Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.01.2022 14.2022.11
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia
Incarto n. 14.2022.11 Lugano 26 gennaio 2022 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliera: Bertoni statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2021.867 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 22 novembre 2021 dalla CO 1 (rappresentata dall’RA 1,) contro RE 1 giudicando sul reclamo del 26 gennaio 2022 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 25 gennaio 2022 dal Pretore; ritenuto in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________87 dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, il 22 novembre 2021 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'529.35 oltre alle spese. B. All’udienza di discussione del 24 gennaio 2022 nessuno è comparso. C. Statuendo con decisione del 25 gennaio 2022 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dallo stesso giorno alle ore 14:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–. D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 gennaio 2022 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito. Considerando in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 26 gennaio 2022, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 5 febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 7 febbraio. Presentato brevi manu già il 26 gennaio 2022, il reclamo è dunque senz’altro tempestivo. 2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF). Nel caso in esame il reclamante ha prodotto un estratto del registro delle esecuzioni rilasciato il 26 gennaio 2022 dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione da cui risulta che l’esecuzione (n. __________ 87) all’origine del fallimento è estinta in seguito a pagamento all’Ufficio. La Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che l’ultimo acconto con cui la reclamante ha saldato il credito dell’istante è giunto all’Ufficio il 29 dicembre 2021 . Di conse-guenza il presupposto di cui all’art. 172 n. 3 LEF risultando adempiuto già al momento in cui è stato decretato (il 25 gennaio 2022), il fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF. 3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [ RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo – dopo la scadenza del termine di 20 giorni indicato nella comminatoria di fallimento – ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede. Per questi motivi, pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 25 gennaio 2022 dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1. II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 100.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2. III. Notificazione a: –;
–;
– Ufficio d’esecuzione, Mendrisio;
– Ufficio dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio. Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).