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14.2021.13

Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassazione fiscale. Attestato di carenza beni. Interessi di ritardo, spese esecutive e spese di diffida

Ticino · 2021-08-09 · Italiano TI
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Erwägungen (14 Absätze)

E. 5 Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT).

E. 5.1 Nel caso specifico, è pacifico che le tre decisioni di tassazione agli atti (doc. D) sono (da tempo) passate in giudicato (come risulta del resto dai timbri apposti sugli atti in questione, che la reclamante non contesta) e valgono pertanto titoli di rigetto definitivo per l’imposta federale diretta del 2011, di fr. 8'172.80, e per le imposte cantonali del 2011, di fr. 16'108.60, e del 2010, di fr. 8'271.25, come d’altronde stabilito dal Pretore.

E. 5.2 Gli enti reclamanti, tuttavia, chiedono di estendere il rigetto ai rispettivi crediti constatati negli attestati di carenza di beni (in seguito ACB) del 18 agosto 2020 acclusi alle istanze (doc. C) e a quelli precedenti emessi il 27 novembre 2018 (doc. E), pari, giusta il loro conteggio (doc. F pag. 4), rispettivamente a:

–  fr. 8'968.70 per l’imposta federale diretta 2011, pari al capitale di fr. 8'172.80 (doc. D) oltre agli interessi di fr. 1'246.70 fino al­l’emissione del primo ACB, alle spese esecutive di fr. 134.– per il primo ACB e di fr. 93.80 per il secondo, e alle spese giudiziarie di fr. 270.– (doc. G) computate nel primo ACB, dedotti i ricavi nelle due precedenti esecuzioni per complessivi fr. 948.60 (ossia fr. 386.50 + 562.10),

–  fr. 17'244.85 per l’imposta cantonale 2011, pari al capitale di fr. 16'108.60 (doc. D) oltre alla tassa di diffida di fr. 50.–, agli interessi di fr. 2'309.60 fino al rilascio del primo ACB, alle spese esecutive di fr. 169.50 per il primo ACB e di fr. 130.70 per il se-condo, e alle spese giudiziarie di fr. 320.– (doc. G) computate nel primo ACB, dedotti i ricavi nelle due precedenti esecuzioni per complessivi fr. 1'843.55 (fr. 745.90 + 1'097.65), e

–  fr. 9'370.70 per l’imposta cantonale 2010, pari al capitale di fr. 8'271.25 (doc. D) oltre alla tassa di diffida di fr. 50.–, agli interessi di fr. 1'156.15 e di fr. 385.40 fino al primo ACB, alle spese esecutive di fr. 134.30 per il primo ACB e di fr. 95.65 per il secondo, e alle spese giudiziarie di fr. 270.– (doc. G) computate nel primo ACB, dedotti i ricavi nelle due precedenti esecuzioni per complessivi fr. 992.05 (fr. 403.95 + 588.10).

E. 5.2.1 Come rilevato dai reclamanti, questa Camera ha già avuto modo di ricordare che l’ACB, benché non rappresenti un titolo di rigetto definitivo per i crediti fiscali, lo è invece per le spese esecutive menzionate nell’atto, stabilite in modo autoritativo dall’ufficio d’ese­­cuzione, ossia dall’autorità amministrativa preposta per legge a statuire su tali spese (sentenze della CEF 14.2018.171 del 12 mar­zo 2019 consid. 5.1; 14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015 consid. 5.2; 14.2014.208 del 23 dicembre 2014, consid. 5.1 con riferimenti). Le opposizioni andavano quindi rigettate in via definitiva anche per le spese esecutive menzionate negli ACB.

E. 5.2.2 Le decisioni del 27 marzo 2017 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord (doc. G) costituiscono poi validi titoli di rigetto definitivo per le relative spese giudiziarie, anch’esse menzionate nei primi attestati di carenza di beni (doc. E).

E. 5.2.3 Per le due tasse di diffida di fr. 50.– (14.2020.14 e 14.2020.15) il Cantone non ha invece prodotto alcun titolo di rigetto (ovvero le stesse diffide, sentenza della CEF 14.2016.215 del 31 gennaio 2017), sicché i suoi reclami sono da respingere su questo punto.

E. 5.2.4 Le

decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF valgono titolo di rigetto

definitivo anche per gli interessi di mora maturati dopo il loro passaggio in

giudicato sebbene non lo specifichino esplicitamente (S

TAEHELIN

,

op. cit., n. 49 ad art. 80). Per le decisioni di tassazione, tuttavia, la

questione degli interessi è disciplinata in modo diverso dalla legislazione

speciale. Così l’imposta cantonale diretta e gli interessi devono essere pagati

nei trenta giorni successivi alla loro scadenza (art. 242 cpv. 1 LT) e per gli

importi che non ha versato entro il termine stabilito, il debitore deve pagare

un interesse di ritardo il cui tasso è fissato dal Consiglio di Stato (art. 243

cpv. 1 LT) con apposito decreto esecutivo (in seguito “DE” valevole per il 2021

[RL 640.320] e per gli anni precedenti dal 1995 giusta l’art. 12 cpv. 2), il

quale stabilisce tre scadenze fisse (il 1° maggio, il 1° luglio e il 1°

settembre) per le rate d’acconto e una scadenza variabile alla data d’intimazione

del conteggio per la rata a conguaglio (art. 240 LT e 1 cpv. 3 DE). L’interesse

di ritardo decorre dal trentunesimo giorno successivo alla scadenza (art. 6

cpv. 1 DE). Il tasso d’interesse è stabilito di anno in anno, ma quello

applicabile all’inizio di una procedura d’esecuzione rimane valido sino alla

chiusura della stessa (art. 9 cpv. 2 DE). Le rate d’acconto sono computate nell’imposta

dovuta conformemen­te alla tassazione definitiva e l’autorità di riscossione

emette al riguardo il conteggio definitivo, contro cui è data facoltà di

reclamo all’autorità di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto

tributario (art. 241 cpv. 3-5 LT).

Sul

piano federale, gli interessi di ritardo decorrono dal 31 marzo dell’anno

civile successivo a quello fiscale, ma al più presto trenta giorni dopo la

notificazione del calcolo definitivo o provvisorio (conteggio) al tasso fissato

dal Consiglio federale con apposita ordinanza (art. 164 LIFD e 1 cpv. 1 dell’ordinanza

[RS 642.124]). Il tasso è stabilito di anno in anno, ma quello applicabile all’inizio

di una procedura d’esecuzione rimane valido sino alla chiusura della stessa

(art. 3 dell’ordinanza).

E. 5.2.4.1 Come evidenziato dai reclamanti, il rigetto può essere accordato per gli interessi di mora qualora sia stata prodotta la documentazione che permette di determinare come gli stessi sono stati calcolati (già citate 14.2016.154 consid. 5.3/b e 14.2015.163/164 con­sid. 5.3/b).

E. 5.2.4.2 Per quanto concerne l’imposta federale diretta del 2011 agli atti figura il conteggio (doc. F pag. 2) relativo al calcolo degli interessi di ritardo del 3% (secondo l’allegato all’apposita ordinanza per gli anni dal 2011 al 2016) dal 31 marzo 2012 (anno successivo a quello fiscale del 2011) fino al 27 novembre 2018 (data di rilascio del primo attestato di carenza di beni [doc. E]) per un totale di fr. 1'246.70, che corrisponde alla somma degli interessi di fr. 789.70 fino al primo precetto esecutivo del 6 agosto 2016 e di fr. 457.– da quella data fino all’emissione del primo ACB (doc. F pagg. 1 e 4), che ha posto fine al decorso degli interessi di mora (art. 149 cpv. 4 LEF). Ne segue che il Pretore doveva concedere il rigetto del­l’opposizione anche per fr. 1'246.70 .

E. 5.2.4.3 Per quanto concerne l’imposta cantonale del 2011 agli atti figura il conteggio (doc. F) degli interessi di ritardo del 2.5% (giusta l’al­legato all’apposito DE per gli anni dal 2011 al 2016) sul capitale di fr. 16'108.60, che decorrono per le tre rate d’acconto di fr. 3'950.– ciascuna dal 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre 2011, ossia dal primo giorno (computato) del mese che segue la relativa scaden­-za fissa del 1° maggio, 1° luglio o 1° settembre (doc. F, pag. 2), oltre agli interessi sempre del 2.5% sul conguaglio di fr. 4'258.60 dal 30 novembre 2015, ossia dopo la data d’intimazione del 31 ot­tobre 2015 (doc. F, pag. 1). Il totale di fr. 2'309.60 (doc. F, pag. 2) corrisponde alla somma degli interessi di fr. 1'559.– fino al primo precetto esecutivo del

E. 5.2.4.4 Per quanto concerne l’imposta cantonale del 2010 agli atti figura il conteggio (doc. G) degli interessi di ritardo del 3% (giusta l’alle­gato all’apposito DE per l’anno 2010) sulle tre rate d’acconto di fr. 2'498.– ciascuna, che decorrono dal 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre 2010, ossia dal primo giorno (computato) del mese che segue la relativa scadenza fissa del 1° maggio, 1° luglio o 1° settembre (doc. G, pag. 2), oltre agli interessi di ritardo del 2.5% (per gli anni dal 2011 al 2016) per il conguaglio di fr. 777.25 dal 30 novembre 2015, ossia dopo la data d’intimazione del 31 ottobre 2015 (doc. G, pag. 1). Il totale di fr. 1'541.55 (doc. G, pag. 2) corrisponde alla somma degli interessi di fr. 1'156.15 fino al primo precetto esecutivo del 6 agosto 2016 e di fr. 385.40 da quella data fino all’emissione del primo ACB. Pure in questo caso il rigetto dell’opposizione andava esteso anche agli interessi di fr. 1'541.55.

E. 6 In definitiva, il reclamo merita accoglimento per la causa concernente l’imposta federale diretta 2011 (14.2021.13) e parziale accoglimento per quanto attiene all’imposta cantonale 2010 e 2011 escludendo in entrambe le cause le tasse di diffida di fr. 50.– (14.2021.14 e 14.2021.15).

E. 7 In tutte e tre le cause e in entrambe le sedi, le tasse seguono la soccombenza di CO 1, pressoché totale per quanto attiene alle imposte cantonali (art. 106 cpv. 1 CPC). Ricordato che le tasse vanno stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), in applicazione analogica dell’art. 318 cpv. 3 CPC occorre ridurre quelle stabilite in prima sede, per le quali il Pretore si è attenuto al massimo tariffale nelle cause 14.2020.13 e 14.2020.15 (che è addirittura stato superato di fr. 30.– nel secondo caso) e alla fascia medio-alta nella causa 14.2020.14. Vista la laconicità delle decisioni impugnate, che ha richiesto un onere lavorativo contenuto, le spese vanno ricondotte nella fascia media della tariffa da fr. 300.– a fr. 180.– nella prima causa, da fr. 350.– a fr. 280.– nella seconda, e da fr. 330.– a fr. 180.– nella terza. Non si pone invece problema di ripetibili, i reclamanti non avendo formulato alcuna domanda motivata al riguardo né in prima né in seconda sede (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

E. 8 Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, di fr. 795.90 nella causa 14.2021.13, di fr. 1'136.25 nella causa 14.2021.14 e di fr. 1'099.45 nella causa 14.2021.15, non raggiungono la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo della Confederazione Svizzera (14.2021.13) è accolto. 1.1   Di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata (inc. SO.2020.867) sono così riformati: “1.  L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio è rigettata in via definitiva.

2.  Le spese processuali di complessivi fr. 180.– sono poste a carico della parte convenuta.” 1.2   Le spese processuali di complessivi fr. 130.– relative al reclamo sono poste a carico di CO 1. 2. Il reclamo dello Stato del Canton Ticino (14.2021.14) è parzialmente accolto. 2.1 Di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata (inc. SO.2020.868) sono così riformati: “1.  L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 17'194.85.

2.  Le spese processuali di complessivi fr. 280.– sono poste a carico della parte convenuta.” 2.2   Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al reclamo sono poste a carico di CO 1. 3. Il reclamo dello Stato del Canton Ticino (14.2021.15) è parzialmente accolto. 3.1 Di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata (inc. SO.2020.869) sono così riformati: “1.  L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio è respinta in via definitiva limitatamente a fr. 9'320.70.

2.  Le spese processuali di complessivi fr. 180.– sono poste a carico della parte convenuta.” 3.2   Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al reclamo sono poste a carico di CO 1. 4. Notificazione a:

–;

–   . Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarti n.14.2021.13

14.2021.14

14.2021.15

Lugano

9 agosto 2021

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) nelle cause SO.2020.867, SO.2020.868 e SO.2020.869 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promosse con istanze 14 dicembre 2020 da

Confederazione Svizzera, Berna(SO.2020.867)

Stato del Canton Ticino, Bellinzona(SO.2020.868/869)

(rappresentati dall’RA 1, __________)

contro

CO 1

5.Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. (Staehelinin: Basler Kommentar, SchKG I, 2aed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF).Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT).

5.1Nel caso specifico, è pacifico chele tredecisioni di tassazione agli atti (doc. D) sono (da tempo) passate in giudicato (come risulta del resto dai timbri apposti sugli atti in questione, che la reclamante non contesta) e valgono pertanto titoli di rigetto definitivo per l’imposta federale diretta del 2011, di fr. 8'172.80, e per leimposte cantonali del 2011, di fr. 16'108.60, e del 2010, di fr. 8'271.25,come d’altronde stabilito dal Pretore.

5.2Gli enti reclamanti, tuttavia, chiedono di estendere il rigetto ai rispettivi crediti constatati negli attestati di carenza di beni (in seguito ACB) del 18 agosto 2020 acclusi alle istanze (doc. C) e a quelli precedenti emessi il 27 novembre 2018 (doc. E), pari, giusta il loro conteggio (doc. F pag. 4), rispettivamente a:

–  fr. 8'968.70 per l’imposta federale diretta 2011, pari al capitale di fr. 8'172.80 (doc. D) oltre agli interessi difr. 1'246.70fino al­l’emissione del primo ACB, alle spese esecutive di fr. 134.– per il primo ACB e di fr. 93.80 per il secondo, e alle spese giudiziarie di fr. 270.– (doc. G) computate nel primo ACB, dedotti i ricavi nelle due precedenti esecuzioni per complessivi fr. 948.60 (ossia fr. 386.50 + 562.10),

–  fr. 17'244.85 per l’imposta cantonale 2011, pari al capitale di fr. 16'108.60 (doc. D) oltre alla tassa di diffida di fr. 50.–, agli interessi di fr. 2'309.60 fino al rilascio del primo ACB, alle spese esecutive di fr. 169.50 per il primo ACB e di fr. 130.70 per il se-condo, e alle spese giudiziarie di fr. 320.– (doc. G) computate nel primo ACB, dedotti i ricavi nelle due precedenti esecuzioni per complessivi fr. 1'843.55 (fr. 745.90 + 1'097.65), e

–  fr. 9'370.70 per l’imposta cantonale 2010, pari al capitale di fr. 8'271.25 (doc. D) oltre alla tassa di diffida di fr. 50.–, agli interessi di fr. 1'156.15 e di fr. 385.40 fino al primo ACB, alle spese esecutive di fr. 134.30 per il primo ACB e di fr. 95.65 per il secondo, e allespese giudiziarie di fr. 270.– (doc. G) computate nel primo ACB,dedotti i ricavi nelle due precedenti esecuzioni per complessivi fr. 992.05 (fr. 403.95 + 588.10).

5.2.1Come rilevato dai reclamanti, questa Camera ha già avuto modo di ricordare che l’ACB, benché non rappresenti un titolo di rigetto definitivo per i crediti fiscali, lo è invece per le spese esecutivemenzionate nell’atto, stabilite in modo autoritativo dall’ufficio d’ese­­cuzione,ossia dall’autorità amministrativa preposta per legge astatuire su tali spese (sentenze della CEF 14.2018.171 del 12 mar­zo2019 consid. 5.1; 14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015 consid. 5.2; 14.2014.208 del 23 dicembre 2014, consid. 5.1 con riferimenti). Le opposizioni andavano quindi rigettate in via definitiva anche per le spese esecutive menzionate negli ACB.

5.2.2Le decisioni del 27 marzo 2017 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord (doc. G) costituiscono poi validi titoli di rigetto definitivo per le relative spese giudiziarie, anch’esse menzionate nei primi attestati di carenza di beni (doc. E).

5.2.3Per le due tasse di diffida di fr. 50.– (14.2020.14 e 14.2020.15) il Cantone non ha invece prodotto alcun titolo di rigetto (ovvero le stesse diffide, sentenza della CEF 14.2016.215 del 31 gennaio 2017), sicché i suoi reclami sono da respingere su questo punto.

5.2.4Le decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF valgono titolo di rigetto definitivo anche per gli interessi di mora maturati dopo il loro passaggio in giudicato sebbene non lo specifichino esplicitamente (STAEHELIN, op. cit., n. 49 ad art. 80). Per le decisioni di tassazione, tuttavia, la questione degli interessi è disciplinata in modo diverso dalla legislazione speciale. Così l’imposta cantonale diretta e gli interessi devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro scadenza (art. 242 cpv. 1 LT) e per gli importi che non ha versato entro il termine stabilito, il debitore deve pagare un interesse di ritardo il cui tasso è fissato dal Consiglio di Stato (art. 243 cpv. 1 LT) con apposito decreto esecutivo (in seguito “DE” valevole per il 2021 [RL 640.320] e per gli anni precedenti dal 1995 giusta l’art. 12 cpv. 2), il quale stabilisce tre scadenze fisse (il 1° maggio, il 1° luglio e il 1° settembre) per le rate d’acconto e una scadenza variabile alla data d’intimazione del conteggio per la rata a conguaglio (art. 240 LT e 1 cpv. 3 DE). L’interesse di ritardo decorre dal trentunesimo giorno successivo alla scadenza (art. 6 cpv. 1 DE). Il tasso d’interesse è stabilito di anno in anno, ma quello applicabile all’inizio di una procedura d’esecuzione rimane valido sino alla chiusura della stessa (art. 9 cpv. 2 DE). Le rate d’acconto sono computate nell’imposta dovuta conformemen­te alla tassazione definitiva e l’autorità di riscossione emette al riguardo il conteggio definitivo, contro cui è data facoltà di reclamo all’autorità di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto tributario (art. 241 cpv. 3-5 LT).

Sul piano federale, gli interessi di ritardo decorrono dal 31 marzo dell’anno civile successivo a quello fiscale, ma al più presto trenta giorni dopo la notificazione del calcolo definitivo o provvisorio (conteggio) al tasso fissato dal Consiglio federale con apposita ordinanza (art. 164 LIFD e 1 cpv. 1 dell’ordinanza [RS 642.124]). Il tasso è stabilito di anno in anno, ma quello applicabile all’inizio di una procedura d’esecuzione rimane valido sino alla chiusura della stessa (art. 3 dell’ordinanza).

5.2.4.1Come evidenziato dai reclamanti, il rigetto può essere accordato per gli interessi di mora qualora sia stata prodotta la documentazione che permette di determinare come gli stessi sono staticalcolati (già citate 14.2016.154 consid. 5.3/b e 14.2015.163/164 con­sid. 5.3/b).

5.2.4.2Per quanto concerne l’imposta federale diretta del 2011 agli atti figura il conteggio (doc. F pag. 2) relativo al calcolo degli interessi di ritardo del 3% (secondo l’allegato all’apposita ordinanza per gli anni dal 2011 al 2016) dal 31 marzo 2012 (anno successivo a quello fiscale del 2011) fino al 27 novembre 2018 (data di rilasciodel primo attestato di carenza dibeni [doc. E]) per un totale difr. 1'246.70, che corrisponde alla somma degli interessi di fr. 789.70fino al primo precetto esecutivo del 6 agosto 2016 e di fr. 457.– da quella data fino all’emissione del primo ACB (doc. F pagg. 1 e 4), che ha posto fine al decorso degli interessi di mora (art. 149 cpv. 4 LEF). Ne segue che il Pretore doveva concedere il rigetto del­l’opposizione anche perfr. 1'246.70.

5.2.4.3Per quanto concerne l’imposta cantonale del 2011 agli atti figura il conteggio (doc. F) degli interessi di ritardo del 2.5% (giusta l’al­legato all’apposito DE per gli anni dal 2011 al 2016) sul capitale di fr. 16'108.60, che decorrono per le tre rate d’acconto di fr. 3'950.– ciascuna dal 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre 2011, ossia dal primo giorno (computato) del mese che segue la relativa scaden­-za fissa del 1° maggio, 1° luglio o 1° settembre (doc.F, pag. 2), oltre agli interessi sempre del 2.5% sul conguaglio di fr. 4'258.60 dal 30 novembre 2015, ossia dopo la data d’intimazione del 31 ot­tobre 2015 (doc. F, pag. 1). Il totale di fr. 2'309.60(doc. F, pag. 2) corrisponde alla somma degli interessi di fr. 1'559.–fino al primo precetto esecutivo del 6 agosto 2016 e di fr. 750.60 da quella data fino all’emissione del primo ACB. Pure in questo caso il Pretoredoveva concedere il rigetto dell’opposizione anche per fr. 2'309.60.

5.2.4.4Per quanto concerne l’imposta cantonale del 2010 agli atti figura il conteggio (doc. G) degli interessi di ritardo del 3% (giusta l’alle­gato all’apposito DE per l’anno 2010)sulle tre rate d’acconto di fr. 2'498.– ciascuna, chedecorrono dal 31 maggio,31 luglio e 30settembre 2010,ossia dal primo giorno (computato) del mese che segue la relativa scadenza fissa del 1° maggio, 1° luglio o 1° settembre(doc. G, pag. 2), oltre agli interessidi ritardo del 2.5% (per gli anni dal 2011 al 2016) per il conguaglio di fr. 777.25 dal 30 novembre 2015, ossia dopo la data d’intimazione del 31 ottobre 2015 (doc. G, pag. 1). Il totale di fr. 1'541.55 (doc. G, pag. 2) corrisponde alla somma degli interessi di fr. 1'156.15 fino al primo precetto esecutivo del 6 agosto 2016 e di fr. 385.40 da quella datafino all’emissione del primo ACB. Pure in questo caso il rigetto dell’opposizione andava esteso anche agli interessi di fr. 1'541.55.

6.In definitiva, il reclamo merita accoglimento per la causa concernente l’imposta federale diretta 2011 (14.2021.13) e parziale accoglimento per quanto attiene all’imposta cantonale 2010 e 2011 escludendo in entrambe le cause le tasse di diffida di fr. 50.– (14.2021.14 e 14.2021.15).

pronuncia:1.Il reclamo della Confederazione Svizzera (14.2021.13) è accolto.

1.1   Di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata (inc. SO.2020.867) sono così riformati:

“1.  L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio è rigettata in via definitiva.

2.  Le spese processuali di complessivi fr. 180.– sono poste a carico della parte convenuta.”

“1.  L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzionedi Mendrisio è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 17'194.85.

2.  Le spese processuali di complessivi fr. 280.– sono poste a carico della parte convenuta.”

“1.  L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio è respinta in via definitiva limitatamente a fr. 9'320.70.

2.  Le spese processuali di complessivi fr. 180.– sono poste a carico della parte convenuta.”

3.2   Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al reclamo sono poste a carico di CO 1.

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Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).