Erwägungen (24 Absätze)
E. 3 Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che il riconoscimento di debito sottoscritto dalla parte convenuta il 27 febbraio 2015 in favore di PI 1 costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. Il primo giudice ha d’altronde respinto l’eccezione sollevata dalla convenuta secondo cui l’istante non avrebbe dimostrato di poter agire incondizionatamente per la comunione ereditaria perché dal certificato che lo designa come esecutore testamentario non si evince alcuna disposizione contraria del testatore circa i suoi diritti e doveri così come indicati all’art. 518 cpv. 1 CC. In merito all’altra eccezione della convenuta per cui il credito posto in esecuzione non sarebbe esigibile, siccome le somme riconosciute nella dichiarazione del 27 febbraio 2015 si baserebbero su un contratto di mutuo non disdetto con il preavviso di sei settimane dell’art. 318 CO, il Pretore ha considerato che firmando la dichiarazione del 27 febbraio 2015 la convenuta si è impegnata a restituire a PI 1 le somme ricevute indipendentemente dalla causa per la quale le stesse le sono state consegnate. Il documento da lei sottoscritto è infatti un riconoscimento di debito e non un contratto di mutuo, che per altro non è stato prodotto e di cui non si conoscono i contenuti, e pertanto l’eventuale inesigibilità del credito di restituzione del mutuo non inficerebbe comunque il titolo di rigetto dell’opposizione.
E. 4 Con il reclamo RE 1 rimprovera al Pretore di non aver rilevato la mancanza d’identità tra la comunione ereditaria escutente, la cui composizione è ignota, e l’esecutore testamentario istante (v. sotto consid. 5.1). Inoltre, essa ripropone la tesi relativa all’inesigibilità del credito posto in esecuzione evidenziando come il primo giudice, pur ammettendo che alla base del riconoscimento di debito dovrebbe esserci un contratto di mutuo, ha rigettato l’opposizione sebbene l’istante non abbia comprovato con documenti l’esigibilità del credito (v. sotto consid. 5.3).
E. 5 In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Il giudice deve pure verificare, se è contestata, la legittimazione attiva e passiva delle parti, ossia la titolarità attiva o passiva della pretesa dedotta in giudizio (sentenza della CEF 14.2014.168 del 16 aprile 2015, consid. 4). Significa in particolare che va anche controllato se vi è identità fra il creditore indicato nel precetto esecutivo e l’istante, l’assenza di tale presupposto conducendo alla reiezione dell’istanza (sentenza della CEF 14.2015.77 del 24 luglio 2015, consid. 4, massimata in RtiD 2016 I 718 n. 41c).
E. 5.1 Con il reclamo, RE 1 fa notare che sia nell’istanza di sequestro sia nel decreto di sequestro e nel precetto esecutivo figurano come creditori CO 1 e PI 2 in qualità di rappresentati della comunione ereditaria di fu PI 1, di cui s’ignora la composizione, mentre il rigetto dell’opposizione è stato chiesto e ottenuto da CO 1, ossia l’esecutore testamentario che il defunto ha designato nel suo testamento pubblico. Sostiene che non vi sarebbe identità tra la comunione ereditaria escutente e l’esecutore testamentario istante. La reclamante afferma di esser venuta a conoscenza del testamento solo con l’istanza di rigetto, alla quale è allegato il certificato che ne fa menzione. A tal proposito rileva che siccome l’istante non ha mai sostenuto che gli eredi istituiti fossero identici agli eredi legittimi indicati nella domanda di sequestro e nel precetto esecutivo a convalida del medesimo, “in gioco vi possono sussistere due entità giuridiche che possono vantare gli stessi diritti” . Ne conseguirebbe, a mente della reclamante, la nullità della sentenza impugnata, atteso che è in discussione la titolarità dei diritti controversi che la controparte pretende emergano dal riconoscimento di debito del 27 febbraio 2015.
E. 5.2 Nelle sue osservazioni, CO 1 sostiene che tale censura, sollevata per la prima volta in sede di reclamo, configura un abuso manifesto di diritto ai sensi dell’art. 2 CC. Avesse infatti RE 1 avanzato tale argomento in sede d’osservazioni all’istanza, mediante replica spontanea egli avrebbe potuto confutarlo con documenti. L’CO 1 evidenzia altresì che RE 1 si è limitata in prima sede a mettere genericamente in dubbio l’esistenza dei pieni poteri dell’esecutore testamentario ai sensi dell’art. 518 cpv. 1 CC, censura questa che è stata a giusto titolo respinta dal Pretore.
E. 5.3 Orbene, secondo la giurisprudenza la legittimazione attiva è da considerare alla stregua di un’allegazione di fatto implicita, che se non è contestata dinanzi al giudice di prime cure è da reputare appurata, sicché non è più possibile metterla in discussione in sede di reclamo (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario ; sentenza del Tribunale federale 4A_357/2016 dell’8 novembre 2016, consid. 2.2 con rinvii; T REZZINI , Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2 a ed. 2017, n. 8 e segg. ad art. 60 CPC ).
E. 5.3.1 Nel caso specifico, in prima sede RE 1 si è limitata a mettere in dubbio l’estensione dei pieni poteri dell’esecutore testamentario, senza nulla eccepire sulla mancata indicazione della composizione della comunione ereditaria, sicché il giudice poteva considerare la legittimazione attiva dell’istante incontestata, e quindi appurata (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario ). Ad ogni modo la questione della composizione della comunione ereditaria è senza rilievo nella procedura in esame poiché l’istanza è stata presentata, correttamente, dall’esecutore testamentario, ovvero dall’unica persona legittimata in nome proprio a condurre processi, escutere e ricevere atti esecutivi per conto della successione (già citata sentenza 14.2015.77, consid. 1.1). Sapere se l’istanza di sequestro o la domanda di esecuzione a convalida dello stesso sia stata inoltrata da persone legittimate esula da quanto rientra nella competenza del giudice del rigetto. La reclamante avrebbe dovuto sollevare l’eccezione con il rimedio giuridico specifico, cioè l’opposizione al sequestro (art. 278 LEF), rispettivamente il ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF).
E. 5.3.2 Contrariamente a quanto asserito dalla reclamante, neppure è problematica la questione della titolarità dei diritti che scaturiscono dal riconoscimento di debito del 27 febbraio 2015. Tale titolo vale infatti anche a favore degli eredi di PI 1 (art. 560 cpv. 2 CC; sentenza del Tribunale federale 5A_635/2008 del 23 gennaio 2009 consid. 2.3 a contrario ; sentenza della CEF 14.2019. 167 del 10 febbraio 2020, consid. 5), e quindi a favore dell’esecutore testamentario che li rappresenta in nome proprio e in via esclusiva.
E. 5.4 Con il reclamo, RE 1 sostiene che il Pretore avrebbe violato il diritto, poiché ha accolto l’istanza di rigetto sebbene dalla dichiarazione da lei sottoscritta il 27 febbraio 2015 non emergesse il momento dell’esigibilità del credito, che spettava al creditore comprovare mediante documenti. A tal proposito, la reclamante osserva che probabilmente, come rilevato dal Pretore stesso, a monte di tale dichiarazione vi sarebbe un contratto di mutuo, che spettava all’istante produrre, siccome lo stesso dovrebbe fornire indicazioni riguardo all’esigibilità del credito.
E. 5.4.1 Nelle osservazioni al reclamo CO 1 precisa che con scritto del 20 settembre 2019 (che figura nell’incarto relativo al sequestro, incluso negli atti), in rappresentanza di PI 1 ha fissato a RE 1 un termine di sei settimane (giusta l’art. 318 CO) per restituire i mutui. L’CO 1 ricorda poi di aver ottenuto il sequestro sulla base della causa enunciata all’art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF sicché il credito posto in esecuzione è comunque diventato esigibile con la concessione del sequestro in virtù dell’art. 271 cpv. 2 LEF.
E. 5.4.2 Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Secondo la giurisprudenza, l’escutente deve dimostrare (e non solo rendere verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi), con documenti, l’esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione ovvero prima della notifica del precetto esecutivo (sentenza del Tribunale federale 5A_303/2013 del 24 settembre 2013 consid. 4.1, con rimandi; sentenza della CEF 14.2002.40/41 del 14 agosto 2002, consid. 5.3; S TAEHELIN in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2 a ed. 2010, n. 79 ad art. 82 LEF, con rinvii), ove essa non risulti già dal titolo di rigetto (sentenza della CEF 14.2015.65 dell’11 agosto 2015, consid. 5).
E. 5.4.3 L’CO 1 non ha allegato in prima sede di aver disdetto i mutui. Nuova, l’allegazione è irricevibile in questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2).
E. 5.4.4 Egli ha per contro ricordato nell’istanza di aver ottenuto il sequestro del fondo della convenuta sulla scorta del decreto emanato il 9 ottobre 2019 dal Pretore del Distretto di Bellinzona, che ha regolarmente prodotto (quale doc. B, v. istanza, ad n. 2).
E. 5.4.4.1 Orbene, la concessione di un sequestro sulla base delle cause enunciate alle cifre 1 e 2 dell’art. 271 cpv. 1 LEF (debitore senza domicilio fisso, rispettivamente trafugamento dei suoi beni, fuga o preparazione alla fuga) rende esigibile il credito vantato dal sequestrante nei confronti del debitore (art. 272 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_954/2015 del 22 marzo 2016, consid. 3.2, RSPC 2016, pag. 463; Veuillet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 101 ad art. 82 LEF; Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 72 e 63 ad art. 271 LEF ). Al debitore (ma non a terzi come ad esempio il fideiussore) è quindi precluso invocare la mancata esigibilità del credito nell’ambito della procedura esecutiva o di merito volta alla convalida dello stesso, fermo restando che tale esigibilità non ha alcuna portata indipendente, siccome cessa quando il sequestro viene annullato o diviene caduco (già citata sentenza del Tribu-nale federale 5A_954/2015, consid. 3.2 con riferimenti, in particolare a Gilliéron in: Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 41 ad art. 271 LEF).
E. 5.4.4.2 Non vi è unanimità sul momento in cui il credito del sequestrante diventa esigibile a norma dell’art. 271 cpv. 2 LEF. Per una parte della dottrina, ciò avverrebbe già al momento dell’inoltro dell’istanza di sequestro, purché sia ricevibile ( Gilliéron , op. cit. loc. cit.; Daniel Peyer , Substanziierung und Beweis im Arrestrecht, ZZZ/ PCEF 41/2017, pag. 62). Per la giurisprudenza e altri autori il credito diventa esigibile al momento della concessione del sequestro (nota decisione 5A_954/2015, consid. 3.2; decisione della Cour de justice di Ginevra del 25 maggio 1981, SJ 1982, 64; Kren Kost kiewicz in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 1 ad art. 271 LEF ; Daniela Frenkel , Informationsbeschaffung zur Glaubhaftmachung der Arrestvoraussetzungen sowie Auskunftspflichten im Arrestvollzug, Zürcher Studien zum Verfahrensrecht Band/Nr. 170, 2012, pag. 58 ad 3/D/b, che con la parola “Arrestlegung” pare riferirsi alla concessione del sequestro e non alla sua esecuzione [“Arrestvollstreckung”] ). Secondo una terza corrente (J aeger , Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 3 a ed. 1911, n. 17 ad art. 271 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4 a ed. 1997/1999, n. 44 ad art. 271 LEF ) l’esigibilità si produce però non al momento della concessione del sequestro bensì della sua esecuzione. Infine, per Stoffel/Chabloz ( in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 49 ad art. 271 LEF) il momento determinante è quello in cui la decisione di sequestro diviene definitiva, ovvero il giorno dopo la scadenza del termine di opposizione o della definitiva non ammissione dell’opposizione (art. 278 LEF). La prima tesi non trova conforto nel secondo periodo del testo dell’art. 271 cpv. 2 LEF (“esso [cioè il sequestro] produce, rimpetto al debitore, la scadenza del credito”). Non può neppure giustificarsi con il motivo per cui il sequestro potrebbe essere decretato solo se il credito è già esigibile prima della sua concessione, dal momento che la legge già rinuncia esplicitamente al presupposto dell’esigibilità in un’altra disposizione, o meglio nel primo periodo dell’art. 271 cpv. 2 LEF. È poco probabile che il legislatore abbia ripetuto nel secondo periodo la stessa regola contenuta nel primo. Le altre tre tesi sono compatibili con il testo legale, ancorché quella sostenuta da J aeger appaia quella più vicina al testo dell’art. 271 cpv. 2 LEF, che usa la parola “sequestro” e non “decreto (o decisione) di sequestro”. Dal profilo teleologico, il secondo e il terzo approccio appaiono più in linea con lo scopo della norma – impedire al debitore d’invocare l’inesigibilità del credito nell’esecuzione o nella procedura giudiziaria di convalida (decisione 5A_ 954/2015 consid. 3.2; J aeger e Gilliéron , op. cit. loc. cit.) – che non il quarto. Vista la scarsa credibilità del debitore risultante dai suoi presunti tentativi di sottrarsi all’adempimento dei propri obblighi nei confronti del debitore, non dev’essergli consentito di ostacolare la procedura di convalida interponendo opposizione al sequestro. Se poi gli riesce di far revocare il sequestro, tutti gli effetti della misura decadranno, compresa l’esigibilità del credito (decisione 5A_954/ 2015, consid. 3.2). Tra la seconda e la terza corrente sembra più convincente la terza (quella di Jaeger ). Finché non è eseguito (o se lo è tardivamente: DTF 98 III 78 consid. 3/b), un sequestro non esplica effetti e ciò deve valere anche per la questione dell’esigibilità del credito vantato dal sequestrante. Contrariamente a quanto osserva Kren Kost kiewicz , non si può paragonare un sequestro che non ha ancora avuto effetti con un sequestro eseguito che viene poi revocato o annullato. D’altro canto, siccome l’esigibilità statuita all’art. 271 cpv. 2 LEF è una finzione ( Frenkel , op. cit. loc. cit.) si potrebbe anche sostenere ch’essa si verifica al momento della concessione del sequestro indipendentemente dalla sua esecuzione . Non avendo risvolti pratici nella fattispecie (v. sotto consid. 5.4.4.3 e 5.5), la questione può rimanere aperta.
E. 5.4.4.3 Nel caso concreto, il sequestro è stato decretato in virtù dell’art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF e la reclamante non ha allegato né reso verosimile (giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF) che la misura sarebbe stata nel frattempo revocata. Il credito posto in esecuzione deve così reputarsi esigibile al più tardi dall’esecuzione del sequestro, avvenuta il 10 ottobre 2019 (v. il relativo verbale, doc. C), e risulta dunque anteriore alla notifica del precetto esecutivo, avvenuta il 29 ottobre 2019 (doc. F) . Che in prima sede l’CO 1 non abbia esplicitamente fondato l’esigibilità del credito sull’art. 271 cpv. 2 LEF e che il Pretore non abbia posto tale norma alla base della propria sentenza non giova alla reclamante. Si tratta infatti di un’argomentazione di tipo giuridico, proponibile in ogni stadio di causa stante il principio iura novit curia (art. 57 CPC; sentenza del Tribunale federale 4A_303/2018 del 17 ottobre 2018 consid. 3.2). Il reclamo si rivela dunque infondato anche su questo punto.
E. 5.5 Per quanto attiene agli interessi di mora, l’istante ha indicato la loro decorrenza dal 10 ottobre 2019, ossia dal giorno che segue l’emanazione della decisione di sequestro (doc. B). Ora, come esposto sopra (consid. 5.4.4.3), il suo credito è diventato esigibile al più tardi quello stesso 10 ottobre 2019 in virtù dell’art. 271 cpv. 2 LEF.
E. 5.5.1 Il problema è che gli interessi di mora iniziano a maturare solo dal momento in cui il debitore si trova in mora (art. 104 cpv. 2 CO), ciò che presuppone in linea di massima una previa interpellazione del creditore (art. 102 cpv. 1 CO), tranne se il giorno dell’adempimento è stato stabilito dalle parti o risulta da una disdetta preventivamente convenuta e debitamente fatta (art. 102 cpv. 2 CO). Tale eccezione non entra in considerazione nei casi in cui l’esigibilità è stabilita dalla legge (W iegand in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6 a ed. 2015, n. 10 ad art. 102 CO; W eber in: Berner Kommentar VI/1/5, 2000, n. 119 ad art. 102 CO; Stéphane Spahr , L’intérêt moratoire, conséquence de la demeure, RVJ 1990 pag. 361 ad 1 e 2), come nella fattispecie (art. 272 cpv. 2 LEF; esplicitamente: T hévenoz in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2 a ed. 2012, n. 29 ad art. 102 CO). È pertanto necessaria una preventiva interpellazione perché gli interessi di mora comincino a decorrere, a meno che la legge stessa (ad es. gli art. 213 cpv. 2, 400 cpv. 2, 681 cpv. 1, 1045 cpv. 1, 1046 CO) disponga diversamente ( T hévenoz , op. cit., n. 32 ad art. 102; Spahr , op. cit., pag. 362). Tra queste norme eccezionali non rientra l’art. 272 cpv. 2 LEF, che si limita a statuire l’esigibilità del credito del sequestrante.
E. 5.5.2 L’interpellazione deve esprimere in modo chiaro la volontà del creditore di ottenere senza indugio l’esecuzione della prestazione convenuta designata in modo sufficientemente preciso perché il debitore possa capire quanto chiede il creditore (DTF 143 II 43 consid. 5.2.2; 129 III 541 consid. 3.2.2; T hévenoz , op. cit., n. 17 ad art. 102; Spahr , op. cit., pag. 356 ad a). Sono considerate valide interpellazioni segnatamente l’avvio di un’esecuzione o di un’ azione condannatoria, l’invio di un invito scritto al debitore a eseguire la prestazione dovuta, di un richiamo o di un estratto conto dopo la scadenza del termine di pagamento o la richiesta d’iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori ( Spahr , op. cit., pag. 356 ad b; T hévenoz , op. cit., n. 22 e 24 ad art. 102 ). All’istanza di sequestro deve anche essere riconosciuto lo stesso effetto perché essa indica in modo univoco il credito da garantire (oltre a renderlo verosimile: art. 272 cpv. 1 n. 1 LEF) e manifesta così la volontà del creditore sequestrante d’incassarlo senza indugio (alla stregua del creditore che chiede l’iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori).
E. 5.5.3 In applicazione analogica dell’art. 108 n. 1 CO, un’interpellazione è invero superflua ove si evinca senz’ambiguità dalle dichiarazioni o dal contegno del debitore, anche precedenti l’esigibilità del debito (violazione anticipata del contratto), ch’egli non intende o non è in grado di eseguire la prestazione promessa (DTF 143 II 44 consid. 5.2.2 e i rinvii; W eber op. cit., n. 119 ad art. 102; T hévenoz , op. cit., n. 148 ad b ad art. 102). Potrebbe essere il caso del debitore nelle ipotesi contemplate dall’art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF, siccome questi manifesta di volersi sottrarre ai propri obblighi. Non può però presumersi, indipendentemente dalle circostanze, che il debitore, venuto a conoscenza del sequestro, non si risolverebbe a pagare. Inoltre, se in quelle ipotesi il debitore dovesse sempre reputarsi in mora senza interpellazione, l’art. 272 cpv. 2 LEF risulterebbe inutile. Ove il creditore sequestrante intenda ottenere il pagamento d’interessi di mora già prima della notifica del decreto di sequestro al debitore, gli spetta dunque dimostrare –nella procedura di sequestro rendere verosimile – che un’interpellazione era inutile nelle circostanze concrete della fattispecie.
E. 5.5.4 Essendo una dichiarazione soggetta a ricezione, l’interpellazione esplica i suoi effetti – la messa in mora e la contemporanea decorrenza degli interessi di mora – in linea di principio immediatamente dalla sua ricezione dal debitore o da un suo valido rappresentante, ovvero dalla sua entrata nella sfera di dominio degli stessi (DTF 130 V 421 consid. 5.1; 103 II 105 consid. 1/a; sentenze del Tribunale federale 4A_320/2018 del 13 dicembre 2018 consid. 5.2; 4A_11/2013 del 16 maggio 2013 consid. 5; 5C.177/2005 del 25 febbraio 2006 consid. 6.1; Weber , op. cit., n. 103-104 ad art. 102; Tercier/ Pichonnaz , Le droit des obligations, 6 a ed. 2019, n. 1378; T hévenoz , op. cit., n. 19 ad art. 102; Spahr , op. cit., pag. 359 ad g e i rinvii) . Per la dottrina apparentemente dominante andrebbe tenuto conto di un “tempo di reazione” di almeno un giorno, ma che potrebbe anche essere più lungo a dipendenza della durata degli atti preparatori necessari all’esecuzione ( Weber , op. cit., n. 105-106 ad art. 102 e i rinvii; Tercier/Pichonnaz , op. cit., n. 1380). La questione si pone però solo se il debitore effettivamente esegue la prestazione dopo l’interpellazione entro un termine da considerare adeguato alla luce delle circostanze concrete della fattispecie. Nel caso contrario, invece, nulla giustifica di non attenersi al momento della ricezione dell’interpellazione (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_ 603/2009 del 9 giugno 2010 consid. 2.3 in merito alla mora qualificata degli art. 107-109 CO). Per il calcolo dell’interesse, il giorno della ricezione non è computato (cfr. art. 77 cpv. 1 n. 1 CO).
E. 5.5.5 Nel caso specifico l’CO 1 non ha allegato che un’interpellazione sarebbe stata superflua in ragione di pregresse dichiarazioni della debitrice o dell’atteggiamento di lei. Del resto egli non ha formulato alcuna richiesta d’interessi moratori nella sua istanza di sequestro. Di conseguenza il rigetto dev’essere concesso per gli in-teressi di mora decorrenti al tasso di legge del 5% (art. 104. cpv. 1 CO) dalla notifica del decreto di sequestro a RE 1, avvenuta mediante pubblicazione sul foglio ufficiale il 18 ottobre 2019 (art. 66 cpv. 4 LEF; doc. E).
E. 6 In entrambe le sedi, la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar ( RL 178. 310 ) per il rinvio del l’art. 96 CPC, seguono la soccombenza pressoché totale della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).
E. 7 Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 368'630.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.14.2020.9
Lugano
17 giugno 2020
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello
composta dei giudici:
Jaques, presidente
Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2019.1398 (rigetto provvisorio dellopposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 22 novembre 2019 da
CO 1, __________
contro
RE 1, __________
(patrocinata dall__________ PA 1, __________ __________)
1.2La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4).Secondo lart. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia lapplicazione errata del diritto sia laccertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.In virtù dellart. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dellopposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che lescusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare lesistenza del credito posto in esecuzione bensì lesistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore la sua natura formale e vi conferisce forza esecutiva ove lescusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto allesistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che il riconoscimento di debito sottoscritto dalla parte convenuta il 27 febbraio 2015 in favore di PI 1 costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dellopposizione. Il primo giudice ha daltronde respinto leccezione sollevata dalla convenuta secondo cui listante non avrebbe dimostrato di poter agire incondizionatamente per la comunione ereditaria perché dal certificato che lo designa come esecutore testamentario non si evince alcuna disposizione contraria del testatore circa i suoi diritti e doveri così come indicati allart. 518 cpv. 1 CC. In merito allaltra eccezione della convenuta per cui il credito posto in esecuzione non sarebbe esigibile, siccome le somme riconosciute nella dichiarazione del 27 febbraio 2015 si baserebbero su un contratto di mutuo non disdetto con il preavviso di sei settimane dellart. 318 CO, il Pretore ha considerato che firmando la dichiarazione del 27 febbraio 2015 la convenuta si è impegnata a restituire a PI 1 le somme ricevute indipendentemente dalla causa per la quale le stesse le sono state consegnate. Ildocumento da lei sottoscritto è infatti un riconoscimento di debito e non un contratto di mutuo, che per altro non è stato prodotto e di cui non si conoscono i contenuti, e pertanto leventuale inesigibilità del credito di restituzione del mutuo non inficerebbe comunque il titolo di rigetto dellopposizione.
4.Con il reclamo RE 1 rimprovera al Pretore di non aver rilevato la mancanza didentità tra la comunione ereditaria escutente, la cui composizione è ignota, e lesecutore testamentario istante (v. sotto consid. 5.1). Inoltre, essa ripropone la tesi relativa allinesigibilità del credito posto in esecuzione evidenziando come il primo giudice, pur ammettendo che alla base del riconoscimento di debito dovrebbe esserci uncontratto di mutuo, ha rigettato lopposizione sebbene listante non abbiacomprovato con documenti lesigibilità del credito (v. sotto consid. 5.3).
5.In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina dufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dellopposizione e se vi è identità tra lescutente indicato sul precetto esecutivo (e nellistanza) e il creditore designato nel titolo, tra lescusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Il giudice deve pure verificare, se è contestata, la legittimazione attiva e passiva delle parti, ossia la titolarità attiva o passiva della pretesa dedotta in giudizio (sentenza della CEF 14.2014.168 del 16 aprile 2015, consid. 4). Significa in particolare che va anche controllato se vi è identità fra il creditore indicato nel precetto esecutivo e listante, lassenza di tale presupposto conducendo alla reiezione dellistanza (sentenza della CEF 14.2015.77 del 24 luglio 2015, consid. 4, massimata in RtiD 2016 I 718 n. 41c).
5.1Con il reclamo, RE 1 fa notare che sia nellistanza di sequestro sia nel decreto di sequestro e nel precetto esecutivo figurano come creditori CO 1 e PI 2 in qualità di rappresentati della comunione ereditaria di fu PI 1, di cui signora la composizione, mentre il rigetto dellopposizione è stato chiesto e ottenuto da CO 1, ossia lesecutore testamentario che il defunto ha designato nel suo testamento pubblico. Sostiene che non vi sarebbe identità tra la comunione ereditaria escutente e lesecutore testamentario istante. La reclamante afferma di esser venuta a conoscenza del testamento solo con listanza di rigetto, alla quale è allegato il certificato che ne fa menzione. A tal proposito rileva che siccome listante non ha mai sostenuto che gli eredi istituiti fossero identici agli eredi legittimi indicati nella domanda di sequestro e nel precetto esecutivo a convalida del medesimo,in gioco vi possono sussistere due entità giuridiche che possono vantare gli stessi diritti. Ne conseguirebbe, a mente della reclamante, la nullità della sentenza impugnata, atteso che è in discussione la titolarità dei diritti controversi che la controparte pretende emergano dal riconoscimento di debito del 27 febbraio 2015.
5.2Nelle sue osservazioni, CO 1 sostiene che tale censura, sollevata per la prima volta in sede di reclamo, configura un abuso manifesto di diritto ai sensi dellart. 2 CC. Avesse infatti RE 1avanzato tale argomento in sede dosservazioniallistanza, mediante replica spontanea egli avrebbe potuto confutarlo con documenti. LCO 1 evidenzia altresì che RE 1 si è limitata in prima sede a mettere genericamente in dubbio lesistenza dei pieni poteri dellesecutore testamentario ai sensi dellart. 518 cpv. 1 CC, censura questa che è stata a giusto titolo respinta dal Pretore.
5.3Orbene, secondo la giurisprudenza la legittimazione attiva è da considerare alla stregua di unallegazione di fatto implicita, che se non è contestata dinanzi al giudice di prime cure è da reputare appurata, sicché non è più possibile metterla in discussione in sede di reclamo (art. 150 cpv. 1 CPCa contrario; sentenza del Tribunale federale 4A_357/2016 dell8 novembre 2016, consid. 2.2 con rinvii;TREZZINI, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2aed. 2017, n. 8 e segg. ad art. 60 CPC).
5.3.1Nel caso specifico, in prima sede RE 1 si è limitata a mettere in dubbio lestensione dei pieni poteri dellesecutore testamentario, senza nulla eccepire sulla mancata indicazione della composizione della comunione ereditaria, sicché il giudice poteva considerare la legittimazione attiva dellistante incontestata, e quindi appurata (art. 150 cpv. 1 CPCa contrario). Ad ogni modo la questione della composizione della comunione ereditaria è senza rilievo nella procedura in esame poiché listanza è stata presentata, correttamente, dallesecutore testamentario, ovvero dallunica persona legittimata in nome proprio a condurre processi, escutere e ricevere atti esecutivi per conto della successione (già citata sentenza 14.2015.77, consid. 1.1). Sapere se listanza di sequestro o la domanda di esecuzione a convalida dello stesso sia stata inoltrata da persone legittimate esula da quanto rientra nella competenza del giudice del rigetto. La reclamante avrebbe dovuto sollevare leccezione con il rimedio giuridico specifico, cioè lopposizione al sequestro (art. 278 LEF), rispettivamente il ricorso allautorità di vigilanza (art. 17 LEF).
5.3.2Contrariamente a quanto asserito dalla reclamante, neppure è problematica la questione della titolarità dei diritti che scaturiscono dal riconoscimento di debito del 27 febbraio 2015. Tale titolo vale infatti anche a favore degli eredi di PI 1 (art. 560 cpv. 2 CC; sentenza del Tribunale federale 5A_635/2008 del 23 gennaio 2009 consid. 2.3a contrario; sentenza della CEF 14.2019. 167 del 10 febbraio 2020, consid. 5), e quindi a favore dellesecutore testamentario che li rappresenta in nome proprio e in via esclusiva.
5.4Con il reclamo, RE 1 sostiene che il Pretore avrebbe violato il diritto, poiché ha accolto listanza di rigetto sebbene dalla dichiarazione da lei sottoscritta il 27 febbraio 2015 non emergesse il momento dellesigibilità del credito, che spettava al creditore comprovare mediante documenti. A tal proposito, la reclamante osserva che probabilmente, come rilevato dal Pretore stesso, a monte di tale dichiarazione vi sarebbe un contratto di mutuo, che spettava allistante produrre, siccome lo stesso dovrebbe fornire indicazioni riguardo allesigibilità del credito.
5.4.1Nelle osservazioni al reclamo CO 1 precisa che con scritto del 20 settembre 2019 (che figura nellincarto relativo al sequestro, incluso negli atti), in rappresentanza di PI 1 ha fissato a RE 1 un termine di sei settimane (giusta lart. 318 CO) per restituire i mutui. LCO 1 ricorda poi di aver ottenuto il sequestro sulla base della causa enunciata allart. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF sicché il credito posto in esecuzione è comunque diventato esigibile con la concessione del sequestro in virtù dellart. 271 cpv. 2 LEF.
5.4.2Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dellart. 82 cpv. 1 LEF latto pubblico o la scrittura privata, firmata dallescusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) allescutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).Secondo la giurisprudenza, lescutente deve dimostrare (e non solo rendere verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi), con documenti, lesigibilità del credito posto in esecuzione prima dellinoltro dellesecuzioneovvero prima della notifica del precetto esecutivo (sentenza del Tribunale federale 5A_303/2013 del 24 settembre 2013 consid. 4.1, con rimandi; sentenza della CEF 14.2002.40/41 del 14 agosto 2002, consid. 5.3; STAEHELINin: Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2aed. 2010, n. 79 ad art. 82 LEF, con rinvii), ove essa non risulti già dal titolo di rigetto (sentenza della CEF 14.2015.65 dell11 agosto 2015, consid.5).
5.4.3LCO 1 non ha allegato in prima sede di aver disdetto i mutui. Nuova, lallegazione è irricevibile in questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2).
5.4.4Egli ha per contro ricordato nellistanza di aver ottenuto il sequestro del fondo della convenuta sulla scorta del decreto emanato il 9 ottobre 2019 dal Pretore del Distretto di Bellinzona, che ha regolarmente prodotto (quale doc. B, v. istanza, ad n. 2).
5.4.4.1Orbene, la concessione di un sequestro sulla base delle cause enunciate alle cifre 1 e 2 dellart. 271 cpv. 1 LEF (debitore senza domicilio fisso, rispettivamente trafugamento dei suoi beni, fuga o preparazione alla fuga) rende esigibile il credito vantato dal sequestrante nei confronti del debitore (art. 272 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_954/2015 del 22 marzo 2016, consid. 3.2, RSPC 2016, pag. 463;Veuilletin : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de lopposition, 2017, n. 101 ad art. 82 LEF;Stoffelin:Basler Kommentar, SchKG I, 2aed. 2010, n. 72 e 63 ad art. 271 LEF).Al debitore (ma non a terzi come ad esempio il fideiussore) è quindi precluso invocare la mancata esigibilità del credito nellambito della procedura esecutiva o di merito volta alla convalida dello stesso, fermo restando che tale esigibilità non ha alcuna portata indipendente, siccome cessa quando il sequestro viene annullato o diviene caduco (già citata sentenza delTribu-nale federale 5A_954/2015, consid. 3.2 con riferimenti, in particolare aGilliéronin: Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 41 ad art. 271 LEF).
5.4.4.2Non vi è unanimità sul momento in cui il credito del sequestrante diventa esigibile a norma dellart. 271 cpv. 2 LEF. Per una parte della dottrina, ciò avverrebbe già al momento dellinoltro dellistanza di sequestro, purché sia ricevibile (Gilliéron, op. cit. loc. cit.;DanielPeyer, Substanziierung und Beweis im Arrestrecht,ZZZ/ PCEF 41/2017, pag. 62). Per la giurisprudenza e altri autori il credito diventa esigibile al momentodella concessione del sequestro (nota decisione5A_954/2015, consid. 3.2; decisione dellaCour de justice di Ginevra del 25 maggio 1981, SJ 1982, 64;Kren Kostkiewiczin: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 1ad art. 271 LEF;DanielaFrenkel, Informationsbeschaffung zur Glaubhaftmachungder Arrestvoraussetzungen sowieAuskunftspflichten im Arrestvollzug, Zürcher Studien zum Verfahrensrecht Band/Nr. 170, 2012, pag. 58 ad 3/D/b, che con la parolaArrestlegungpare riferirsi alla concessione del sequestro e non alla sua esecuzione[Arrestvollstreckung]). Secondo una terza corrente (Jaeger,Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 3aed. 1911, n. 17 ad art. 271 LEF;Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4aed. 1997/1999, n. 44 ad art. 271 LEF) lesigibilità si produce però non al momento della concessione del sequestro bensì della sua esecuzione. Infine, perStoffel/Chabloz(in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 49 ad art. 271 LEF)il momento determinante è quello in cui la decisione di sequestro diviene definitiva, ovvero il giorno dopo la scadenza del termine di opposizione o della definitiva non ammissione dellopposizione (art. 278 LEF).
La prima tesi non trova conforto nel secondo periodo del testo dellart. 271 cpv. 2 LEF (esso [cioè il sequestro] produce, rimpetto al debitore, la scadenza del credito). Non può neppure giustificarsi con il motivo per cui il sequestro potrebbe essere decretato solo se il credito è già esigibile prima della sua concessione, dal momento che la legge già rinuncia esplicitamente al presupposto dellesigibilità in unaltra disposizione, o meglio nel primo periodo dellart. 271 cpv. 2 LEF. È poco probabile che il legislatore abbia ripetuto nel secondo periodo la stessa regola contenuta nel primo.
Le altre tre tesi sono compatibili con il testo legale, ancorché quella sostenuta da Jaegerappaia quella più vicina al testo dellart. 271 cpv. 2 LEF, che usa la parola sequestro e non decreto (o decisione) di sequestro. Dal profilo teleologico, il secondo e il terzo approccio appaiono più in linea con lo scopo della norma impedire al debitore dinvocare linesigibilità del credito nellesecuzione o nella procedura giudiziaria di convalida (decisione5A_ 954/2015 consid. 3.2;JaegereGilliéron, op. cit. loc. cit.) che non il quarto. Vista la scarsa credibilità del debitore risultante dai suoi presunti tentativi di sottrarsi alladempimento dei propri obblighi nei confronti del debitore, non devessergli consentito di ostacolare la procedura di convalida interponendo opposizione al sequestro. Se poi gli riesce di far revocare il sequestro, tutti gli effetti della misura decadranno, compresa lesigibilità del credito (decisione5A_954/ 2015, consid. 3.2).
Tra la seconda e la terza corrente sembra più convincente la terza (quella diJaeger). Finché non è eseguito (o se lo è tardivamente: DTF 98 III 78 consid. 3/b), un sequestro non esplica effetti e ciò deve valere anche per la questione dellesigibilità del credito vantato dal sequestrante. Contrariamente a quanto osservaKren Kostkiewicz, non si può paragonare un sequestro che non ha ancora avuto effetti con un sequestro eseguito che viene poi revocato o annullato. Daltro canto, siccome lesigibilità statuita allart. 271 cpv. 2 LEF è una finzione (Frenkel, op. cit. loc. cit.) sipotrebbe anche sostenere chessa si verifica al momento della concessione del sequestro indipendentemente dalla sua esecuzione. Non avendo risvolti pratici nella fattispecie (v. sotto consid. 5.4.4.3 e 5.5), la questione può rimanere aperta.
5.4.4.3Nel caso concreto, il sequestro è stato decretato in virtù dellart.271 cpv. 1 cifra 2 LEF ela reclamante non ha allegato né reso verosimile (giusta lart. 82 cpv. 1 LEF) che la misura sarebbe stata nel frattempo revocata. Il credito posto in esecuzione deve così reputarsi esigibile al più tardi dallesecuzione del sequestro, avvenuta il 10 ottobre 2019 (v. il relativo verbale, doc. C),e risulta dunque anteriore alla notifica del precetto esecutivo, avvenuta il 29 ottobre 2019 (doc. F).Che in prima sede lCO 1 non abbia esplicitamente fondato lesigibilità del credito sullart. 271 cpv. 2 LEF e che il Pretore non abbia posto tale norma alla base dellapropria sentenza non giova alla reclamante. Si tratta infatti di unargomentazionedi tipo giuridico, proponibile in ogni stadio di causa stante il principioiura novit curia(art. 57 CPC; sentenza del Tribunale federale 4A_303/2018 del 17 ottobre 2018 consid. 3.2). Il reclamo si rivela dunque infondato anche su questo punto.
5.5Per quanto attiene agli interessi di mora, listante ha indicato la loro decorrenza dal 10 ottobre 2019, ossia dal giorno che segue lemanazione della decisione di sequestro (doc. B). Ora, come esposto sopra (consid. 5.4.4.3), il suo credito è diventato esigibile al più tardi quello stesso 10 ottobre 2019 in virtù dellart. 271 cpv. 2 LEF.
5.5.1Il problema è che gli interessi di mora iniziano a maturare solo dal momento in cui il debitore si trova in mora (art. 104 cpv. 2 CO), ciò che presuppone in linea di massima una previa interpellazione del creditore (art. 102 cpv. 1 CO), tranne se il giorno delladempimento è stato stabilito dalle parti o risulta da una disdetta preventivamente convenuta e debitamente fatta (art. 102 cpv. 2 CO). Tale eccezione non entra in considerazione nei casi in cui lesigibilità è stabilita dalla legge (Wiegandin: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6aed. 2015, n. 10 ad art. 102 CO; Weberin: Berner Kommentar VI/1/5, 2000, n. 119 ad art. 102 CO; StéphaneSpahr, Lintérêt moratoire, conséquence de la demeure, RVJ 1990pag. 361 ad 1 e 2), come nella fattispecie (art. 272 cpv. 2 LEF;esplicitamente: Thévenozin: Commentaire romand, Code des obligations I,2aed. 2012, n. 29 ad art. 102 CO). È pertanto necessaria una preventiva interpellazione perché gli interessi di mora comincino a decorrere, a meno che la legge stessa (ad es. gli art. 213 cpv. 2, 400 cpv. 2, 681 cpv. 1, 1045 cpv. 1, 1046 CO) disponga diversamente (Thévenoz, op. cit., n. 32 ad art. 102;Spahr, op. cit., pag. 362). Tra queste norme eccezionali non rientra lart. 272 cpv. 2 LEF, che si limita a statuire lesigibilità del credito del sequestrante.
5.5.2Linterpellazione deve esprimere in modo chiaro la volontà del creditore di ottenere senza indugio lesecuzione della prestazione convenuta designata in modo sufficientemente preciso perché il debitore possa capire quanto chiede il creditore (DTF 143 II 43 consid. 5.2.2; 129 III 541 consid. 3.2.2;Thévenoz, op. cit., n. 17 ad art. 102;Spahr, op. cit., pag. 356 ad a). Sono consideratevalide interpellazioni segnatamente lavvio di unesecuzione o di un azionecondannatoria, linvio di un invito scritto al debitore a eseguire la prestazione dovuta, di un richiamo o di un estratto conto dopo la scadenza del termine di pagamento o la richiesta discrizioneprovvisoria di unipoteca legale degli artigiani e imprenditori (Spahr,op. cit., pag. 356 ad b;Thévenoz, op. cit., n. 22 e 24 ad art. 102). Allistanza di sequestro deve anche essere riconosciuto lo stesso effetto perché essa indica in modo univoco il credito da garantire (oltre a renderlo verosimile: art. 272 cpv. 1 n. 1 LEF) e manifesta così la volontà del creditore sequestrante dincassarlosenza indugio (alla stregua del creditore che chiede liscrizioneprovvisoria di unipoteca legale degli artigiani e imprenditori).
5.5.3In applicazione analogica dellart. 108 n. 1 CO, uninterpellazione è invero superflua ove si evinca senzambiguità dalle dichiarazioni o dal contegno del debitore, anche precedenti lesigibilità del debito (violazione anticipata del contratto), chegli non intende o non è in grado di eseguire la prestazione promessa (DTF 143 II 44 consid. 5.2.2 e i rinvii; Weberop. cit., n. 119 ad art. 102;Thévenoz, op. cit., n. 148 ad b ad art. 102). Potrebbe essere il caso del debitore nelle ipotesi contemplatedallart.271 cpv. 1 cifra 2 LEF, siccome questi manifesta di volersi sottrarre ai propri obblighi. Non può però presumersi, indipendentemente dalle circostanze, che il debitore, venuto a conoscenza del sequestro, non si risolverebbe a pagare. Inoltre, se in quelle ipotesi il debitore dovesse sempre reputarsi in mora senza interpellazione, lart. 272 cpv. 2 LEF risulterebbe inutile. Ove il creditore sequestrante intenda ottenere il pagamento dinteressi di mora già prima della notifica del decreto di sequestro al debitore, gli spetta dunque dimostrare nella procedura di sequestro rendere verosimile che uninterpellazione era inutile nelle circostanze concrete della fattispecie.
5.5.4Essendo una dichiarazione soggetta a ricezione, linterpellazione esplica i suoi effetti la messa in mora e la contemporanea decorrenza degli interessi di mora in linea di principio immediatamente dalla sua ricezione dal debitore o da un suo valido rappresentante, ovvero dalla sua entrata nella sfera di dominio degli stessi (DTF 130 V 421 consid. 5.1; 103 II 105 consid. 1/a; sentenze del Tribunale federale 4A_320/2018 del 13 dicembre 2018 consid. 5.2;4A_11/2013 del 16 maggio 2013 consid. 5; 5C.177/2005 del 25 febbraio 2006 consid. 6.1;Weber, op. cit., n. 103-104 ad art. 102;Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6aed. 2019, n. 1378; Thévenoz, op. cit., n. 19 ad art. 102;Spahr,op. cit., pag. 359 ad g e i rinvii).
Per la dottrina apparentemente dominante andrebbe tenuto conto di un tempo di reazione di almeno un giorno, ma che potrebbe anche essere più lungo a dipendenza della durata degli atti preparatori necessari allesecuzione (Weber, op. cit., n. 105-106 ad art. 102 e i rinvii;Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 1380). La questione si pone però solo se il debitore effettivamente esegue la prestazione dopo linterpellazione entro un termine da considerare adeguato alla luce delle circostanze concrete della fattispecie. Nel caso contrario, invece, nulla giustifica di non attenersi al momento dellaricezione dellinterpellazione (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_ 603/2009 del 9 giugno 2010consid. 2.3 in merito alla mora qualificata degli art. 107-109 CO). Per il calcolo dellinteresse, il giorno della ricezione non è computato (cfr. art. 77 cpv. 1 n. 1 CO).
5.5.5Nel caso specifico lCO 1 non ha allegato che uninterpellazione sarebbe stata superflua in ragione di pregresse dichiarazioni della debitrice o dellatteggiamento di lei. Del resto egli non ha formulato alcuna richiesta dinteressi moratori nella sua istanza di sequestro. Di conseguenza il rigetto devessere concesso per gli in-teressi di mora decorrenti al tasso di legge del 5% (art. 104. cpv. 1 CO) dalla notifica del decreto di sequestro a RE 1, avvenuta mediante pubblicazione sul foglio ufficiale il 18 ottobre 2019 (art. 66 cpv. 4 LEF; doc. E).
6.In entrambe le sedi, la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili,determinate in virtù dellart. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178. 310) per il rinvio dellart. 96 CPC,seguono la soccombenza pressoché totale della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).
7.Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 368'630., raggiunge la soglia difr. 30'000. ai fini dellart. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
pronuncia:1.Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
1. Listanza è parzialmente accolta e di conseguenza lopposizione al precetto esecutivo n. __________ dellUfficio desecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 368'630. oltre agli interessi di mora del 5% dal 18 ottobre 2019.
;
.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).