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14.2022.20

Ticino · 2022-04-01 · Italiano TI
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Rigetto provvisorio dell’opposizione. Ritiro reclamo

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.04.2022 14.2022.20

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Ritiro reclamo

CO 1RE 1 Incarto n. 14.2022.20 Lugano 1° aprile 2022 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliera: Bertoni statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2021.2830 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 14 giugno 2021 da RE 1 contro CO 1 giudicando sul reclamo dell’11 febbraio 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 31 gennaio 2022 dal Pretore, con cui ha respinto l’istanza da lui presentata il 14 giugno 2021 e volta al rigetto provvisorio dell’opposizione all’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano promossa per l’incasso di fr. 43'071.50 oltre agli accessori, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.–; ricordata l’ordinanza del 28 marzo 2021 con cui al reclamante è stato impartito un ultimo termine fino al 13 aprile 2022 per versare fr. 400.– in garanzia delle spese processuali presumibili; preso atto dello scritto del 30 marzo 2022 con cui RE 1 ha dichiarato di ritirare il reclamo; considerato che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 a ed. 2018,

n. 8 ad art. 241 CPC); dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC); rilevato che in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (rispettivamente il reclamante), a carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC); ritenuto che nella commisurazione delle spese processuali si deve tenere conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG); appurato che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni; osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 43'071.50, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 50.– relative al presente giudizio sono poste a carico del reclamante. 3. Notificazione a:

–;

–   . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).