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14.2022.152

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Transazione extragiudiziaria. Asserita compensazione del credito posto in esecuzione. Reciprocità delle pretese da compensare

Ticino · 2023-04-26 · Italiano TI
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Erwägungen (8 Absätze)

E. 3 Nella decisione impugnata, il Pretore ha dapprima statuito che la transazione del 5 gennaio 2021 allegata da CO 1 costituisce un valido riconoscimento di debito secondo l’art. 82 cpv. 1 LEF per il pagamento di fr. 200'000.–, mentre ha negato tale qualità al contratto di locazione posto dall’istante a fondamento della pretesa di fr. 30'000.–, ritenendone l’entrata in vigore subordinata a una condizione che non si realizzata. Ha poi giudicato inverosimile l’eccezione di compensazione sollevata dalla RE 1 con un suo credito per fornitura e costruzione della facciata di uno stabile a S__________, osservando che le email scambiatesi tra l’escuten­­te e __________ sono precedenti alla transazione, che i lavori di risanamento della facciata riguardano la PI 4 e la PI 5, non l’escutente e l’escusso e infine che non si comprende né l’origine dei doc. 4 e 5 prodotti dalla convenuta, né la loro pertinenza con la fattispecie. Il primo giudice ha quindi parzialmente accolto l’istanza e rigettato l’opposizione limitatamente a fr. 180'000.– oltre agl’interessi del 7% dal 1° luglio 2021.

E. 4 Nel reclamo, la RE 1 ribadisce di aver compensato il credito posto in esecuzione eseguendo lavori sullo stabile a S__________. Ritiene pacifico, sulla scorta dello scambio di e-mail tra PI 3 e CO 1, che l’ammontare e le modalità di pagamento del credito vantato dall’escutente, da una parte, e la costruzione della facciata dall’altra fossero strettamente collegate tra di essi, nella misura in cui CO 1 ha chiesto a PI 3 di fare una proposta per poter “avanzare nella facciata” e per “’per rimettere le cose a posto e chiudere il contenzioso in corso per __________” e, ricevuta da PI 3 la proposta di accordo che prevedeva l’estin­­zione del credito (e di una provvigione) di CO 1 mediante deduzione dei costi del risanamento della facciata eseguito dalla stessa reclamante, ha risposto di procedere nel senso indicato. Es­sa contesta d’altronde che le persone coinvolte nella transazione e nel risanamento della facciata non siano le stesse. A suo dire sono CO 1 e PI 3. Il coinvolgimento del primo nell’esecuzione dei lavori è pacifico, visto ch’egli è socio al 95% e amministratore di fatto della PI 5, la proprieta-ria dello stabile. Ed è pure evidente che PI 3 ha funto a un tempo da rappresentante della RE 1 e da mediatore per la PI 4, visto ch’egli ha usato lo stesso indirizzo email sia per definire la transazione, sia per definire i lavori da eseguire; lo stretto legame tra la RE 1 e la PI 4, ch’è una partecipata della prima, risulta poi dal fatto che nella conferma d’ordine dei lavori la seconda si è qualificata come “’Succursale Italia’” . Infine, la reclamante considera irrilevante che le email scambiate da CO 1 e PI 3 precedano la transazione del 5 gennaio 2021, perché in realtà le parti hanno iniziato le trattative già nell’autunno 2020, per poi concluderle il 24 maggio 2021, con la firma di una conferma d’ordine dei lavori, che ha di fatto estinto il credito per compensazione. La RE 1 postula quindi l’annullamento della decisione impugnata.

E. 4.1 A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 143 consid. 4.1.2), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1).

E. 4.2 Fra i mezzi liberatori che l’escusso può far valere giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF, c’è anche la compensazione (art. 120 segg. CO) di un suo credito nei confronti dell’escutente con il credito posto in esecuzione. In tal caso, gl’incombe di rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del credito compensante (sentenze del Tribunale federale 5A_66/2020 del 22 aprile 2020, consid. 3.3.1 e 5A_139/2018 del 25 giugno 2019, consid. 2.6.1, come pure della CEF 14.2022.63 del 23 settembre 2022 consid. 6.1.2).

E. 4.2.1 Quando due persone sono reciprocamente obbligate al pagamen­to di una somma di denaro, o comunque all’esecuzione di una prestazione della stessa specie, ciascuna di esse può compensare (unilateralmente o contro la volontà dell’altra) il debito e il credito che ha verso l’altra, estinguendoli entrambi, purché essi siano esigibili (art. 120 cpv. 1 CO). La reciprocità degli obblighi va intesa nel senso che le due persone devono essere le stesse (tra tanti: Jeandin/Hulliger in: Commentaire romand, Code des obligations I/1, 3 a ed. 2021, n. 2 ad art. 120 CO ; Müller in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7 a ed. 2019, n. 5 ad art. 120 CO ). Poiché è dotata di personalità giuridica, una società anonima e un suo azionista sono due persone distinte, anche se la società ha un unico azionista, sicché un debito verso l’azionista non è compensabile con un credito verso la società (DTF 85 II 113 consid. 2), a meno che venga provato (o nella procedura di rigetto reso verosimile) che l’interposizione della società è manifestamente abusiva (cosiddetto Durchgriff : art. 2 cpv. 2 CC; DTF 145 III 363 consid. 4.3.2; Jeandin/Hulliger , op. cit., n. 3 ad art. 120; Müller , op. cit., n.

E. 4.2.2 Nel caso in esame, la reclamante non contesta che, come accertato dal Pretore in base agli atti (doc. 8-11), la mandante dei lavori di risanamento è la PI 5 e la mandataria la RE 1 Srl . La compensazione del suo debito verso CO 1 non è quindi possibile con le pretese della sua partecipata italiana nei confronti della PI 5, la cui personalità giuridica è distinta da quella del suo socio di maggioranza e amministratore di fatto (CO 1). Una compensazione sarebbe stata ipotizzabile solo se la reclamante avesse reso verosimile che l’interposizione della società mandante, quale schermo dietro il quale si nasconderebbe CO 1, sia manifestamente abusiva, ma essa non l’ha neppure allegato né ha reso verosimile di essersi fatta cedere la pretesa della sua partecipata. Ciò basta per respingere il reclamo. Se stesse la tesi della reclamante, non si spiegherebbe del resto perché PI 3, dopo la sospensione dei lavori, avrebbe firmato la transazione del 5 gennaio 2021 anche per conto della RE 1 senza riserve.

E. 4.3 Con l’emanazione del giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo diventa senza oggetto. 5. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar ( RL 178.310 ) per il rinvio del l’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

E. 6 Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 180'000.–, supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a:

–  avv. PA 1, __________, __________, __________;

–  avv. PA 2, __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.14.2022.152

Lugano

26 aprile 2023

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 3 febbraio 2022 da

CO 1,

(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)

contro

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

pronuncia:1.Il reclamo è respinto.

–  avv. PA 1, __________, __________, __________;

–  avv. PA 2, __________, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).