Erwägungen (11 Absätze)
E. 3 Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato che il contratto in essere tra le parti costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio e che le eccezioni della parte convenuta “non possono essere attribuite ad una mancanza di volontà di parte Istante nel trovare anche una via conciliativa tra le parti finalizzata a chiudere la causa in via extragiudiziale” .
E. 4 Nel reclamo RE 1 lamenta che il primo giudice non si è espresso su nessuna delle censure da lui sollevate in prima sede. Ribadisce che il precetto esecutivo così come l’istanza si basano su un contratto concluso da lui con la PI 1 e non con l’istante, ossia la CO 1, lamenta poi un inadempimento contrattuale da parte dell’istante, siccome durante il periodo dell’abbonamento per il quale è stato escusso la palestra è rimasta chiusa a causa della pandemia da coronavirus oltre che per lavori di ristrutturazione e infine ripete che non vi è identità tra l’importo posto in esecuzione e quello che risulta dal contratto. Con le osservazioni al reclamo la CO 1 ha rinviato alle considerazioni esposte nella propria replica in prima istanza.
E. 5 Orbene, nella misura in cui non si è determinato sulle censure dell’escusso il Giudice di pace ha leso il diritto di essere sentito del reclamante (art. 53 CPC e 29 cpv. 2 Cost.). Una siffatta violazione implica di principio l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti a un’autorità di ricorso con stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3) e non ne risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III 55 consid. 4.3, vedi sentenza della CEF 14.2020.14 del 30 giugno 2020 consid. 5.1). Nel caso specifico, non è necessario rinviare la causa al primo giudice per sanare la violazione, siccome il reclamante non ha formulato alcuna richiesta in tal senso, anzi ha postulato la reiezione dell’istanza. La cognizione della Camera non può d’altronde ritenersi limitata (giusta l’art. 320 lett. b CPC, v. sopra consid. 1.2) sui fatti rilevanti per il giudizio giacché la sentenza impugnata non contiene alcun accertamento. La causa è infine matura per il giudizio, sicché nulla osta a statuire direttamente sul reclamo senza rinvio al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; in tal senso: sentenza della CEF 14.2019.161 del 9 gennaio 2020 consid. 6.3).
E. 6 I n ogni stadio di causa il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3) e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste ( DTF 147 III 178 consid. 4.2.1) .
E. 6.1 Nel caso di specie, il reclamante sostiene che non vi è identità tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto. L’assunto è solo parzialmente vero. Firmando il contratto accluso all’istanza (doc. 1), l’escusso ha riconosciuto di dovere fr. 1'285.– all’anno all’escutente per le sue prestazioni. Quest’ultimo ha tuttavia ridotto la propria pretesa a fr. 1'278.– (doc. 2), come risulta anche dalla pretesa di fr. 1'408.– posta in esecuzione per il periodo d’abbonamento dal 21 marzo 2020 al 20 marzo 2021 (doc. 18), che apparentemente si compone del canone di fr. 1'278.–, oltre alle spese di sollecito di fr. 30.– (doc. 3 e 4) nonché agl’interessi di mora e alle spese amministrative di fr. 100.– (doc. 8). Siccome le spese e interessi appena citati non risultano dal contratto sottoscritto dall’escusso (doc. 1), l’identità degl’importi sul precetto esecutivo e sul contratto si limita a fr. 1'278.–. Poiché non sono previste dal contratto, anche per le “spese amministrative” di fr. 100.– e per le “spese incasso” di altri fr. 100.– difetta un titolo di rigetto. Come per altro già evidenziato da RE 1 in prima sede (n. 12 delle osservazioni), il rigetto va limitato a fr. 1'278.– oltre agli interessi del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 21 luglio 2020
– data del terzo sollecito (doc. 5), come richiesto, malgrado la scadenza fosse stata fissata al 5 aprile 2020 (doc. 2) – e il reclamo accolto in tale misura.
E. 6.2 Non sussistono poi problematiche di legittimazione attiva della CO 1 o d’identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) – la CO 1 – e il creditore designato nel titolo – la PI 1 – siccome la PI 1 ha ceduto alla CO 1, con scritto del 2 novembre 2020 firmato dalla cedente (doc. 7), il noto credito di fr. 1'278.–, oltre alle spese di sollecito di fr. 30.–, con riferimento al contratto “quota abbonamento palestra, contratto firmato il 23.12.2017” . Il reclamante afferma sì che la cessione non è valida, poiché la stessa avrebbe dovuto a suo dire essergli comunicata, ma egli misconosce che il consenso del debitore non è necessario perché la cessione sia valida (art. 164 cpv. 1 CO; DTF 95 II 115 consid. 4; sentenza della CEF 14.2015.123 del 26 novembre 2015 consid. 7.2). Nel caso di specie, l’identità contestata è quindi in realtà data.
E. 7 Secondo la “Basler Praxis” citata dal reclamante, ove l’escusso abbia contestato in modo sufficientemente circostanziato, non palesemente insostenibile e tempestivo la correttezza dell’adempimento delle prestazioni dovutegli dall’escutente nell’ambito di un contratto bilaterale (come il contratto di mandato), incombe al procedente, in virtù dell’art. 82 CO, dimostrare di avere adempiuto correttamente i propri obblighi onde ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione all’esecuzione volta all’incasso della propria pretesa ( sentenza della CEF 14.2020.176 del 25 maggio 2021 consid. 5.2 e i riferimenti, segnatamente alla 14.2017.73 del 27 dicembre 2017, RtiD 2018 II 823 n. 42c, consid. 5.6; DTF 145 III 25 consid. 4.3.2 per l’eccezione d’inadempimento ).
E. 7.1 Nel caso specifico, il reclamante ribadisce che l’istante ha tenuto chiuse le proprie strutture durante l’emergenza covid 19, rendendosi inadempiente. Non precisa la durata della chiusura, ma non contesta (neppure in prima sede) l’allegazione dell’istante, secondo cui il primo lockdown è stato imposto dal 12 marzo al 19 aprile 2020 (replica ad n. 11), ossia grosso modo durante il primo mese dell’anno contrattuale oggetto dell’esecuzione. In prima sede la CO 1 ha invero ammesso implicitamente l’esistenza di altri lockdown , ma ha precisato di avere aggiunto sei mesi gratuiti a tutti i “clienti attivi” (replica ad 7). In duplica (ad 2/i) RE 1 non ha negato tale concessione in sé, ma si è limitato a rilevare che l’aggiunta di sei mesi conferma implicitamente il carattere oneroso dell’abbonamento per il periodo avversato. Egli non contesta tuttavia che le chiusure non sono dipese dalla volontà dell’istante né che il prolungamento gratuito dell’abbonamento di ulteriori sei mesi costituisce una sufficiente riparazione dei disagi causati dalle interruzioni (forzate) di servizio. In particolare egli non pretende che tali interruzioni siano durate complessivamente più di sei mesi. L’eccezione di parziale inadempimento andava dunque reputata sanata e perciò respinta (cfr. sentenza della CEF 14.2017.73 del 22 dicembre 2017, RtiD 2018 II 827 n. 42c, consid. 5.6/d). 7.2 RE 1 eccepisce infine nuovamente un altro parziale inadempimento delle prestazioni contenute nell’abbonamento alludendo, senz’ulteriori precisazioni, a una limitazione dei servizi in ragione di lavori di ristrutturazione. In prima sede egli aveva anche accennato a tale aspetto soltanto con la duplica. Orbene, le eccezioni giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF devono essere sollevate “immediatamente” e quindi di principio già con la prima comparsa, ossia per l’escusso con le osservazioni scritte all’istanza o all’udienza (sentenza della CEF 14.2021.60 del 23 settembre 2021 consid. 1.5; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 52a ad art. 84 LEF ; Miguel Sogo /Roman Baechler , Aktenschluss im summarischen Verfahren, AJP/PJA 2020, 326 seg. ). Sebbene la “Basler Praxis” non annoveri l’eccezione d’inadempimento tra quelle cui si riferisce l’art. 82 cpv. 2 LEF, bensì fra le eccezioni relative al titolo di rigetto (giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF), anch’essa, per essere presa in considerazione, dev’essere sollevata dall’escusso, esplicitamente (DTF 127 III 200 consid. 3/a), con la prima comparsa (ci- tata 14.2017.73, consid. 5.6/a), giacché l’alleggerimento probatorio consentito dalla Praxis non ha alcun influsso sulla massima eventuale ( Staehelin , op. cit., loc. cit.). Oltre che insufficientemente circostanziata, l’eccezione è tardiva e pertanto irricevibile.
E. 8 In definitiva, il reclamo merita parziale accoglimento, nel senso che l’istanza va accolta limitatamente a fr. 1'278.– (ovverosia per fr. 330.– in meno della somma di fr. 1'608.– posta in esecuzione, sopra consid. 6.1).
E. 9 In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si pone invece questione d’indennità, non avendo la CO 1 motivato la sua richiesta al riguardo in prima sede (come invece richiesto dall’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) e non avendone formulato alcuna in seconda sede.
E. 10 Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'608.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati: “1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 1'278.– oltre agli interessi del 5% dal 21 luglio 2020.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– sono poste per fr. 20.– a carico dell’istante e per i rimanenti fr. 80.– a carico del convenuto. Non si assegnano indennità. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico per fr. 200.– e per i restanti fr. 50.– a carico della CO 1. 3. Notificazione a:
– ;
– . Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.14.2022.23
Lugano
14 settembre 2022
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) nella causa 138-B-21-S (rigetto provvisorio dellopposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 1° ottobre 2021 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinato dall__________ PA 1 __________)
5.Orbene, nella misura in cui non si è determinato sulle censure dellescusso il Giudice di pace ha leso il diritto di essere sentito del reclamante (art. 53 CPC e 29 cpv. 2 Cost.).Una siffatta violazione implica di principio lannullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti a unautorità di ricorso con stesso potere di cognizione dellautorità inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2;sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3) e non ne risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III 55 consid. 4.3, vedi sentenza della CEF 14.2020.14 del 30 giugno 2020 consid. 5.1). Nel caso specifico, non è necessario rinviare la causa al primo giudice per sanare la violazione, siccome il reclamante non ha formulato alcuna richiesta in tal senso, anzi ha postulato la reiezione dellistanza. La cognizione della Camera non può daltronde ritenersi limitata (giusta lart. 320 lett. b CPC, v. sopra consid. 1.2) sui fatti rilevanti per il giudizio giacché la sentenza impugnata non contiene alcun accertamento. La causa è infine matura per il giudizio, sicché nulla osta a statuire direttamente sul reclamo senza rinvio al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; in tal senso: sentenza della CEF 14.2019.161 del 9 gennaio 2020 consid. 6.3).
7.Secondo la Basler Praxis citata dal reclamante, ove lescusso abbia contestato in modo sufficientemente circostanziato, non palesemente insostenibile e tempestivo la correttezza delladempimento delle prestazioni dovutegli dallescutentenellambito di un contratto bilaterale (come il contratto di mandato), incombe al procedente, in virtù dellart. 82 CO, dimostrare di avere adempiutocorrettamente i propri obblighi onde ottenere il rigetto provvisorio dellopposizione allesecuzione volta allincasso della propria pretesa (sentenza della CEF 14.2020.176 del 25 maggio 2021 consid. 5.2 e i riferimenti, segnatamente alla14.2017.73del 27 dicembre 2017, RtiD 2018 II 823 n. 42c, consid. 5.6;DTF 145 III 25 consid. 4.3.2 per leccezione dinadempimento).
7.1Nel caso specifico, il reclamante ribadisce che listante ha tenuto chiuse le proprie strutture durante lemergenza covid 19, rendendosi inadempiente. Non precisa la durata della chiusura, ma non contesta (neppure in prima sede) lallegazione dellistante, secondo cui il primolockdownè stato imposto dal 12 marzo al 19 aprile 2020 (replica ad n. 11), ossia grosso modo durante il primo mesedellanno contrattuale oggetto dellesecuzione. In prima sede la CO 1ha invero ammesso implicitamente lesistenza di altrilockdown, ma ha precisato di avere aggiunto sei mesi gratuiti a tutti iclienti attivi(replica ad 7). In duplica (ad 2/i) RE 1 non ha negato tale concessione in sé, ma si è limitato a rilevare che laggiunta di sei mesi conferma implicitamente il carattere oneroso dellabbonamento per il periodo avversato. Egli non contesta tuttavia che le chiusure non sono dipese dalla volontà dellistante né che il prolungamento gratuito dellabbonamento di ulteriori sei mesi costituisce una sufficiente riparazione dei disagi causati dalle interruzioni (forzate) di servizio. Inparticolare egli non pretende che tali interruzioni siano durate complessivamente più di sei mesi. Leccezione di parziale inadempimentoandava dunque reputata sanata e perciò respinta (cfr. sentenza della CEF 14.2017.73 del 22 dicembre 2017, RtiD 2018 II 827 n. 42c, consid. 5.6/d).
7.2 RE 1eccepisce infine nuovamente un altro parziale inadempimento delle prestazioni contenute nellabbonamento alludendo, senzulteriori precisazioni, a una limitazione dei servizi in ragione di lavori di ristrutturazione. In prima sede egli aveva anche accennato a tale aspetto soltanto con la duplica. Orbene, le eccezioni giusta lart. 82 cpv. 2 LEF devono essere sollevateimmediatamentee quindi di principio già con la prima comparsa,ossia per lescusso con le osservazioni scritte allistanza o alludienza(sentenza della CEF 14.2021.60 del 23 settembre 2021 consid. 1.5;Staehelinin: Basler Kommentar, SchKG I, 3aed. 2021, n. 52a adart. 84 LEF; MiguelSogo/RomanBaechler, Aktenschluss im summarischenVerfahren, AJP/PJA 2020, 326 seg.). Sebbene laBasler Praxisnon annoveri leccezione dinadempimento tra quelle cui si riferisce lart. 82 cpv. 2 LEF, bensì fra le eccezioni relative al titolo di rigetto (giusta lart. 82 cpv. 1 LEF), anchessa, per essere presa in considerazione, devesseresollevata dallescusso, esplicitamente (DTF 127 III 200 consid. 3/a),con la prima comparsa (ci-tata 14.2017.73, consid. 5.6/a), giacché lalleggerimento probatorioconsentito dallaPraxisnon ha alcun influsso sulla massima eventuale (Staehelin, op. cit., loc. cit.). Oltre che insufficientemente circostanziata, leccezione è tardiva e pertanto irricevibile.
pronuncia:1.Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. Listanza è parzialmente accolta e di conseguenza lopposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dellUfficio desecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 1'278. oltre agli interessi del 5% dal 21 luglio 2020.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 100. sono poste per fr. 20. a carico dellistante e per i rimanenti fr. 80. a carico del convenuto. Non si assegnano indennità.
;
.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dallart. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).