Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte alla fonte. Preteso errore di calcolo
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 31.01.2022 14.2021.127
Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte alla fonte. Preteso errore di calcolo
RE 1 Incarto n. 14.2021.127 Lugano 31 gennaio 2022 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliera: Bertoni statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa 219-2021-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 8 luglio 2021 dallo Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio delle imposte alla fonte, Bellinzona) contro RE 1 giudicando sul reclamo del 12 settembre 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 30 agosto 2021 dalla Giudice di pace; ritenuto in fatto e considerando in diritto: che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° febbraio 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso del conguaglio delle imposte alla fonte del 2019, di fr. 1'556.26 oltre agli interessi del 2.5% dal 28 gennaio 2021, e per gli interessi fino al 27 gennaio 2021, pari a fr. 52.80; che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’8 luglio 2021 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona; che nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 19 luglio 2021; che statuendo con decisione del 30 agosto 2021, la Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– senz’assegnare indennità; che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera chiedendole di rivederla nel senso di togliere fr. 221.80 dall’importo del precetto esecutivo; che la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello è competente per esaminare il reclamo (art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC; 48 lett. e n. 1 LOG); che il reclamo risulta tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC); che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4); che s econdo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). che in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione: che la procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo; che il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore
– la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 145 III 150 consid. 5.1; 139 III 446, consid. 4.1.1); che nella decisione impugnata, la Giudice di pace ha stabilito che la decisione 2 dicembre 2020 di notifica dell’imposta alla fonte 2019 acclusa all’istanza costituisce un valido titolo di rigetto definitivo per l’importo posto in esecuzione giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF stante il suo passaggio in giudicato, debitamente attestato; che nel reclamo RE 1 ribadisce di essersi accorta nel ricevere il precetto esecutivo di aver inserito per errore due volte il medesimo importo nel conteggio in base al quale è stata calcolata l’imposta alla fonte posta in esecuzione; che pur riconoscendo la propria colpa, la reclamante ritiene un’ingiustizia che l’Ufficio delle imposte alla fonte voglia farle pagare (anche) la differenza (di fr. 221.80) pur sapendo che è “un eccesso”; che tuttavia, come rilevato dalla Giudice di pace, non spetta al giudice del rigetto esaminare se il credito vantato dall’istante è corretto o, secondo la reclamante, errato; che lo scopo della procedura di rigetto non è infatti di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo; che la decisione del 2 dicembre 2020 è un valido titolo esecutivo giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF; che la reclamante avrebbe dovuto contestare il preteso errore impugnando la decisione di tassazione, notificatale già prima dell’emissione del precetto esecutivo; che ormai passata in giudicato, la decisione del 2 dicembre 2020 non può più essere riesaminata né dalla Giudice di pace né da questa Camera; che le rimane ad ogni modo la possibilità, già segnalata dalla prima giudice, di chiedere all’Ufficio delle imposte alla fonte di verificare se la decisione è errata, offrendo di pagare immediatamente la differenza ancora dovuta; che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC); che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorso in spese in questa sede; che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 221.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 40.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a:
–; – . Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).