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14.2021.122

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Eccezione di compensazione con pretesi danni subìti dall’inquilino. Carente motivazione del reclamo

Ticino · 2022-01-28 · Italiano TI
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Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Eccezione di compensazione con pretesi danni subìti dall’inquilino. Carente motivazione del reclamo

Erwägungen (1 Absätze)

E. 48 lett. e n. 1 LOG); che il reclamo risulta tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC); che il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale de­ve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii); che spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2); che nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha rilevato che il contratto di locazione stipulato dalle parti costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per le pigioni e gli acconti delle spese accessorie dovuti da RE 1 per i mesi da ottobre 2020 a giugno 2021, pretese di cui egli non contesta il mancato pagamento; che il primo giudice non ha accolto l’eccezione di compensazione del credito posto in esecuzione sollevata da RE 1 con una sua pretesa di risarcimento del danno alla merce da lui depositata nell’ente locato, a suo dire causato da problemi di umidità e d’in­­festazione di animali, ritenendo che il convenuto non avesse prodotto alcun indizio a sostegno delle proprie affermazioni, in particolare nessuna fotografia né una copia delle segnalazioni ch’egli ha allegato di aver spedito alla locatrice; che nel reclamo RE 1 afferma di non ritrovare più le fotografie da lui fatte con il cellulare, nel frattempo sostituito, che provano quanto da lui allegato, rilevando di averle fatte vedere, a suo tempo, a familiari e amici; che per il resto egli si limita sostanzialmente a ribadire di aver avuto molti problemi con topi, ragni, animali vari e tanta umidità, che hanno danneggiato molta merce e attrezzature depositate nel locale, tanto da doverle buttar via, ciò che avrebbe notificato al proprietario per e-mail e potrebbero testimoniare le persone che l’hanno aiutato a sgomberare il magazzino; che in chiusura egli auspica “che questa situazione finisca e che i proprietari rinuncino agli affitti, come io ho rinunciato a chiedere i danni”; che così argomentando, il reclamante non si confronta però con la motivazione della sentenza impugnata e in particolare non contesta di non aver prodotto alcun indizio atto a rendere verosimile, nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF, il danno da lui allegato, in particolare con fotografie, segnalazioni scritte o elettroniche oppure dichiarazioni scritte di terzi, per tacere del fatto ch’egli pare ammettere di aver rinunciato alla sua pretesa di risarcimento; che insufficientemente motivato, il reclamo si avvera irricevibile; che, comunque sia, al debitore che non detiene documenti suscettibili di rendere verosimile la pretesa opposta in compensazione rimane la possibilità di dimostrarla con altri mezzi di prova, segnatamente con testimonianze o perizie, in una causa di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF); che rientra peraltro nella sua responsabilità (e interesse) far in modo di salvaguardare i mezzi di prova e gl’indizi a lui utili; che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC); che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede; che c irca i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'300.45, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a:

–; – Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.01.2022 14.2021.122

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Eccezione di compensazione con pretesi danni subìti dall’inquilino. Carente motivazione del reclamo

Incarto n. 14.2021.122 Lugano 28 gennaio 2022 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Ferrari statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2021.537 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 8 luglio 2021 dalla CO 1, contro RE 1, giudicando sul reclamo del 9 settembre 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 1° settembre 2021 dal Pretore aggiunto; ritenuto in fatto e considerando in diritto: che con precetto esecutivo n. __________98 emesso il 15 giugno 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 6'300.45 oltre agli interessi del 5% dal 10 giugno 2021, indicando quale causa del credito gli “affitti non pagati”; che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’8 luglio 2021 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cit­tà, cui il convenuto, nel termine impartito, si è opposto con osservazioni scritte del 19 luglio 2021; che statuendo con decisione del 1° settembre 2021, il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposi­­zione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 230.–; che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 9 settembre 2021 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza; che stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni; che la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­­pello è competente per esaminare il reclamo (art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC; 48 lett. e n. 1 LOG); che il reclamo risulta tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC); che il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale de­ve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii); che spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2); che nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha rilevato che il contratto di locazione stipulato dalle parti costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per le pigioni e gli acconti delle spese accessorie dovuti da RE 1 per i mesi da ottobre 2020 a giugno 2021, pretese di cui egli non contesta il mancato pagamento; che il primo giudice non ha accolto l’eccezione di compensazione del credito posto in esecuzione sollevata da RE 1 con una sua pretesa di risarcimento del danno alla merce da lui depositata nell’ente locato, a suo dire causato da problemi di umidità e d’in­­festazione di animali, ritenendo che il convenuto non avesse prodotto alcun indizio a sostegno delle proprie affermazioni, in particolare nessuna fotografia né una copia delle segnalazioni ch’egli ha allegato di aver spedito alla locatrice; che nel reclamo RE 1 afferma di non ritrovare più le fotografie da lui fatte con il cellulare, nel frattempo sostituito, che provano quanto da lui allegato, rilevando di averle fatte vedere, a suo tempo, a familiari e amici; che per il resto egli si limita sostanzialmente a ribadire di aver avuto molti problemi con topi, ragni, animali vari e tanta umidità, che hanno danneggiato molta merce e attrezzature depositate nel locale, tanto da doverle buttar via, ciò che avrebbe notificato al proprietario per e-mail e potrebbero testimoniare le persone che l’hanno aiutato a sgomberare il magazzino; che in chiusura egli auspica “che questa situazione finisca e che i proprietari rinuncino agli affitti, come io ho rinunciato a chiedere i danni”; che così argomentando, il reclamante non si confronta però con la motivazione della sentenza impugnata e in particolare non contesta di non aver prodotto alcun indizio atto a rendere verosimile, nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF, il danno da lui allegato, in particolare con fotografie, segnalazioni scritte o elettroniche oppure dichiarazioni scritte di terzi, per tacere del fatto ch’egli pare ammettere di aver rinunciato alla sua pretesa di risarcimento; che insufficientemente motivato, il reclamo si avvera irricevibile; che, comunque sia, al debitore che non detiene documenti suscettibili di rendere verosimile la pretesa opposta in compensazione rimane la possibilità di dimostrarla con altri mezzi di prova, segnatamente con testimonianze o perizie, in una causa di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF); che rientra peraltro nella sua responsabilità (e interesse) far in modo di salvaguardare i mezzi di prova e gl’indizi a lui utili; che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC); che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede; che c irca i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'300.45, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a:

–; – Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).