Fallimento. Eccezione di compensazione
Erwägungen (1 Absätze)
E. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 in via edittale il 9 settembre 2021, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 19 settembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 20 settembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato l’11 settembre 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo. 2. In v irtù dell’art. 174 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se – prima ipotesi (cpv. 1) – il debitore dimostra che già prima della pronuncia era realizzato un motivo di reiezione della domanda di fallimento (art. 172 LEF) o di differimento del fallimento (art. 173-173 a LEF), oppure se – seconda ipotesi (cpv. 2) – egli rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che dopo la pronuncia, ma prima della scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2), il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (cpv. 2 n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. 2.1 Nel caso in esame, RE 1 non fa valere alcun motivo valido di annullamento (pagamento del credito che ha portato al fal-limento, deposito dell’importo presso l’autorità giudiziaria superiore, concessione di una dilazione, ritiro della domanda di falli-mento, annullamento della comminatoria o restituzione dei termini, v. art. 172 e 174 LEF) o di differimento del fallimento (v. art. 173-173 a LEF), ma si limita a lamentare la chiusura immediata del bar __________ da lui gestito malgrado sia in corso “una causa” da lui promossa alla Pretura di Locarno-Campagna, con cui auspica di far accertare un suo credito nei confronti dell’istante, da porre in compensazione con quello fatto valere da quest’ultima nella procedura di fallimento. Chiede perciò la sospensione del fallimento fino alla decisione sulla causa da lui avviata. 2.2 Si tratta però di una censura che il reclamante avrebbe semmai dovuto sollevare con un’opposizione al precetto esecutivo (art. 74 LEF). Non è ammissibile in sede di fallimento. Siccome egli non si è presentato all’udienza dell’8 settembre 2021, per ottenere l’annullamento del fallimento avrebbe dovuto dimostrare con il reclamo l’adempimento di uno dei motivi enumerati esaustivamente all’art. 174 cpv. 2 LEF, ciò che non ha fatto, sicché il reclamo non può ch’essere respinto. 2.3 Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato. 3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [ RS 281.35]) è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico di RE 1. 3. Notificazione a:
–;
–;
– Ufficio d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.10.2021 14.2021.123
Fallimento. Eccezione di compensazione
RE 1 Incarto n. 14.2021.123 Lugano 20 ottobre 2021 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliera: Bertoni statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2021.2381 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 11 maggio 2021 dalla CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________) contro RE 1 giudicando sul reclamo dell’11 settembre 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’8 settembre 2021 dal Pretore; ritenuto in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, l’11 maggio 2021 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 43'471.75 oltre a interessi e spese. B. All’udienza di discussione dell’8 settembre 2021 nessuno è comparso. C. Statuendo con decisione dell’8 settembre 2021 il Pretore ha di-chiarato il fallimento di RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive. D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell’11 settembre 2021 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni. Considerando in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 in via edittale il 9 settembre 2021, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 19 settembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 20 settembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato l’11 settembre 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo. 2. In v irtù dell’art. 174 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se – prima ipotesi (cpv. 1) – il debitore dimostra che già prima della pronuncia era realizzato un motivo di reiezione della domanda di fallimento (art. 172 LEF) o di differimento del fallimento (art. 173-173 a LEF), oppure se – seconda ipotesi (cpv. 2) – egli rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che dopo la pronuncia, ma prima della scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2), il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (cpv. 2 n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. 2.1 Nel caso in esame, RE 1 non fa valere alcun motivo valido di annullamento (pagamento del credito che ha portato al fal-limento, deposito dell’importo presso l’autorità giudiziaria superiore, concessione di una dilazione, ritiro della domanda di falli-mento, annullamento della comminatoria o restituzione dei termini, v. art. 172 e 174 LEF) o di differimento del fallimento (v. art. 173-173 a LEF), ma si limita a lamentare la chiusura immediata del bar __________ da lui gestito malgrado sia in corso “una causa” da lui promossa alla Pretura di Locarno-Campagna, con cui auspica di far accertare un suo credito nei confronti dell’istante, da porre in compensazione con quello fatto valere da quest’ultima nella procedura di fallimento. Chiede perciò la sospensione del fallimento fino alla decisione sulla causa da lui avviata. 2.2 Si tratta però di una censura che il reclamante avrebbe semmai dovuto sollevare con un’opposizione al precetto esecutivo (art. 74 LEF). Non è ammissibile in sede di fallimento. Siccome egli non si è presentato all’udienza dell’8 settembre 2021, per ottenere l’annullamento del fallimento avrebbe dovuto dimostrare con il reclamo l’adempimento di uno dei motivi enumerati esaustivamente all’art. 174 cpv. 2 LEF, ciò che non ha fatto, sicché il reclamo non può ch’essere respinto. 2.3 Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato. 3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [ RS 281.35]) è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico di RE 1. 3. Notificazione a:
–;
–;
– Ufficio d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).