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14.2021.67

Rigetto definitivo dell’opposizione. Dichiarazione di nullità del titolo di rigetto e di ritiro dell’esecuzione. Acquiescenza

Ticino · 2021-06-07 · Italiano TI
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Rigetto definitivo dell’opposizione. Dichiarazione di nullità del titolo di rigetto e di ritiro dell’esecuzione. Acquiescenza

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.06.2021 14.2021.67

Rigetto definitivo dell’opposizione. Dichiarazione di nullità del titolo di rigetto e di ritiro dell’esecuzione. Acquiescenza

________________________________________RE 1 Incarto n. 14.2021.67 Lugano 7 giugno 2021 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliera: Bertoni statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2021.976 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 19 febbraio 2021 dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona contro RE 1 (rappresentata dalla curatrice, RA 1 __________) giudicando sul reclamo del 14 maggio 2021 presentato dalla curatrice di RE 1 contro la decisione emessa il 10 maggio 2021 dal Pretore, con cui ha accolto l’istanza 19 febbraio 2021 della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG e di conseguenza ha rigettato in via definitiva l’opposizione all’esecuzione

n. __________ promossa contro la reclamante per l’incasso di fr. 8'336.– oltre alle spese esecutive sulla scorta della “decisione di restituzione dell’11 marzo 2020 quale prestazione complementare indebitamente percepita”, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–; preso atto dello scritto del 2 giugno 2021 con cui la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha dichiarato che la decisione di restituzione dell’11 marzo 2020 sulla quale ha fondato l’istanza di rigetto definitivo è da ritenersi nulla, preannunciando il ritiro del­l’e­secuzione; considerato che tale dichiarazione equivale ad acquiescenza al reclamo, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 a ed. 2018,

n. 8 ad art. 241 CPC); dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC); atteso che non è necessario annullare formalmente la decisione impugnata, anche perché la causa è in ogni caso diventata senza oggetto con la dichiarazione di ritiro dell’ese­cuzione; precisato, a scanso di equivoci, che le spese processuali di fr. 200.– relative alla decisione di primo grado sono a carico dell’istante, come richiesto dalla reclamante; rilevato che in caso di acquiescenza si considera soccombente il convenuto (rispettivamente la controparte del reclamante), a carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC); ritenuto che nella commisurazione delle spese processuali si deve tenere conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG); appurato che non si pone invece problema di ripetibili, la reclamante non avendo formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC); osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'336.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Si prende atto dell’acquiescenza al reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per acquiescenza. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio sono poste a carico della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG. Fatta salva un’eventuale compensazione, la parte eccedente dell’anticipo versato dalla reclamante, di fr. 50.–, le è restituita. 3. Notificazione a: –__________ . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).