022.26

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo interamente fondato su fatti e documenti nuovi. Irricevibilità per insufficiente motivazione

CO 1 Incarto n. 14.2022.26 Lugano 4 maggio 2022 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliera: Bertoni statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2022.367 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 20 gennaio 2022 da CO 1 IT- (patrocinato dalla PA 1,) contro RE 1 giudicando sul reclamo del 10 marzo 2022 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 3 marzo 2022 dal Pretore; ritenuto in fatto e considerando in diritto: che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 dicembre 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 6'456.– oltre agli interessi del 5% dal 29 giugno 2017, indicando quale causa del credito l’ “Ac­cordo "Reso conto fine attività" sottoscritto dalle parti il 29.06.2017 inerente al saldo degli stipendi impagati”; che avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 20 gennaio 2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5; che statuendo con decisione del 3 marzo 2022, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 250.– a favore dell’istante; che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 marzo 2022 chiedendo di “rivedere il caso”; che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) entro dieci giorni dalla notificazione (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) senza riguardo al valore litigioso. che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 4 marzo 2022; che il reclamo, presentato brevi manu quello stesso giorno, è tempestivo; che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi); che s econdo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC); che nella fattispecie la reclamante non ha presentato osservazioni all’istanza in prima sede; che di conseguenza tutte le allegazioni di fatto e i documenti contenuti nel reclamo sono inammissibili e non possono essere presi in considerazione ai fini del giudizio odierno; che siccome il reclamo è fondato interamente su fatti (e documen­ti) nuovi, risulta insufficientemente motivato e dunque integralmente irricevibile; che ad ogni modo l’escusso deve rendere verosimili le proprie eccezioni “immediatamente” (art. 82 cpv. 2 LEF), cioè già in prima sede (sentenza della CEF 14.2017.225 del 21 giugno 2018, RtiD 2019 I 635 n. 62c consid. 7.2); che è pertanto tardiva l’eccezione secondo cui CO 1 non avrebbe rispettato l’ “accordo orale” con cui, contemporaneamente con la firma del resoconto di fine attività da lui ora vantato come riconoscimento di debito, egli si sarebbe impegnato a venire a lavorare sporadicamente dopo la fine del contratto di lavoro per compensare “i mesi di mancato lavoro”; che la reclamante non ha poi reso verosimile l’accordo in questione con riscontri documentali oggettivi; che è pure tardiva l’eccezione di compensazione con il valore del­l’attrezzatura della società di cui l’escutente si sarebbe appropriato; che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC); che non si pone problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede; che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'456.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a:

–;

–  . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).