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14.2021.33

Ticino · 2021-02-19 · Italiano TI
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Fallimento. Reclamo tardivo

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.03.2021 14.2021.33

Fallimento. Reclamo tardivo

RE 1 Incarto n. 14.2021.33 Lugano 17 marzo 2021 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliera: Bertoni statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2020.557 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 10 luglio 2020 dalla CO 1 contro RE 1 (titolare della ditta individuale __________, __________) ritenuto in fatto e considerando in diritto: che nell’ambito della procedura esecutiva n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno, con istanza 10 luglio 2020 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'991.05; che statuendo con decisione del 19 febbraio 2021 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal 22 febbraio 2021 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–; che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo datato 24 febbraio 2021 per ottenere la revoca del fallimento, asserendo di aver pagato la pretesa dell’i­stante sulla scorta di una ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecu­zione di Locarno il 24 febbraio 2021; che la sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso; che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC); che nella fattispecie, come si evince dal tracciamento dell’invio raccomandato

n. 98.__________ (con la relativa attestazione di ricevuta), il reclamante ha ritirato la decisione impugnata il 22 febbraio 2021; che il termine di ricorso ha quindi iniziato a decorrere il giorno successivo (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), per scadere il 4 marzo 2021; che RE 1 ha pagato la pretesa dell’istante il 24 febbraio e lo stesso giorno ha apparentemente preparato il reclamo, il quale reca la data del 24 febbraio; ch’egli l’ha però consegnato alla posta solo il 12 marzo 2021 (co­me risulta dal timbro postale sulla busta d’invio); che il reclamo risulta così tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) e pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC); che nel merito il reclamo appariva ad ogni modo infondato nella misura in cui RE 1 non ha reso verosimile la propria solvibilità giusta l’art. 174 cpv. 2 LEF, la quale era del resto dubbia, siccome nei suoi confronti erano pendenti 14 esecuzioni per oltre fr. 19'000.– complessivi, di cui 4 della stessa CO 1 per dei premi successivi, giunte anch’esse alla stadio della comminatoria di fallimento; che per esigenza di semplificazione e celerità processuale, eccezionalmente non si riscuotono spese processuali; che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede; Per questi motivi, pronuncia:              1. Il reclamo è irricevibile. 2. Non si riscuotono spese processuali. 3. Notificazione a:

–; – . Comunicazione a:

–  Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna;

–  Ufficio dei fallimenti, Viganello;

–  Ufficio d’esecuzione, Locarno. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).