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14.2021.118

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di lavoro. Licenziamento in tronco del dipendente durante il periodo di protezione in caso di servizio militare

Ticino · 2022-02-21 · Italiano TI
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Erwägungen (12 Absätze)

E. 3 Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza sulla base del contratto di lavoro in essere tra le parti, a motivo che RE 1 non ha giustificato la disdetta del rapporto di lavoro durante il periodo di protezione contro il licenziamento in tempo inopportuno istituito dall’art. 336 c cpv. 1 lett. a CO per il servizio militare obbligatorio di cui si è prevalso il dipendente.

E. 4 Nel reclamo RE 1 afferma di contestare “su tutta la linea” le pretese avanzate da CO 1 e ribadisce di aver avuto più che validi motivi per esser ricorso al licenziamento in tronco tra cui ritardi, uso del cellulare durante il lavoro, assenze per malattia non correttamente rese note e abbandono repentino e ingiustificato del posto di lavoro giusta l’art. 337 g CO ( recte : art. 337 d CO) siccome il suo ex dipendente l’ha avvisato solo con pochi giorni di preavviso che non sarebbe rientrato al lavoro dopo la fine della scuola reclute il 30 ottobre 2020, avendo deciso di proseguire con la scuola di sottufficiale, ciò che è una sua libera scel­ta e non un obbligo legale. Con le osservazioni al reclamo CO 1, in estrema sintesi, nega che sussistano i motivi di licenziamento in tronco invocati da RE 1 e ribadisce che la disdetta del 19 novembre 2020 è nulla siccome avvenuta durante il periodo di protezione contro il licenziamento istituito dalla legge per il servizio militare.

E. 5 Il contratto di lavoro sottoscritto dal datore di lavoro vale in linea di massima riconoscimento di debito nell’esecuzione volta alla riscossione del salario pattuito, dedotti gli oneri sociali, sempre che il datore di lavoro non sostenga in modo convincente che il lavoratore non ha fornito la sua prestazione lavorativa nel periodo per cui chiede il salario (sentenza del Tribunale federale 5A_513/2010 del 19 ottobre 2010, consid. 3.2; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed . 2010 , n. 126 ad art. 82 LEF).

E. 5.1 Giusta l’art. 336 c cpv. 1 lett. a CO dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro allorquando il lavoratore presta servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero e, in quanto il servizio duri più di 11 giorni, nelle quattro settimane precedenti e seguenti. Una disdetta ricevuta dal dipendente in tale periodo è nulla. Il momento determinante per stabilire se la disdetta ricade nel periodo di pro-tezione è quello della sua ricezione da parte del dipendente ( Wy­ler/Heinzer , Droit du travail, 2019, pag. 870 con rinvii).

E. 5.2 La protezione contro il licenziamento in tempo inopportuno giusta l’art. 336 c CO non impedisce però una disdetta con effetto immediato per cause gravi (art. 337 CO): questo tipo di disdetta, contrariamente a quella ordinaria (art. 335 c e 336 c cpv. 2 CO), può essere notificata in ogni tempo, anche durante uno dei periodi di protezione contro il licenziamento in tempo inopportuno ( sentenze del Tribunale federale 4A_35/2017 del 31 maggio 2017 consid. 4.1 e 4A_372/2016 del 2 febbraio 2017 consid. 5.1.2 e 5.4; Wy­ler/Heinzer , op. cit., pagg. 748 e 851 seg.). In tal caso i motivi di licenziamento in tronco dovranno però essere esaminati con maggior rigore siccome la possibilità di disdire il contratto con effetto immediato non deve permettere al datore di lavoro di servirsene come un pretesto per esonerarsi dal rispetto dei periodi di protezione istituiti dall’art. 336 c CO ( Wyler/Heinzer , op. cit., pag. 748 con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 4C.247/2006 del 27 ottobre 2006, consid. 2.1). Se la disdetta si avvera ingiustificata, il periodo di protezione giusta l’art. 336 c CO potrà essere preso in considerazione nel calcolo dell’indennità giusta l’art. 337 c cpv. 1 CO, che prevede che il lavoratore licenziato immediatamente senza una causa grave ha diritto a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta o col decorso della durata determinata dal contratto ( Wyler/Heinzer , op. cit., pagg. 852 seg.).

E. 5.3 Secondo la giurisprudenza, quando il datore di lavoro disdice il contratto di lavoro per cause gravi nel senso dell’art. 337 CO, il contratto cessa immediatamente di dispiegare effetti giuridici, anche se la disdetta è ingiustificata e il dipendente ha contestato l’e­­sistenza di una causa grave, anche quando è notificata in un periodo di protezione contro il licenziamento in tempo inopportuno (sopra consid. 5.2). Il contratto di lavoro, pertanto, non costituisce più riconoscimento di debito per il periodo successivo alla disdetta e neppure per l’eventuale credito risarcitorio fondato sull’art. 337 c cpv. 1 CO (sentenze del Tribunale federale 5D_147/2009 dell’11 novembre 2009, consid. 3.2 e della CEF 14.2020.169 del 12 maggio 2021 consid. 6.1, 14.2015.203 del 22 febbraio 2016, consid. 2 e i rinvii) , perlomeno se il contratto non prevede al riguardo impegni espliciti e quantificati del datore di lavoro .

E. 5.4 In principio con il licenziamento in tronco il contratto termina ex nunc alla data di ricezione della disdetta da parte del lavoratore. Il datore di lavoro può però anche scegliere di differire la fine del contratto a una data posteriore (Sozialfrist, délai social) , purché venga fatto nell’interesse preponderante del lavoratore e questo termine non si avvicini al termine di disdetta ordinario ( Wyler/ Heinzer , op. cit., pagg. 750 seg., che rinvia alla DTF 140 I 320). Se queste condizioni sono adempiute, il contratto termina alla scadenza indicata dal datore di lavoro, mentre nel caso contrario la disdetta è da considerare come ordinaria ( Wyler/Heinzer , op. cit., pag. 751 con rinvii).

E. 5.5 Nel caso di specie, RE 1 ha disdetto il contratto di lavoro con lettera raccomandata del 19 novembre 2020, ricevuta dal dipendente il giorno seguente, per la fine di quel mese ( “dal 1° dicembre 2020 non sarà più alle nostre dipendenze” ), specificando che si trattava di una disdetta con effetto immediato per gravi motivi giusta l’art. 337 CO. Il “termine sociale” di dieci giorni non è oggetto di contestazione e comunque sia è di gran lunga inferiore a quello della disdetta ordinaria (di due mesi per la fine di un mese giusta l’art. 335 c cpv. 1 CO, trattandosi del secondo anno di servizio). Ne segue che la disdetta è da considerare come straordinaria come allegato dal reclamante.

E. 5.5.1 Ciò posto, la disdetta del 19 novembre 2020 ha messo fine al contratto di lavoro dalla fine di quel mese e non costituisce più un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per il salario del mese di dicembre 2020 posto in esecuzione, e ciò indipendentemente dalla questione di sapere se sussistono oppure no gravi motivi di licenziamento in tronco (sopra consid. 5.3), sicché le allegazioni concernenti tali aspetti contenute nel reclamo e nelle osservazioni al reclamo sono ininfluenti. È pure senza rilievo, in questa sede, che la disdetta sia stata ricevuta dal dipendente il 20 novembre 2020, ossia durante il periodo di protezione istituito dall’art. 336 c cpv. 1 lett. a CO in caso di servizio militare obbligatorio (ossia pri­ma del 27 novembre 2020, scadenza delle quattro settimane contate dal 30 ottobre), poiché i periodi di protezione istituiti dall’art. 336 c CO non impediscono una disdetta con effetto immediato giusta l’art. 337 CO (sopra consid. 5.2). La decisione impugnata si avvera quindi giuridicamente errata e va pertanto riformata.

E. 5.5.2 A scanso di equivoci non è inutile rammentare che il compito del giudice del rigetto non è quello di accertare se il credito posto in esecuzione esiste, e in particolare se il licenziamento in tronco è valido o no, bensì unicamente di verificare se il debitore, nella fattispecie il datore di lavoro, ha firmato un riconoscimento di debito per le pretese fatte valere con l’esecuzione (sopra consid. 2), ciò che per i motivi appena esposti non è il caso del credito risarcitorio in caso di licenziamento ingiustificato . In definitiva, il reclamo, seppur per un altro motivo da quelli invocati dal reclamante, merita accoglimento. La decisione odierna non impedisce però a CO 1 di far valere le sue ragioni con un’azione ordinaria (art. 79 LEF e sopra consid. 2).

E. 6 In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità, il reclamante non avendo formulato alcuna domanda motivata al riguar­do (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

E. 7 Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'500.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati: “1.  L’istanza è respinta.

2.  Le spese processuali di complessivi fr. 100.– sono poste a carico dell’istante.” 2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1. 3. Notificazione a:

–   ;

–   . Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.14.2021.118

Lugano

21 febbraio 2022

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) nella causa 63C21S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 22 marzo 2021 da

CO 1

(rappresentato da RA 1 __________)

contro

RE 1

5.1Giusta l’art. 336ccpv. 1 lett. a COdopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro allorquando il lavoratore presta servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero e, in quanto il servizio duri più di 11 giorni, nelle quattro settimane precedenti e seguenti. Una disdetta ricevuta dal dipendente in tale periodo è nulla. Il momento determinante per stabilire se la disdetta ricade nel periodo di pro-tezione è quello della sua ricezione da parte del dipendente (Wy­ler/Heinzer, Droit du travail, 2019, pag. 870 con rinvii).

5.2La protezione contro il licenziamento in tempo inopportuno giusta l’art. 336cCO non impedisce però una disdetta con effetto immediato per cause gravi (art. 337 CO): questo tipo di disdetta, contrariamente a quella ordinaria (art. 335ce 336ccpv. 2 CO), può essere notificata in ogni tempo, anche durante uno dei periodi di protezione contro il licenziamento in tempo inopportuno (sentenze del Tribunale federale 4A_35/2017 del 31 maggio 2017 consid. 4.1 e 4A_372/2016 del 2 febbraio 2017 consid. 5.1.2 e 5.4;Wy­ler/Heinzer, op. cit., pagg. 748 e 851 seg.). In tal caso i motivi di licenziamento in tronco dovranno però essere esaminati con maggior rigore siccome la possibilità di disdire il contratto con effetto immediato non deve permettere al datore di lavoro di servirsene come un pretesto per esonerarsi dal rispetto dei periodi di protezione istituiti dall’art. 336cCO (Wyler/Heinzer, op. cit., pag. 748 con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 4C.247/2006 del 27 ottobre 2006, consid. 2.1). Se la disdetta si avvera ingiustificata, il periodo di protezione giusta l’art. 336cCO potrà essere preso in considerazione nel calcolo dell’indennità giusta l’art. 337ccpv. 1 CO, che prevede che il lavoratore licenziato immediatamente senza una causa grave ha diritto a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta o col decorso della durata determinata dal contratto (Wyler/Heinzer, op. cit., pagg. 852 seg.).

5.3Secondo la giurisprudenza,quando il datore di lavoro disdice il contratto di lavoro per cause gravi nel senso dell’art. 337 CO, il contratto cessa immediatamente di dispiegare effetti giuridici, anche se la disdetta è ingiustificata e il dipendente ha contestato l’e­­sistenza di una causa grave, anche quando è notificata in un periodo di protezione contro il licenziamento in tempo inopportuno (sopra consid. 5.2).Il contratto di lavoro, pertanto, non costituisce più riconoscimento di debito per il periodo successivo alla disdetta e neppureper l’eventuale credito risarcitorio fondato sull’art. 337ccpv. 1 CO(sentenze del Tribunale federale 5D_147/2009 dell’11 novembre 2009, consid. 3.2 e della CEF 14.2020.169 del 12 maggio 2021 consid. 6.1, 14.2015.203 del 22 febbraio 2016, consid. 2 e i rinvii), perlomeno se il contratto non prevede al riguardo impegni espliciti e quantificati del datore di lavoro.

5.4In principio con il licenziamento in tronco il contratto terminaex nuncalla data di ricezione della disdetta da parte del lavoratore. Il datore di lavoro può però anche scegliere di differire la fine del contratto a una data posteriore(Sozialfrist, délai social), purché venga fatto nell’interesse preponderante del lavoratore e questo termine non si avvicini al termine di disdetta ordinario (Wyler/ Heinzer, op. cit., pagg. 750 seg., che rinvia alla DTF 140 I 320). Se queste condizioni sono adempiute, il contratto termina alla scadenza indicata dal datore di lavoro, mentre nel caso contrario la disdetta è da considerare come ordinaria (Wyler/Heinzer, op. cit., pag. 751 con rinvii).

5.5Nel caso di specie, RE 1 ha disdetto il contratto di lavoro con lettera raccomandata del 19 novembre 2020, ricevuta dal dipendente il giorno seguente, per la fine di quel mese (“dal 1° dicembre 2020 non sarà più alle nostre dipendenze”),specificando che si trattava di una disdetta con effetto immediato per gravi motivi giusta l’art. 337 CO. Il“termine sociale”di dieci giorni non è oggetto di contestazione e comunque sia è di gran lunga inferiore a quello della disdetta ordinaria (di due mesi per la fine di un mese giusta l’art. 335ccpv. 1 CO, trattandosi del secondo anno di servizio). Ne segue che la disdetta è da considerare come straordinaria come allegato dal reclamante.

5.5.1Ciò posto, la disdetta del 19 novembre 2020 ha messo fine al contratto di lavoro dalla fine di quel mese e non costituisce più un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per il salario del mese di dicembre 2020 posto in esecuzione, e ciò indipendentemente dalla questione di sapere se sussistono oppure no gravi motivi di licenziamento in tronco (sopra consid. 5.3), sicché le allegazioni concernenti tali aspetti contenute nel reclamo e nelle osservazioni al reclamo sono ininfluenti. È pure senza rilievo, in questa sede, che la disdetta sia stata ricevuta dal dipendente il 20 novembre 2020, ossia durante il periodo di protezione istituito dall’art. 336ccpv. 1 lett. a CO in caso di servizio militare obbligatorio (ossia pri­ma del 27 novembre 2020, scadenza delle quattro settimane contate dal 30 ottobre), poiché i periodi di protezione istituiti dall’art. 336cCO non impediscono una disdetta con effetto immediato giusta l’art. 337 CO (sopra consid. 5.2). La decisione impugnata si avvera quindi giuridicamente errata e va pertanto riformata.

5.5.2A scanso di equivoci non è inutile rammentare che il compito del giudice del rigetto non è quello di accertare se il credito posto in esecuzione esiste, e in particolare se il licenziamento in tronco è valido o no, bensì unicamente di verificare se il debitore, nella fattispecie il datore di lavoro, ha firmato un riconoscimento di debito per le pretese fatte valere con l’esecuzione (sopra consid. 2), ciò che per i motivi appena esposti non è il caso delcredito risarcitorio in caso di licenziamento ingiustificato. In definitiva, il reclamo, seppur per un altro motivo da quelli invocati dal reclamante, merita accoglimento. La decisione odierna non impedisce però a CO 1 di far valere le sue ragioni con un’azione ordinaria (art. 79 LEF e sopra consid. 2).

pronuncia:1.Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:

“1.  L’istanza è respinta.

2.  Le spese processuali di complessivi fr. 100.– sono poste a carico dell’istante.”

–   ;

–   .

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).