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14.2021.130

Fallimento. Motivi di annullamento

Ticino · 2021-10-19 · Italiano TI
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Fallimento. Motivi di annullamento

Erwägungen (1 Absätze)

E. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore dell’RE 1 il 9 settembre 2021, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 19 settembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 20 settembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo. 2. In v irtù dell’art. 174 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se – prima ipotesi (cpv. 1) – il debitore dimostra che già prima della pronuncia era realizzato un motivo di reiezione della domanda di fallimento (art. 172 LEF) o di differimento del fallimento (art. 173-173 a LEF), oppure se – seconda ipotesi (cpv. 2) – egli rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che dopo la pronuncia, ma prima della scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2), il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (cpv. 2 n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enu­­merazione è esaustiva. Nel caso in esame, l’RE 1 non fa valere alcun motivo valido di annullamento (pagamento del credito che ha portato al fallimento, deposito dell’importo presso l’autorità giudiziaria superiore, concessione di una dilazione, ritiro della domanda di falli-mento, annullamento della comminatoria o restituzione dei termi-ni, v. art. 172 e 174 LEF) o di differimento del fallimento (v. art. 173-173 a LEF), ma si limita ad allegare di aver presentato, con tale __________, una denuncia alla competente autorità penale nei confronti dell’istante CO 1 che è tuttora in fase di esame e di aver recentemente ottenuto il benestare ufficiale per l’inizio dei lavori di ristrutturazione della particella n. __________ RFD __________ di sua proprietà, sicché la dichiarazione di fallimento sarebbe “un atto non solo non condivisibile ma altresì eccessivamente punitivo” vista la pendenza del procedimento penale e il prossimo inizio dei lavori di costruzione sul suo fondo. Non sono all’evidenza motivi che rientrano in quelli esaustivamen­te enumerati agli art. da 172 a 174 LEF. Il reclamo va quindi respinto. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato. 3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [ RS 281.35]) è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. Per questi motivi, pronuncia:              1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico dell’RE 1. 3. Notificazione a: –;

–;

–  Ufficio d’esecuzione, Lugano;

–  Ufficio dei fallimenti, Viganello;

–  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

–  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.10.2021 14.2021.130

Fallimento. Motivi di annullamento

Incarto n. 14.2021.130 Lugano 19 ottobre 2021 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliera: Bertoni statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2021.2525 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 26 maggio 2021 da CO 1 (patrocinato dall’__________ PA 2, __________) contro RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________) giudicando sul reclamo del 20 settembre 2021 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa l’8 settembre 2021 dal Pretore; ritenuto in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzio­­ne di Lugano, il 26 maggio 2021 CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 154'418.89 oltre a interessi e spese. B. All’udienza di discussione dell’8 settembre 2021 è comparso il solo istante, che ha confermato la propria domanda. C. Statuendo con decisione dell’8 settembre 2021 il Pretore ha di-chiarato il fallimento dell’RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive. D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 settembre 2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni. Considerando in diritto:                 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore dell’RE 1 il 9 settembre 2021, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 19 settembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 20 settembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo. 2. In v irtù dell’art. 174 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se – prima ipotesi (cpv. 1) – il debitore dimostra che già prima della pronuncia era realizzato un motivo di reiezione della domanda di fallimento (art. 172 LEF) o di differimento del fallimento (art. 173-173 a LEF), oppure se – seconda ipotesi (cpv. 2) – egli rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che dopo la pronuncia, ma prima della scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2), il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (cpv. 2 n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enu­­merazione è esaustiva. Nel caso in esame, l’RE 1 non fa valere alcun motivo valido di annullamento (pagamento del credito che ha portato al fallimento, deposito dell’importo presso l’autorità giudiziaria superiore, concessione di una dilazione, ritiro della domanda di falli-mento, annullamento della comminatoria o restituzione dei termi-ni, v. art. 172 e 174 LEF) o di differimento del fallimento (v. art. 173-173 a LEF), ma si limita ad allegare di aver presentato, con tale __________, una denuncia alla competente autorità penale nei confronti dell’istante CO 1 che è tuttora in fase di esame e di aver recentemente ottenuto il benestare ufficiale per l’inizio dei lavori di ristrutturazione della particella n. __________ RFD __________ di sua proprietà, sicché la dichiarazione di fallimento sarebbe “un atto non solo non condivisibile ma altresì eccessivamente punitivo” vista la pendenza del procedimento penale e il prossimo inizio dei lavori di costruzione sul suo fondo. Non sono all’evidenza motivi che rientrano in quelli esaustivamen­te enumerati agli art. da 172 a 174 LEF. Il reclamo va quindi respinto. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato. 3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [ RS 281.35]) è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. Per questi motivi, pronuncia:              1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico dell’RE 1. 3. Notificazione a: –;

–;

–  Ufficio d’esecuzione, Lugano;

–  Ufficio dei fallimenti, Viganello;

–  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

–  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).