Rigetto provvisorio dell’opposizione. Ritiro del reclamo
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.09.2022 14.2022.103
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Ritiro del reclamo
Incarto n. 14.2022.103 Lugano 12 settembre 2022 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliera: Bertoni statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2022.564 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 13 luglio 2022 da RE 1 contro CO 1 giudicando sul reclamo del 24 agosto 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 16 agosto 2022 dal Pretore aggiunto, con cui ha respinto l’istanza 13 luglio 2022 volta al rigetto provvisorio dell’opposizione all’esecuzione n. __________ della sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione promossa da RE 1 per l’incasso di fr. 7'623.30 oltre agli accessori, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.–; preso atto dello scritto del 9 settembre 2022 con cui RE 1 ha dichiarato di ritirare il reclamo; considerato che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 a ed. 2018,
n. 8 ad art. 241 CPC); dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC); rilevato che in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (rispettivamente il reclamante), a carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC); ritenuto che nella commisurazione delle spese processuali si deve tenere conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG), perlomeno gli esborsi dovendo però essere rimborsati; appurato che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni; osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'623.30, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 50.– relative al presente giudizio sono poste a carico del reclamante. 3. Notificazione a: –;
– . Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).