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14.2021.124

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Ritiro reclamo

Ticino · 2021-09-29 · Italiano TI
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Rigetto provvisorio dell’opposizione. Ritiro reclamo

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.09.2021 14.2021.124

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Ritiro reclamo

____________________________________________________________ Incarto n. 14.2021.124 Lugano 29 settembre 2021 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliera: Bertoni statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nelle cause SO.2021.3055 e SO.2021.3056 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze 22 giugno 2012 dall’CO 1 contro RE 1, __________ RE 2, __________ giudicando sul reclamo unico presentato il 9 settembre 2021 dai coniugi RE 1 e RE 2 contro le decisioni emesse il 7 settembre 2021 dal Pretore, con cui ha accolto le istanze 22 giugno 2012 dell’CO 1 e di conseguenza ha rigettato in via provvisoria l’opposizione alle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse contro i reclamanti per l’in­­casso di fr. 566'023.75 oltre agli accessori, ponendo a loro carico le spese processuali di fr. 50.– in entrambe le cause; preso atto dello scritto del 28 settembre 2021 con cui RE 1 e RE 2 hanno dichiarato di ritirare il reclamo; considerato che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 a ed. 2018,

n. 8 ad art. 241 CPC); dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC); rilevato che in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (rispettivamente il reclamante), a carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC); ritenuto che nella commisurazione delle spese processuali si deve tenere conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG); appurato che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni; osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 566'023.75 in ognuna delle due cause, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. Le cause sono stralciate dal ruolo per desistenza. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 50.– relative al presente giudizio sono poste a carico dei reclamanti. 3. Notificazione a: –__________ –__________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).