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14.2021.16

Rigetto definitivo dell’opposizione. Ritiro reclamo

Ticino · 2021-03-29 · Italiano TI
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Rigetto definitivo dell’opposizione. Ritiro reclamo

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.03.2021 14.2021.16

Rigetto definitivo dell’opposizione. Ritiro reclamo

Incarto n. 14.2021.16 Lugano 29 marzo 2021 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliera: Bertoni statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa 641-A-20-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 28 ottobre 2020 dallo Stato Canton Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) contro giudicando sul reclamo del 5 febbraio 2021 presentato dall’avv. RE 1 contro la decisione emessa il 25 gennaio 2021 dal Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest, con cui ha accolto l’istanza 28 ottobre 2020 dello Stato Canton Ticino e di conseguenza ha rigettato in via definitiva l’opposizione all’esecuzione

n. __________ promossa contro la reclamante per l’incasso di fr. 231.25 oltre agli accessori, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 60.–; ricordata l’ordinanza 26 febbraio 2021 del presidente della Camera con cui ha respinto la richiesta di sospensione della procedura e l’istanza di assistenza giudiziaria contenute nel reclamo; preso atto dello scritto del 27 marzo 2021 con cui l’avv. RE 1 ha dichiarato di ritirare il reclamo; considerato che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 a ed. 2018,

n. 8 ad art. 241 CPC); dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC); rilevato che in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (rispettivamente il reclamante), a carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC); ritenuto che, stante la situazione economica verosimilmente difficile della reclamante, si prescinde, eccezionalmente, dal riscuotere spese processuali; appurato che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni; osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 231.25, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza. 2. Non si riscuotono spese processuali. 3. Notificazione a:

–;

–  . Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).