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14.2021.108

Ticino · 2021-08-04 · Italiano TI
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Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia accertata d’ufficio

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.09.2021 14.2021.108

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia accertata d’ufficio

Incarto n. 14.2021.108 Lugano 8 settembre 2021 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliera: Bertoni statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2021.2684 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 1° giu­gno 2021 dall’CO 1 contro RE 1 giudicando sul reclamo del 12 agosto 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 4 agosto 2021 dal Pretore; ritenuto in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 1° giugno 2021 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'629.35. B. All’udienza di discussione del 4 agosto 2021 nessuno è compar­so. C. Statuendo con decisione del 4 agosto 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive. D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 agosto 2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugna­­zione effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito. Considerando in diritto:                 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è da reputare avvenuta in concreto ad RE 1 il 12 agosto 2021 sette giorni dopo la comunicazione dell’avviso di ritiro (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC), il termine d’impugnazione è scaduto domenica 22 agosto, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 23 agosto (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 12 agosto 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque sen­z’altro tempestivo. 2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF). Nel caso in esame la Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) già in sede di decisione sulla domanda di effetto sospensivo che la reclamante ha pagato il credito posto in esecuzione dall’istante già il 1° giugno 2021. Di conseguenza il presupposto di cui all’art. 172 n. 3 LEF risultava adempiuto già al momento in cui è stato decretato il fallimento, il 5 agosto 2021. La decisione impugnata va così annullata senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF. 3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [ RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo, dopo la scadenza dell’ultimo termine di pagamento di 20 giorni indicato nella comminatoria di fallimento notificatale il 30 aprile 2021, ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede. Per questi motivi, pronuncia:               I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1.    La dichiarazione di fallimento pronunciata il 4 agosto 2021 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.

2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

3.    Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1. II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata al­l’CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2. III. Notificazione a:

–;

–;

–  Ufficio d’esecuzione, Lugano;

–  Ufficio dei fallimenti, Viganello;

–  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

–  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).