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14.2022.113

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di mandato. Eccezione d’inadempimento delle prestazioni a carico della mandataria

Ticino · 2023-03-28 · Italiano TI
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Erwägungen (26 Absätze)

E. 3 Nella decisione impugnata, il Pretore dapprima ha assimilato il contratto di consulenza a un contratto di mandato, il quale fino alla sua revoca costituisce un titolo di rigetto provvisorio per la mercede dovuta in pagamento delle prestazioni effettuate dal mandatario, sempreché questi abbia correttamente adempiuto gli affari affidatigli. Nella fattispecie il primo giudice ha ritenuto che il contratto di consulenza era ancora vincolante, perché a suo giudizio non era stato revocato né dalla RE 1 con la sua lettera del 2 dicembre 2021, in ogni caso “non entro il 31 gennaio 2022” , né da CO 1 con la sua lettera del 25 gennaio 2022. Pur riconoscendo – con la mandante stessa – che la mandataria aveva favorito la collaborazione tra la boutique PI 1 e la __________ Srl, nonché allestito il sito internet del negozio, il Pretore ha rilevato che negli scritti del 6 dicembre 2021 e del 25 gennaio 2022 la mandante ha espresso varie critiche all’operato della man­dataria, segnatamente l’impossibilità di comunicare e collaborare con lei, l’omesso allestimento del piano di rilancio della boutique e la mancata condivisione dell’attività svolta sino a quel momento. Simile critiche – ha aggiunto il primo giudice – sono avvenute in un momento in cui la collaborazione durava da “almeno quattro mesi” , a fronte di una durata contrattuale totale di sedici mesi, e la mandataria aveva già incassato fr. 100'000.–, ossia la metà del corrispettivo, mentre, pur avendo allestito il sito internet del negozio, non ne aveva condiviso gli accessi con la mandante. Ciò premesso, il Pretore ha giudicato che, alla luce della Basler Praxis , la mandante aveva reso sufficientemente verosimili i suoi rimproveri, che non ha reputato strumentali, in quanto formulati ben prima del­l’avvio della causa. Da ultimo, egli ha sottolineato che l’escutente non aveva provato il corretto adempimento del contratto da parte sua. Il primo giudice ha così ammesso l’eccezione d’inadempimen­to sollevata dall’escussa e, di conseguenza, ha respinto l’istanza.

E. 4 In entrata del reclamo, la RE 1 ripercorre in ordine cronologico i “fatti accertati dalle prove documentali” e rileva nella sentenza impugnata dieci accertamenti dei fatti a suo dire manifestamente errati. In virtù dell’art. 320 lett. b CPC, l’autorità giudiziaria superiore interviene però solo ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa (cfr. DTF 140 III 19 consid. 2.1; sentenza della CEF 14.2021.168 del 5 maggio 2022 consid. 4.4.2), cioè quando l’accertamento o l’omesso accertamento oggetto del­la critica verte su fatti pertinenti ( Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 a ed. 2018, n. 5 ad art. 320 CPC con riferimento alla DTF 137 I 62 consid. 4.1.2 ) regolarmente addotti in prima sede (art. 55 cpv. 1 CPC; cfr. per analogia con l’art. 105 LTF [ Jeandin , op. cit., n. 6 ad art. 320 ]: DTF 132 III 58 consid. 5.3.1; 131 III 267 consid. 4.2; sentenza del Tribunale federale 4C.34/2000 del 24 aprile 2001 consid. 1/a; B ovey in: Commentaire de la LTF, 3 a ed. 2022, n. 65 ad art. 105 LTF; D ormann in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3 a ed. 2018,

n. 3 ad art. 105 LTF). Ne segue che il fatto il cui accertamento è criticato deve influire sulla soluzione giuridica della controversia (cfr. D or­mann, op. cit.,

n. 10 ad art. 105). Le doglianze della reclamante sui fatti accertati o non accertati dal Pretore vanno quindi esaminate unitamente alle sue censure giuridiche.

E. 5 Sul piano giuridico, la RE 1 rimprovera anzitutto al Pretore di aver violato il diritto applicando meccanicamente la Basler Praxis senza tenere conto delle particolarità della fattispecie.

E. 5.1 Espone anzitutto che la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di rigetto provvisorio dell’opposizione opera una distinzio­ne netta fra la situazione in cui in un contratto sinallagmatico il creditore non ha eseguito del tutto la propria prestazione – ipotesi in cui, in base alla Basler Praxis , spetta al creditore dimostrare di averla invece fornita ove il debitore ne contesti l’esecuzione – e la situazione in cui il debitore eccepisce solo l’esecuzione difettosa o incompleta della controprestazione dovutagli, che gl’incombe allora rendere verosimile in virtù dell’art. 82 cpv. 2 LEF. La reclamante sostiene quindi che nel caso concreto la Basler Praxis non era applicabile, siccome il Pretore ha accertato ch’essa aveva parzialmente eseguito le sue prestazioni contrattuali, come del resto ammesso anche dalla mandante.

E. 5.1.1 Non si disconosce che nella DTF 145 III 25 consid. 4.3.2 il Tribunale federale ha riconosciuto l’applicabilità della Basler Praxis all’i­potesi d’inesecuzione del contratto bilaterale. Non ha però stabilito che l’eccezione di esecuzione difettosa dovesse invece essere sussunta sotto l’art. 82 cpv. 2 LEF. In sentenze più recenti, l’Alta Corte ha infatti lasciato aperta la questione di sapere se vi si deb­ba applicare anche la Basler Praxis ( sentenze del Tribunale federale 5A_704/2021 del 1° marzo 2022 consid. 4.2 e 5A_65/2020 del 7 luglio 2020 consid. 5.2.2; v. anche la 5A_1008/2014 del 1° giugno 2015 consid. 3.4.3, BlSchK 2016, 92). Che nella decisione 5A_630-631/2010 del 1° settembre 2011 (consid. 3.4.1) citata dal­la reclamante il Tribunale federale abbia giudicato che incombe al debitore rendere verosimile i difetti da lui eccepiti non è determinante, dal momento che alla luce dello sviluppo della giurisprudenza (in particolare della DTF 145 ricordata sopra) e della prassi esso ha per ora ritenuto di dover lasciare la questione indecisa, non confermando pertanto la sua decisione del 2011. Ne segue che la reclamante non può trarre alcunché a suo favore dalla distinzione tra le ipotesi d’inadempimento e di adempimento difettoso della prestazione dovuta dal creditore.

E. 5.1.2 Questa Camera ha per contro statuito che la Basler Praxis si applica in linea di massima anche alle contestazioni qualitative della controprestazione del creditore, a determinate condizioni dettagliatamente motivate nella sentenza con cui ha modificato la propria giurisprudenza nel 2017 ( 14.2017.73 del 27 dicembre 2017, RtiD 2018 II 823 n. 42c, consid. 5.4-5.6), poi confermata numerose volte (segnatamente nelle decisioni 14.2022.23 del 14 settembre 2022, consid. 7 e 14.2020.176 del 25 maggio 2021, consid. 5.2 e i riferimenti ). Riassuntivamente, ove l’escusso abbia contestato in modo sufficientemente circostanziato, non palesemente insostenibile e tempestivo la correttezza dell’adempimento delle prestazioni dovutegli dall’escutente nell’ambito di un contratto bilaterale (come il contratto di mandato), incombe al procedente, in virtù del­l’art. 82 CO, dimostrare di avere adempiuto correttamente i propri obblighi onde ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione all’ese­cuzione volta all’incasso della propria pretesa. Pur riconoscendo che è discusso se l’escusso possa in ogni caso sollevare l’eccezione dilatoria dell’art. 82 CO quando contesta la qualità della prestazione dell’escutente, la Camera ha ritenuto che non incombeva al giudice del rigetto addentrarsi in questioni controverse o troppo delicate, bensì all’escutente dimostrare che il contratto bilaterale è sufficientemente chiaro per giustificare il rigetto provvisorio dell’opposizione (citata 14.2017.73, consid. 5.6/b; nello stesso senso: S taehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 102 ad art. 82 LEF). La reclamante non critica né discute questa giurisprudenza. Non è pertanto necessario sottoporla a un nuovo esa­me. Nella misura in cui si fonda sulla giurisprudenza di questa Camera, la decisione impugnata resiste dunque alla critica.

E. 5.1.3 Per abbondanza, va rilevato che il Pretore non ha accertato l’esistenza di difetti qualitativi, bensì l’incompleto adempimento delle prestazioni contrattuali a carico della reclamante ( impossibilità di comunicare e collaborare con la mandante, omesso allestimento del piano di rilancio della boutique e mancata condivisione dell’attività svolta). Ora, la giurisprudenza federale ha lasciato aperta la questione dell’applicabilità della Basler Praxis solo per l’eccezione di esecuzione qualitativamente difettosa (citate 5A_704/2021 del 1° marzo 2022 consid. 4.2 e 5A_65/2020 del 7 luglio 2020 consid. 5.2.2), non per quella d’incompleta esecuzione (dal profilo quantitativo). A parte per quanto attiene all’ampiezza del rifiuto di paga­re la prestazione pattuita a favore dell’escutente, non si vedono del resto motivi per trattare diversamente l’inadempimento parziale da quello totale. Anche sotto questo punto di vista il reclamo si rivela infondato.

E. 5.2 A mente della reclamante, rispetto alle due ipotesi appena discus­se il caso in esame ne costituisce a ben vedere una terza, a sua conoscenza mai trattata dalla giurisprudenza federale o cantona­le. A suo dire, la Basler Praxis è inapplicabile ove l’escusso abbia rifiutato di ricevere la prestazione offertagli dall’escutente e sia perciò stato messo formalmente in mora. In una simile ipotesi egli non può avvalersi di un’eccezione prevista dall’art. 82 cpv. 2 LEF, pena commettere un manifesto abuso di diritto (nella forma del venire contra factum proprium ). È proprio quanto verificatosi nella fattispecie, in cui la mandante ha impedito alla mandataria di fornire la sua prestazione ed è stata perciò messa in mora con la lettera del 2 dicembre 2021, in cui le è stato ingiunto di continuare a ricevere le prestazioni contrattuali.

E. 5.2.1 L’art. 82 LEF contiene solo due capoversi. Dal profilo processuale è pertanto difficile immaginare una terza ipotesi accanto all’obbli­go dell’escutente di dimostrare l’esistenza di un titolo di rigetto del­-l’opposizione (cpv. 1) e quello dell’escusso di rendere verosimili eccezioni che infirmino tale titolo (cpv. 2). Il problema evocato dal­la reclamante è in realtà un altro. È quello delle condizioni materiali perché l’eccezione dell’art. 82 CO possa essere accolta. Al riguardo la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che secondo l’art. 91 CO, il creditore cade in mora se rifiuta senza motivo legittimo di accettare la prestazione che gli è offerta regolarmente, con la conseguenza, in un contratto sinallagmatico, d’impedirgli di eccepire l’inesecuzione della controprestazione giusta l’art. 82 CO (DTF 148 III 149 consid. 4.2.1.2), ciò che costituirebbe un abuso manifesto di diritto (cfr. sentenza della CEF 14.2022.10/40 del 6 luglio 2022 consid. 6.1.2). Onde contrastare con successo l’eccezione di mancato o cattivo adempimento della propria prestazio­ne, in virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’escutente deve dimostrare di averla offerta regolarmente all’escusso, che senza motivi legittimi non l’ha accettata.

E. 5.2.2 Nel caso in rassegna la reclamante deduce dalla propria “diffida di messa in mora” del 2 dicembre 2021 (doc. C) che CO 1, dopo tre mesi dall’inizio del contratto, ha rifiutato le prestazioni da essa offerte secondo il contratto. Si tratta però solo di allegazioni della stessa reclamante, fondate sulle pretese dichiarazioni di una terza persona, che non trovano riscontro negli atti, ben lungi dal dimostrare che l’escussa avrebbe rifiutato le sue offerte di prestazioni senza motivi legittimi, non da ultimo perché la stessa reclamante si era premurata di concludere la sua “diffida” scrivendo che “qualora invece la PI 3 non parlava in sua rappresentanza [cioè dell’escussa] , e lei vuole continuare l’esecuzione del contratto, può considerare la presente diffida come nulla e non avvenuta” . Nella sua risposta del 6 dicembre 2021 (doc. 6), CO 1 ha puntualizzato di non aver mai comunicato di voler modificare il contratto, chiedendo solo alla mandataria di rispettare i termini di pagamento convenuti e di ritirare l’ingiustificato precetto esecutivo emesso per l’incasso dell’intero corrispettivo, ciò ch’essa ha poi fatto (doc. 7), facendone emettere uno nuovo limitato all’incasso della prima rata di fr. 50'000.– scaduta il 31 gennaio 2022 (doc. A). I fatti appena ricordati dimostrano semmai un tentato abuso di diritto da parte della mandataria. Dal momento che non è provato che la mandante avesse posto fine unilateralmente al contratto prima della “diffida” del 2 dicembre 2021, è irrilevante la durata della collaborazione a quel momento, ovvero tre mesi secondo la reclamante oppure almeno quattro mesi secondo il Pretore, il quale si riferiva però alla lettera del 25 gennaio 2022 di CO 1 (doc. 8). Non è quindi errato il fatto che il primo giudice non ha considerato che la “diffida” di-mostrasse da parte della mandante un rifiuto delle prestazioni offerte dalla mandataria. Le due prime censure rivolte dalla reclamante agli accertamenti dei fatti sono di conseguenza infondate.

E. 5.3 Afferma ancora la reclamante che in base al contratto essa avreb­be dovuto eseguire le sue prestazioni sull’arco di sedici mesi, sen­z’alcuno scadenzario mensile o trimestrale, ma che la collaborazione tra le parti “si è interrotta dopo soli tre mesi (per volontà unilaterale di CO 1)” . Ne deduce che l’escussa avrebbe potuto contestare come cattivo adempimento non un’inesecuzione qualsiasi, ma solo un’esecuzione della prestazione così viziata da esigere l’interruzione dei rapporti (reclamo, n. 22 e 25).

E. 5.3.1 La reclamante si fonda un’altra volta sulla propria lettera del 2 dicembre 2021 (doc. C) per sostenere che CO 1 avrebbe receduto dal contratto a metà del novembre 2021 (reclamo, n. 9 e 14 lett. a). Anche questa è una mera allegazione di parte, che non trova riscontro negli atti né nella risposta della mandante del 6 dicembre 2021 (doc. 6). Già per questo motivo la censura della reclamante si appalesa infondata.

E. 5.3.2 Il nesso logico tra premesse e conclusione della censura non è del resto né chiaro né spiegato. Trattandosi di un contratto di mandato il contratto di consulenza sarebbe potuto essere revocato in ogni tempo (art. 404 cpv. 1 CO) dietro risarcimento dell’eventuale danno causato dalla revoca prematura (giusta l’art. 404 cpv. 2 CO), di cui la reclamante però non dibatte. Dal profilo dell’art. 82 CO, l’eccezione dilatoria per carente o difettosa esecuzione del contratto non dipende dall’ampiezza dell’inesecuzione o della gravità dei difetti, fatto salvo il divieto dell’abuso di diritto manifesto (citata 14.2017.73 consid. 5.6/d). Per ottenere la prestazione posta in esecuzione, all’escutente basta infatti eseguire tutto quanto pattuito o rimediare ai difetti del proprio operato. Anche sotto questo punto di vista, la censura cade nel vuoto.

E. 6 A prescindere dalle critiche sull’applicabilità della Basler Praxis al caso di specie, la RE 1 afferma che CO 1, ad ogni modo, ha eccepito il cattivo adempimento in modo né tempestivo, né circostanziato.

E. 6.1 La reclamante dapprima rimprovera al Pretore di aver accertato i fatti in modo manifestamente errato per non aver rilevato che CO 1 ha formulato le sue critiche non già nello scritto del 6 di­cembre 2021, ma solo in quello de l 25 gennaio 2022, quindi sette settimane dopo l’avvio del contenzioso, cominciato con la messa in mora significatale con lo scritto del 2 dicembre

2021. Essendo la lettera a suo parere tardiva, reputa errato considerarla “rilevan­te” per contestualizzare le mancanze nel proprio operato (recla­mo, n. 11, 13 e 24).

E. 6.1.1 L’esigenza di tempestività della contestazione dell’escusso riguar­da invero in linea di massima solo i contratti di compravendita e di appalto, che pongono a carico del compratore o del committente l’onere di verifica tempestiva della cosa consegnata e di avviso dei difetti alla controparte (art. 201 e 367 CO ). All’infuori dei due tipi di contratto appena menzionati, il ritardo a segnalare un adempim­ento difettoso potrebbe invero indiziare il carattere pretestuoso – e pertanto palesemente insostenibile – dell’eccezione, ma non basta da sé solo a ritenerla tale senza esaminarne il contenuto, in particolare per quanto attiene alla precisione della segnalazione ( sentenza della CEF 14.2021.184 del 28 giugno 2022, consid. 4.1.2) . L’eccezione sollevata in modo sufficientemente circostanziato solo in sede di rigetto dell’opposizione – a un momento in cui l’escutente non è più in tempo per verificare ed eventualmente rimediare al difetto qualitativo o quantitativo segnalato – potrà essere respinta come pretestuosa.

E. 6.1.2 Nel caso in rassegna, CO 1 ha contestato l’operato della RE 1 nel suo scritto del 25 gennaio 2022 (doc. 8) in concomitanza con la scadenza della seconda rata (del 31 gennaio), ciò che è coerente con l’esigenza di simultaneità delle prestazioni pattuite in un contratto bilaterale alla base dell’art. 82 CO. Ad ogni modo, lo scritto in questione è anteriore all’avvio della seconda esecuzione, iniziata con il precetto esecutivo del 21 febbraio 2022 (doc. A). La RE 1 avrebbe quindi avuto la possibilità di determinarsi sui rimproveri della mandante prima di avviare l’esecuzione. Il Pretore ha quindi ritenuto a ragione che, formulate in quel frangente, le critiche della mandante non fossero “strumentali” al procedimento. Il diritto del mandato non prescrive termini di verifica dell’operato del mandatario simili agli art. 201 o 367 CO. Che fossero trascorse sette settimane dalla “diffida” è quindi senza rilievo. Anche su questo punto il reclamo è da respingere, come pure le censure al terzo, quarto e quinto accertamento dei fatti, con il rilievo, in merito al quinto, che il Pretore si riferiva, correttamente, alla causa di rigetto dell’opposizione.

E. 6.2 La reclamante sostiene d’altronde che la mandante ha peccato di genericità, perché nella lettera del 25 gennaio 2022 si è limitata a scrivere che le “pareva” (e quindi non era certa) che “RE 1 non abbia mai inteso dar seguito all’impegno contrattuale” e che le sue prestazioni fossero “ad uno stadio veramente embrionale e concettuale” . Peraltro, il rimprovero di “sottrarsi a qualsiasi forma di colla-borazione con il personale di PI 2” , si riferisce non al periodo di vigenza del contratto, bensì al periodo successivo alla sua interruzione unilaterale (reclamo, n. 11-13, 15 e 24).

E. 6.2.1 Sono allegazioni di fatto nuove, e pertanto inammissibili in questa sede (sopra consid. 1.2). Non basta che siano contenute o de­ducibili da documenti versati agli atti se la parte che se ne prevale non vi ha rinviato espressamente e che i fatti possono essere appurati agevolmente senza margine d’interpretazione (DTF 144 III 522 consid. 5.1 e 5.3.2; sentenza della CEF 14.2020.102 del 15 febbraio 2021 consid. 9, massimata in RtiD 2021 II 758 n. 44c ). Nella sua replica spontanea la reclamante non ne ha parlato. Il Pretore non era pertanto tenuto ad accertare d’ufficio a quale periodo si riferissero le doglianze dell’escussa. Cade quindi la censura relativa all’ottavo accertamento dei fatti (ad n. 15). Ad ogni modo la reclamante omette accuratamente di citare le altr e doglianze espresse dalla mandante, sintetizzate dal Pretore nel­l’impossibilità di “comunicazione/relazione/collaborazione” tra le par­ti durante settimane, il mancato allestimento del piano di rilancio, la mancata condivisione dell’asserita attività sino a quel punto svolta e delle credenziali di accesso al sito per la vendita in linea. Sono lamentele senz’altro circostanziate in modo sufficiente a con­sentire alla mandataria una presa di posizione, che neppure nel reclamo è avvenuta in modo dettagliato, se non per il rimprovero di mancata collaborazione con il personale della PI 2 e comunicazione delle credenziali di accesso al sito internet, che però non si riferisce al periodo successivo alla pretesa interruzione unilaterale del contratto, che come visto non è stata comprovata (sopra consid. 5.3.1), e per il piano di rilancio (sotto consid. 6.2.5). Tanto basta per respingere questa censura anche nel merito.

E. 6.2.2 L’accertamento del Pretore (il sesto censurato dalla reclamante) secondo cui le lamentele della convenuta sono plausibili non risul­ta pertanto manifestamente errato. CO 1 ha legittimamen­te atteso il momento in cui le veniva chiesto il pagamento della seconda rata per eccepire l’incompletezza dell’operato della mandataria fino a quel momento.

E. 6.2.3 La reclamante (ad n. 14) ritiene arbitrario che il Pretore non abbia tenuto conto del fatto che le prestazioni contrattuali erano pattuite sull’arco di 16 mesi e che la maggior parte di esse potevano giungere solo alla fine di quel periodo. Ne cita però una sola (il monit oraggio del preventivo annuale) e non allega né dimostra che quel­le menzionate dal Pretore non dovevano essere fornite prima del pagamento della seconda rata, come invece le incombeva secon-do la Basler Praxis (sopra consid. 5.1.2). Si tratta del resto di allegazioni che la reclamante non aveva addotto in prima sede, di modo che il Pretore non poteva – anzi non doveva (art. 55 cpv. 1 CPC) – accertare d’ufficio (sopra consid. 4).

E. 6.2.4 Non si evince dalla decisione impugnata che il primo giudice abbia considerato le “pretese difficoltà di fornitura di merce dalla Ditta __________ Srl” come un inadempimento contrattuale della RE 1 . L’allegato nono accertamento manifestamente errato dei fatti non esiste.

E. 6.2.5 Sotto il titolo “decimo accertamento manifestamente errato dei fatti” (n. 17), la RE 1 critica il Pretore, per non essersi avveduto di una “palese contraddizione” e, di conseguenza, non aver interpretato “come inventat [a] ” “al solo scopo di costruire artificialmente pro­ve da utilizzare come difesa nei processi” la contestazione, mossale da CO 1 nella lettera del 25 gennaio 2022, di non aver “minimamente allestito” il piano di rilancio della boutique PI 1 . Asserisce infatti che tale contestazione stride con quanto affermato dalla mandante nelle osservazioni all’istanza, in cui ella sostiene che il “piano di rilancio è stato allestito, ma che non viene prodotto ‘per motivi di riservatezza aziendale’” (reclamo, pag. 10,

n. 17). L’omissione addebitata al Pretore non appare manifesta. Era infatti chiaro alle parti che la RE 1 si era impegnata a sostenere CO 1 nel rilancio della boutique PI 1 in base a quanto definito nel piano di rilancio allegato al contratto (doc. B, art. 1). Appare quindi che nello scritto del 25 gennaio 2022 la mandante si sia doluta che la mandataria non aveva allestito non tanto il piano di rilancio, già esistente, quanto il rilancio stesso, come risulta dalle sue osservazioni all’istanza, in cui lamenta la mancata intenzione o possibilità dell’istante di “portare a compimento” il piano (act III, pag. 3, n. 2.3). Ad ogni modo, non essendo questo l’unico inadempimento invocato dalla mandante nel noto scritto, la decisione impugnata resisterebbe alla critica anche se si dovesse dare ragione alla reclamante su quest’ultimo punto (cfr. sopra consid. 5.3.2).

E. 7 Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo va dunque integralmente respinto. La domanda di effetto sospensivo diventa così senza oggetto.

E. 8 La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar ( RL 178.310 ) per il rinvio del l’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

E. 9 Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 50'000.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. La RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 2’200.– per ripetibili. 3. Notificazione a:

–    ;

–    . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.14.2022.113

Lugano

28 marzo 2023

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 28 febbraio 2022 dalla

RE 1

(patrocinata dall’avv. __________ PA 1, __________)

contro

CO 1

(patrocinata dall’avv. __________ PA 2, __________)

pronuncia:1.Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

–    ;

–    .

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).