opencaselaw.ch

14.2022.150

Ticino · 2022-11-22 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.11.2022 14.2022.150

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia

Incarto n. 14.2022.150 Lugano 30 novembre 2022 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliera: Bertoni statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2022.766 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 10 ottobre 2022 dalla CO 1 (rappresentata dalla RA 1, __________) contro RE 1 (patrocinato dagli __________ PA 1 __________) giudicando sul reclamo del 24 novembre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 22 novembre 2022 dal Pretore; ritenuto in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ della sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, il 10 ottobre 2022 CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Men­drisio-Nord di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 795.20 oltre a interessi e spese. B. All’udienza di discussione del 21 novembre 2022 nessuno è comparso. C. Statuendo con decisione del 22 novembre 2022 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dallo stesso giorno alle ore 14:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–. D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 24 novembre 2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione già prima della pronuncia del fallimento. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo (omettendo per svista la parola “sospensivo”). Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito. Considerando in diritto:                 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto ad RE 1 il 23 novembre 2022, il termine d’im­pugnazione è scaduto sabato 3 dicembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 5 dicembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già il 24 novembre 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo. 2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF). Nel caso in esame il reclamante ha prodotto un estratto del registro delle esecuzioni del 23 novembre 2022 (doc. L), da cui risulta che l’esecuzione interposta dall’istante è stata pagata all’UE e la Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che la somma (di fr. 801.20) oggetto dell’ordine di pagamento del 25 ottobre 2022 (doc. J) è giunta sul conto dell’UE già il giorno successivo, ovvero ben prima della pronuncia del fallimento, del 22 novembre 2022. Di conseguenza il presupposto di cui all’art. 172 n. 3 LEF risultando adempiuto, sicché il fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità del reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF. 3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [ RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo – successivo alla scadenza del termine di pagamento di 20 giorni indicata sulla comminatoria di fallimento notificata all’escusso già il 31 marzo 2022 –  ha reso necessario l’av­vio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede. Per questi motivi, pronuncia:               I. Il reclamo è accolto e di conseguenza: 1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 22 novembre 2022 dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord nei confronti di RE 1 è annullata.

2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

3.    Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1. II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa sede, pari a fr. 100.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2. III. Notificazione a: –;

–;

–  Ufficio d’esecuzione, Mendrisio;

–  Ufficio dei fallimenti, Viganello;

–  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

–  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio. Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).