Erwägungen (9 Absätze)
E. 3 Nella decisione impugnata, il Pretore ha dapprima appurato che l’“accordo per prestazioni professionali” è un contratto di lavoro costituente un valido riconoscimento di debito per le mensilità dovute a CO 1 da giugno ( recte : luglio) a dicembre 2021, pari a complessivi fr. 16'250.– al netto degli oneri sociali, quote parte della tredicesima comprese e dedotto il salario di fr. 3'250.– per luglio 2021 versato nell’ottobre 2021. Il primo giudice ha poi giudicato inconferenti le critiche mosse dalla RE 1 all’operato del lavoratore. A fronte delle molte sollecitazioni di pagamento del lavoratore, avvenute ancora nel 2021, ha infatti ritenuto significativo che la datrice di lavoro avesse aspettato il 25 gennaio 2022 per muovere le sue critiche. Ha inoltre rilevato che se la qualità del lavoro fosse sempre stato un problema, era singolare che al momento della seconda disdetta, agendo a nome della società nell’attività della quale risultava fattivamente coinvolto, PI 2 si fosse impegnato, a titolo personale, a pagare al lavoratore gli arretrati di salario. In conclusione, il primo giudice ha pertanto rigettato l’opposizione interposta dall’escussa.
E. 4 Nel reclamo la RE 1 fa valere che nel suo scritto del 29 settembre 2021 CO 1 si è detto completamente svincolato dal suo obbligo lavorativo e, a partire dal 1° ottobre seguente, libero di intraprendere nuove attività. Ne deduce “la non disponibilità da parte sua” . Ribadisce d’altronde che, fintanto che è stato tenuto al lavoro, l’istante non ha mai prestato un’ora di servizio.
E. 5 In ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste ( DTF 147 III 178 consid. 4.2.1) .
E. 5.1 Il contratto di lavoro sottoscritto dal datore di lavoro vale in linea di massima riconoscimento di debito nell’esecuzione volta alla riscossione del salario pattuito, dedotti gli oneri sociali, sempre che il datore di lavoro non sostenga in modo convincente che il lavoratore non ha fornito la sua prestazione lavorativa nel periodo per cui chiede il salario (sentenze del Tribunale federale 5A_513/2010 del 19 ottobre 2010 consid. 3.2 con rinvii e della CEF 14.2018.98 del 21 dicembre 2018, consid. 6.1), ovvero contesti la quantità o la qualità delle prestazioni lavorative fornite in modo sufficientemente circostanziato, non palesemente insostenibile e tempestivo , secondo la cosiddetta “Basler Praxis”, ora seguita dal Tribunale federale in modo generale per l’eccezione d’inadempimento ai sensi dell’art. 82 CO (DTF 145 III 25 consid. 4.3.2) e dal la scrivente Camera anche per l’eccezione di esecuzione difettosa (sentenza della CEF 14.2022.113 del 28 marzo 2023 consid. 5.1.1 e 5.1.2, e i rinvii; cfr. pure Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed . 2021 , n. 126 ad art. 82 LEF).
E. 5.2 Nella fattispecie, la reclamante non contesta – ed è comunque pacifico
– che il contratto di lavoro (doc. A) costituisce un valido riconoscimento di debito per le sei mensilità di fr. 3'250.– ciascuna, al netto degli oneri sociali (a carico della società secondo il contratto di lavoro), di cui fr. 3'000.– quale salario e fr. 250.– (fr. 3'000.– ÷
12) quale quota parte della tredicesima, dovute dall’inizio della sua validità, il 1° luglio 2021 fino al termine del mese in cui CO 1 , con scritto del 20 dicembre 2021 (doc. D), ha nuovamente disdetto il contratto.
E. 5.2.1 Contrariamente a quanto allega la reclamante, nel suo scritto del 29 settembre 2021 (doc. C) CO 1 non si è detto completamente svincolato dal suo obbligo lavorativo, ma solo “esonerato da qualsiasi responsabilità” legata alla società, in particolare per quanto attiene alla sua funzione di direttore e di responsabile del versamento degli oneri sociali obbligatori per il personale, mentre la sua dichiarazione di ritenersi libero d’intraprendere nuove attività professionali a partire dal 1° ottobre seguente non esclude di per sé che si tenesse ancora a disposizione per la metà tempo convenuta a patto di venire pagato. Ad ogni modo, l’allegazione è nuova e pertanto irricevibile (sopra consid. 1.2) ed è superata dalla revoca della disdetta del 19 ottobre 2021 (doc. E), che la reclamante non contesta essere avvenuta in modo consensuale dietro la garanzia dell’AU di versare i salari arretrati.
E. 5.2.2 Quanto all’allegazione secondo cui CO 1 non avrebbe mai prestato neanche un’ora di servizio, la reclamante non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza impugnata, in cui il Pretore ha giustamente rilevato che, a fronte delle molte sollecitazioni di pagamento del lavoratore (sopra ad B-D) avvenute già nel 2021, la datrice di lavoro ha aspettato il 25 gennaio 2022 per muovere la sua doglianza del tutto generica (doc. 1), mentre il suo rappresentante PI 2 nulla aveva obiettato quando ha firmato per ricevuta la disdetta del 20 dicembre 2021 (doc. D), impegnandosi addirittura a titolo personale a pagare al lavoratore gli arretrati di salario. Insufficientemente motivata, la censura è irricevibile (cfr. art. 321 cpv. 1 CPC). Ad ogni modo, stanti le circostanze evidenziate dal primo giudice, la pretesa inattività totale dell’escutente appare palesemente insosteni bile, insufficientemente circostanziata e tardiva, anche perché PI 2 , firmatario dello scritto del 25 gennaio 2022, non aveva obiettato nulla nemmeno quando ha firmato per ricevuta la prima disdetta del 29 settembre (doc. C) e la società ha versato lo stipendio di luglio 2021 il 14 ottobre 2021 (doc. B) senza riserve.
E. 6 La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, CO 1 non essendo stato invitato a presentare osservazioni.
E. 7 Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 16'250.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a:
– ; – Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.14.2022.149
Lugano
26 aprile 2023
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dellopposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 15 giugno 2022 da
arch. CO 1, IT-
contro
RE 1
(c/o PI 2, )
pronuncia:1.Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
;
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dallart. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).