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14.2021.171

Ticino · 2021-10-12 · Italiano TI
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Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.11.2021 14.2021.171

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia

Incarto n. 14.2021.171 Lugano 3 novembre 2021 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliera: Bertoni statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2021.3717 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 24 ago­sto 2021 dalla CO 1 contro RE 1 giudicando sul reclamo del 22 ottobre 2021 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 12 ottobre 2021 dal Pretore; ritenuto in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 24 agosto 2021 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 5'165.02 oltre a interessi e spese. B. All’udienza di discussione del 12 ottobre 2021 nessuno è comparso. C. Statuendo con decisione del 12 ottobre 2021 il Pretore ha dichia-rato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive. D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 22 ottobre 2021 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito. Considerando in diritto:                 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 13 ottobre 2021, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 23 ottobre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 25 ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato tre giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo. 2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF). Nel caso in esame la reclamante ha prodotto la stampa di un ordine di pagamento di fr. 5'461.65 a favore dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano e la conferma di quest’ultimo, per e-mail del 22 ottobre 2021, che l’esecuzione promossa dall’istante è stata integralmen­te saldata con quel pagamento e la somma trasferita alla procedente già il 29 settembre 2021. La Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che il versamento in questione è giunto all’Uf­ficio il 24 settembre 2021, ovvero prima della pronuncia del fallimento, e ha effettivamente permesso di estinguere il credito del­l’istante, compresa la tassa di giustizia per la decisione di fallimen­to. Di conseguenza il presupposto di cui all’art. 172 n. 3 LEF risultando adempiuto già al momento in cui è stato decretato, il fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF. 3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [ RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo – successivo alla scadenza del termine di 20 giorni indicato nella comminatoria di fallimento notificata alla reclamante il 1° giugno 2021 – ha reso necessario l’av­vio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. Per questi motivi, pronuncia:               I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1.    La dichiarazione di fallimento pronunciata il 12 ottobre 2021 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3.    Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1. II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. III. Notificazione a:

–;

–;

–  Ufficio d’esecuzione, Lugano;

–  Ufficio dei fallimenti, Viganello;

–  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

–  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).