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14.2020.55

Rivendicazione di beni pignorati. Azione in contestazione della rivendicazione dei fondi che il debitore ha donato alla moglie del debitore. Eccezione revocatoria. Tipo di attestato di carenza di beni. Grado della prova

Ticino · 2021-01-04 · Italiano TI
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 18 marzo 2020 sulla sospensione secondo l’articolo 62 LEF [ RS 281.241, RU 2020 839]) e senza soluzione di continuità dalle ferie pasquali (dal 5 al 19 aprile, art. 56 n. 2 LEF) . Il termine è quindi giunto a scadenza il 5 maggio 2020. Presentato il giorno prima (data del timbro postale), l’appello è dunque tempestivo. 1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 316 cpv. 1 CPC ), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 311 cpv. 1 CPC) contenute nell’appello (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Sono ammissibili allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi soltanto se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). 2. Se viene fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o che dev’essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l’ufficio d’esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti (art. 106 cpv. 1 LEF). Se si tratta di un fondo e che la pretesa del terzo risulta dal registro fondiario, l’ufficio d’esecuzione impartisce un termine di 20 giorni al creditore e al debitore per promuovere nei confronti del terzo l’a­­zione di contestazione della sua pretesa (art. 108 cpv. 1 n. 3 e cpv. 2 LEF). Indipendentemente dal ruolo delle parti nel processo, l’onere della prova è definito conformemente all’art. 8 CC. Il terzo rivendicante deve dimostrare i fatti atti a sostanziare la sua pretesa

– comunque presunta se è iscritta nel registro fondiario – e il creditore e/o debitore devono provare i fatti sui quali poggia la loro contestazione (DTF 117 II 125 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5A_113/2018 del 12 settembre 2018, consid. 8.2.2 non riprodotto in DTF 144 III 541 segg.; T schumy in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005,

n. 25 ad art. 109 LEF). Se il contestatore dimostra fatti idonei a creare seri dubbi sulla realtà del diritto rivendicato, spetta al terzo precisare e motivare la legittimità della propria pretesa (DTF 117 II 125 consid. 2). Il creditore può segnatamente sostenere che il terzo ha acquistato il suo diritto grazie a un atto revocabile giusta l’art. 288 LEF. Deve dimostrarne i tre presupposti, ovvero un pregiudizio per lui (presunto nella sua qualità di portatore di un attestato di carenza di beni: art. 285 cpv. 2 n. 1 LEF), l’intenzione del debitore di recarglielo e la riconoscibilità di tale intenzione per il terzo beneficiario dell’atto (DTF 138 III 511 consid. 7.3; già citata 5A_113/2018, consid. 8.2.2). 3. Nella decisione impugnata il Pretore ha esordito respingendo due censure formali fatte valere da AP 1, secondo cui la AO 1 non sarebbe legittimata attivamente, poiché dispone di un attestato di carenza di beni solo provvisorio, e non sarebbe comunque creditrice del marito, vista la nullità delle convenzioni sui cui si fondano le procedure esecutive in corso. Oltre al fatto che AP 1 non ha riproposto quelle eccezioni nelle sue conclusioni, il primo giudice ha rilevato che l’azione non tende alla revocazione della donazione giusta gli art. 285 segg. LEF, ben­sì alla contestazione della rivendicazione della convenuta, in cui la legittimazione attiva spetta ex lege alla creditrice procedente in virtù dell’art. 108 cpv. 1 LEF. Ha d’altra parte ricordato che la procedura di rivendicazione non è la sede per accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione e ha ritenuto che le procedure esecutive all’origine del pignoramento non sono manifestamente abusive o illecite, tali da poter essere dichiarate nulle, specie perché l’escusso non si è neppure presentato all’udienza nella procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione. Nel merito il Pretore ha puntualizzato che la sola questione da dirimere è quella di determinare se gli otto fondi donati alla convenuta il 23 dicembre 2011, quindi nei cinque anni precedenti il pignoramento (del 14 giugno 2016), possono essere pignorati nel­l’esecuzione in corso contro il marito, dovendosi decidere solo in via pregiudiziale se la AO 1 ha reso altamente verosimili le condizioni di revocazione della donazione giusta l’art. 288 LEF, ovvero l’esistenza di un pregiudizio a suo scapito, l’inten­­zione di PI 1 di arrecarglielo e la riconoscibilità di tale intenzione per la moglie donataria. Il primo giudice ha reputato adempiuto il primo presupposto in considerazione dell’attestato di carenza di beni provvisorio rilasciato all’attrice e del fatto che a fronte dei crediti posti in esecuzione per ben fr. 687'214.30 il valore di stima dei beni pignorati, compresi i fondi rivendicati, ammonta a soli fr. 144'435.54. Il Pretore ha ritenuto anche che l’intenzione di PI 1 di danneggiare l’attrice per mezzo della seconda donazione fosse riconoscibile per la moglie. Oltre al fatto che tale presupposto è presunto quando l’atto di cui è chiesta la revocazione è compiuto a favore di una persona vicina al debitore (art. 288 cpv. 2 LEF), il Pretore ha evidenziato che AP 1 fosse cosciente del regime di separazione dei beni vigente tra coniugi e dell’approccio “protettivo” adottato dai coniugi nell’organizzare il patrimonio famigliare, tanto da affermare in occasione del suo interrogatorio che il marito le aveva donato gli immobili perché restassero a lei e ai figli nel caso “gli fosse successo qualcosa” , ciò che poteva riferirsi solo al caso in cui i fondi fossero stati loro sottratti nel quadro di un’ese­­cuzione dei creditori del marito, siccome nel caso del suo decesso la sua sostanza sarebbe comunque spettata a moglie e figli in quanto suoi eredi legali. Il Pretore ha infine considerato adempiuto anche il terzo presupposto di revocabilità della (seconda) donazione, ovvero il dolo del debitore, le circostanze accertate nel caso concreto costituendo a parere suo indizi oggettivi e concreti di un suo dolo perlomeno eventuale, sufficiente ad ammettere la revocabilità del trapasso nei fondi. Ha appurato che il patrimonio famigliare era sostanzialmente di spettanza della moglie già da gennaio 2011 e che PI 1 aveva potuto lasciare l’attività lucrativa presso la PI 2 nel marzo 2011 per avviare nel Lussemburgo la start up “G__________” come promotore e consulente, senza retribuzione né prospettive di redditi nella fase iniziale, perché poteva contare sui redditi del patrimonio della moglie. Orbene, egli si era assunto il 15 luglio 2011 un debito di fr. 70'200.– nei confronti della AO 1 e solamente cinque mesi dopo si era spossessato di quelli che erano ormai i suoi unici attivi regalandoli alla moglie con la contestata donazione del 23 dicembre 2011. Nelle dichiarazioni fiscali del 2012 e del 2013 non compare infatti il ricavo di fr. 1'000'000.– realizzato dai coniugi in quel periodo con la vendita della loro partecipazione nelle società PI 2 e B__________, ma è altamente verosimile, secondo il Pretore, che sia stato versato interamente a AP 1, siccome il saldo di un conto intestato a lei presso l’__________ è passato da fr. 783.– a fine 2013 a fr. 1'534'534.90 al 31 dicembre

2014. Quanto alle potenzialità del progetto “G__________” , non erano valutabili al suo esordio nel 2011, siccome completamente aleatorie. I fondi rivendicati erano quindi – ha riepilogato il Pretore – gli unici beni propri sui quali PI 1 potesse contare in tempo utile per onorare entro l’anno successivo l’impegno di garanzia assunto nei confronti dell’attrice in caso di mancato pagamento di fr. 70'200.– da parte della Fondazione __________. 4. Nel copioso appello AP 1 ripropone la censura relativa alla carenza di legittimazione attiva della AO 1 (v. sotto consid. 5) così come quella relativa all’inesistenza del credito vantato dalla stessa nei confronti del debitore (consid. 6). Nel merito ella insiste a contestare la revocabilità della seconda donazione, rimproverando al Pretore di aver ritenuto a torto dimostrato un dolo da parte di suo marito (consid. 7) e la riconoscibilità da parte sua dell’intenzione di lui (consid. 8). 5. Entrando finalmente nel vivo delle sue contestazioni (a pag. 42, n. 83 e segg.), AP 1 ammette che nella causa di contestazione della rivendicazione la legittimazione attiva spetta di regola al creditore ex lege , ma ritiene nel caso in esame che l’attrice potrebbe ottenere la conferma del pignoramento dei beni rivendicati solo se riuscisse a condurre in via pregiudiziale e con successo l’azione revocatoria (art. 285 segg. LEF), la quale presuppone che il creditore produca un attestato di carenza di beni definitivo prima che venga emessa la sentenza di primo grado, ciò che in concreto non è avvenuto. 5.1 Secondo la decisione del Tribunale federale citata dall’appellante (DTF 103 III 103 consid. 1), nell’azione revocatoria la legittimazio­ne attiva del creditore basata su un attestato di carenza di beni provvisorio dopo pignoramento (art. 285 cpv. 2 n. 1 LEF) è solo temporanea, sicché decade ove il creditore non produca un atte-stato di carenza di beni definitivo prima dell’emanazione in prima sede del giudizio sulla revocazione, ciò perché l’attestato provvisorio non permette di dare per certo che il creditore abbia subito una perdita nell’esecuzione, allorquando è solamente a tale condizione che l’azione revocatoria può essere ammessa. Il Tribunale federale ha tuttavia cambiato giurisprudenza nel 1989, giudicando che, anche nell’azione revocatoria, non è necessario attendere, per statuire, che sia disponibile un attestato di carenza di beni definitivo, sempreché tale attestato possa essere ancora rilasciato più tardi nell’esecuzione in questione. L’azione può essere accolta già prima, alla condizione, però, che il bene pignorato oggetto della rivendicazione venga realizzato solo dopo il rilascio di un attestato definitivo di carenza di beni nell’esecuzione pendente (DTF 115 III 138 segg., confermata nella sentenza 5A_13/2018 del­l’11 aprile 2019 consid. 3.1.1; Vock/Meister-Müller , SchKG- Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2 a ed. 2018, n. I.8 ad § 34; Umbach-Spahn/Bossart in: SchKG, Kurzkommentar, 2 a ed. 2014,

n. 8 ad art. 285 LEF; A. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 31 ad art. 285 LEF; Gilliéron , Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 27 ad art. 285 LEF; non si sono avveduti del cambiamento di giurisprudenza: Sylvain Marchand , Précis de droit des poursuites, 2 a ed., 2013, pag. 240; Peter in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005,

n. 25 e 33 ad art. 285 LEF ). 5.2 Ne discende che, contrariamente a quanto sostiene l’appellante, il carattere definitivo dell’attestato di carenza di beni rilasciato al­l’attore non è (più) un presupposto materiale per l’accoglimento dell’azione revocatoria. Lo è poi men che meno per l’accoglimento dell’azione di contestazione di rivendicazione di beni pignorati, dal momento che già prima del 1989 la giurisprudenza e la dottrina – quelle stesse citate dall’appellante (DTF 103 III 104 consid. 1; Mar­chand , op. cit., loc. cit.) – ammettevano che il creditore, sebbene portatore di un attestato di carenza di beni ancora solo provvisorio, potesse ottenere una decisione sulla sua contestazione della rivendicazione di un bene pignorato, fondata sulla revocabilità del trasferimento di proprietà al convenuto, fermo restando che la realizzazione dei beni rivendicati non può avvenire prima della realizzazione degli altri beni pignorati e della constatazione di una perdita. La sentenza impugnata resiste quindi alla critica. 6. L’appellante (n. 85 segg.) ribadisce anche la nullità della convenzione del 15 luglio 2011 sulla quale la AO 1 fonda il credito di fr. 70'200.– per il quale ha promosso la prima esecuzione contro PI 1, in quanto a suo dire essa non rispetta i requisiti imperativi di forma posti per la fideiussione (art. 493 cpv. 2 e 494 CO). Ritiene, a differenza del Pretore, che l’esi­-stenza di un credito, e quindi di un creditore, sia un presupposto processuale tanto nell’azione di rivendicazione quanto nell’azione revocatoria e che la mancata partecipazione del debitore alla procedura di rigetto dell’opposizione “non sana un credito inesistente” . Secondo lei l’appello dovrebbe essere accolto in ordine per mancanza di legittimazione attiva della AO 1. 6.1 La ricevibilità della censura è dubbia. L’appellante non si confronta infatti con la motivazione del Pretore (ad consid. 5, pag. 6) secon­do cui nella procedura di contestazione di rivendicazione la legittimazione attiva spetta ex lege al creditore procedente in virtù del­l’art. 108 cpv. 1 LEF. Si limita a contrapporre la propria tesi, affermando in modo apodittico e confuso che la qualità di creditore del­l’attore è un presupposto processuale da verificare d’ufficio, ma anche che si tratta di una condizione della sua legittimazione atti­va, misconoscendo che la legittimazione attiva o passiva, ossia la titolarità attiva o passiva della pretesa dedotta in giudizio, è una condizione di diritto sostanziale (da esaminare quindi con il merito se è contestata), il cui difetto conduce alla reiezione dell’azione, e non un presupposto processuale da verificare d’ufficio giusta l’art. 60 CPC, la cui mancanza determinerebbe invece l’irricevibilità del­l’azione ( DTF 139 III 504 consid. 1.1; sentenza della CEF 14.2014. 168 del 16 aprile 2015, consid. 4, massimata in RtiD 2015 II 900 n. 59c). 6.2 Sia come sia, la motivazione del Pretore è ineccepibile, poiché nel riconoscere al “creditore” e al “debitore” il diritto di promuovere azio­ne di contestazione della pretesa del terzo proprietario del fondo pignorato, l’art. 108 cpv. 1 (n. 3) LEF, coerentemente con la sistematica della legge federale, si riferisce all’escutente e all’escusso (così T schumy , op. cit.,

n. 2 ad art. 109 e i rinvii) e non certo al creditore o al debitore in senso materiale. La causa di rivendicazione non ha del resto quale scopo di accertare se e quale creditore è legittimato a chiedere la continuazione dell’esecuzione o la realizzazione dei beni rivendicati ( Gilliéron , Commentaire de la LP, vol. II, 2000,

n. 15 ad art. 106 LEF). A tale fine sono previste altre procedure giudiziarie come l’azione di rigetto dell’opposi­­zione (art. 80 segg. LEF), di riconoscimento o disconoscimento di debito (art. 79 e 83 cpv. 2 LEF) oppure di annullamento dell’ese­­cuzione (art. 85 e 85 a LEF). Certo, le vie giudiziarie appena citate sono aperte solo all’escusso e non anche al terzo rivendicante, al quale la legge non prevede la notifica di un esemplare del precetto esecutivo, a differenza di quan­to avviene per il terzo proprietario del pegno (art. 153 cpv. 2 lett. a LEF), perché non sussiste alcuna relazione giuridica tra il rivendi-cante del bene pignorato e l’escutente. A bene vedere, ad ogni modo, il terzo non ha neppure alcun interesse degno di protezione a contestare la pretesa dell’escutente. In effetti, se egli ottiene ragione nella procedura di rivendicazione, il pignoramento del bene rivendicato decade e la questione della validità dell’esecuzione o della legittimazione attiva del procedente perde ogni interesse per il terzo, mentre se riesce soccombente, quest’ultimo non ha allora più alcun valido titolo per pretendersi danneggiato dal pignora-mento, sicché la questione di sapere chi è legittimato a muovere pretese esecutive sul bene pignorato risulta giuridicamente indifferente per lui. Di conseguenza anche su questo punto l’appello manca di consistenza. 7. In merito alla questione del dolo del marito, l’appellante evidenzia ch’egli non ha potuto avere avuto l’intenzione, con la donazione del

E. 23 dicembre 2011, di pregiudicare l’attrice , la cui pretesa è sorta solo con la convenzione del 29 dicembre 2014 (sotto consid. 7.2). Contesta inoltre che PI 1 fosse divenuto totalmente indigente dopo la donazione del 23 dicembre 2011. Sostiene invece che la sua situazione finanziaria era solida posto che a quel momento egli disponeva di un pacchetto azionario della PI 2 di un milione di franchi (consid. 7.4), di un reddito di fr. 269'136.– nel 2011 (consid. 7.5) e di grandi aspettative patrimoniali grazie al nuovo progetto G__________ (consid. 7.6). L’appellante ritiene infine che la somma di fr. 70'200.– a carico del marito solo in caso d’inadempienza della Fondazione S__________ era insufficiente per orchestrare una donazione fittizia degli immobili. A suo dire il vero scopo della donazione era invece quello di evitare gli effetti dell’iniziativa popolare che prevedeva l’aumento dell’impo­sta di successione (consid. 7.7). 7.1 Per ammettere il presupposto dell’intenzione dolosa non è necessario che il debitore abbia agito con lo scopo di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri (dolo diretto); è sufficiente ch’egli abbia potuto e dovuto rendersene conto e abbia in qualche modo ammesso il pregiudizio come conseguen­za possibile del suo atto (dolo eventuale) (DTF 137 III 284 consid. 4.2 e i rinvii). 7.1.1 Trattandosi di un fattore interno, l’elemento soggettivo (il dolo) non può di solito essere dimostrato con una prova diretta, ma può solo essere dedotto dalle circostanze esterne, accertate tramite indizi oggettivi e concreti. A tal uopo si potrà far riferimento in particolare alla situazione finanziaria precaria del debitore al momento del­l’atto di cui è chiesta o eccepita la revocazione, segnatamente se il debitore è insolvente o sovraindebitato, oppure al carattere in-solito dell’atto. Circostanze del genere possono far presumere l’in­­tenzione dolosa del debitore e la sua riconoscibilità per il terzo, presunzioni di fatto che spetta a quest’ultimo confutare (A. Staehe­lin , op. cit., n. 23 ad art. 288). Non è del resto sempre necessario che la situazione finanziaria del debitore fosse compromessa già al momento dell’atto. L’evoluzione negativa

– o prevedibilmente negativa – della sua situazione può anche costituire un serio indizio di dolo, specie se la sua decozione aveva già iniziato a quel momento (sentenza della CEF 15.2017.7 del 7 luglio 2017 massima­ta in RtiD 2018 I 795 n. 60c, consid. 4.2; Peter in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 12 ad art. 288 LEF;

v. anche Gilliéron , op. cit.,

n. 37 ad art. 288 ). 7.1.2 In linea di massima il creditore deve recare la piena prova dei fatti da lui allegati (sopra consid. 2). Una certezza assoluta non è richiesta, ma il giudice non deve avere dubbi seri; eventuali incertezze residue devono apparire lievi (sentenza del Tribunale federale 5A_113/2018 del 12 settembre 2018, consid. 6.2.2.1 non riprodotto in DTF 144 III 541 segg.). Fatta salva l’ipotesi di un’am­­missione del convenuto o di una sua mancata contestazione, che rendono la prova inutile (art. 150 cpv. 1 CPC), l a volontà interna del debitore è accertabile in modo diretto solo nel caso insolito di una sua confessione in sede d’interrogatorio come parte (art. 168 cpv. 1 lett. f CPC) o come testimone (se l’azione oppone solo il creditore al terzo: art. 169 CPC) oppure se ha comunicato la sua intenzione a un terzo che possa essere sentito come teste. Vista l’evidente difficoltà probatoria, è stato sostenuto che il giudice potrebbe accontentarsi dell’alta verosimiglianza (o verosimiglianza preponderante) dei fatti allegati (DTF 117 II 126; T schumy in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005,

n. 26 ad art. 109 LEF) , nel senso di poterli ritenere accertati anche se non sono escluse altre ipotesi, ma esse non entrano ragionevolmente in linea di conto ( Gilliéron , op. cit., n. 265 ad art. 106 ). 7.1.2.1 Una riduzione del grado di prova è invero giustificata solo nei casi di emergenza probatoria (Notbeweis) e non già di mere difficoltà probatorie (DTF 130 III 321 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 4A_329/2019 del 25 novembre 2019 consid. 4.3.1; T rez­zini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2 a ed. 2017, n. 166 e 189 ad art. 152 CPC). Nel secondo scenario, la prova – indiretta – è solo facilitata dalla possibilità di dimostrare un fatto portando la prova – piena – di un altro fatto o d’indizi, dai quali il giudice possa dedurre, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, l’esistenza del fatto da comprovare (presunzione di fatto), questione che rientra nel tema del libero apprezzamento delle prove (art. 157 CPC) (DTF 143 III 336 consid. 9.5; sentenza del Tribunale federale 4A_546/2017 del 26 giugno 2018 consid. 3.3; Trezzini , op. cit., n. 157 segg., 174, 170, 177 e 189 ad art. 152). 7.1.2.2 La distinzione tra emergenza e difficoltà probatoria non è d’imme­­diata intelligenza anche perché lo stato di necessità in tema di prova è riconosciuto non solo quando, per la natura stessa della fattispecie, una prova piena è impossibile, ma pure quando non può essere ragionevolmente richiesta, in particolare – secondo il Tribunale federale – se i fatti allegati dalla parte che sopporta l’o­­nere della prova possono essere accertati soltanto indirettamente e per mezzo d’indizi (DTF 133 III 81 consid. 4.2.2; già citata 5A_113/ 2018, consid. 6.2.2.1; Trezzini , op. cit., n. 190 ad art. 152). Emergenza e difficoltà probatoria tendono a confondersi. Per accertare un fatto psichico, rientrante nel foro interiore dell’individuo, basterebbe così la verosimiglianza preponderante (sentenza del Tribunale federale 1C_377/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 2.1.2). 7.1.2.3 A ben vedere, dalla giurisprudenza appena citata si evince che il grado di prova esigibile dipende dalle circostanze della singola fattispecie e dalla natura del singolo fatto da dimostrare. La riduzione del grado di prova all’alta verosimiglianza si giustifica solo nelle situazioni in cui è impossibile o ragionevolmente inesigibile portare la prova piena del fatto da accertare. Unicamente in casi del genere il giudice potrà tenere come appurato un fatto malgrado gli rimangano dubbi non lievi sulla sua esistenza – che escludono la prova piena del fatto da accertare – in ragione dell’impossibilità, oggettiva o soggettiva, di conoscerne pienamente le circostanze costitutive, purché egli possa considerare che le rimanenti incertezze non entrano ragionevolmente in linea di conto a un esame di alta verosimiglianza. Se invece il fatto – o l’indizio – si presta a essere dimostrato con una prova piena il giudice non può accontentarsi dell’alta verosimiglianza. 7.1.2.4 Per quanto attiene all’azione o all’eccezione revocatoria pauliana (art. 288 LEF), l’attore o la parte che invoca l’eccezione revocatoria deve di principio dimostrare con prova piena il dolo del debitore, fornendo le prove d’indizi secondo i quali il bene regalato al convenuto o al terzo rivendicante costituisce una parte rilevante del patrimonio del debitore, tale da compromettere la sua capacità di far fronte ai suoi impegni esistenti o prevedibili (sopra consid. 7.1.1). Non sussiste a priori nessuna impossibilità oggettiva o soggettiva di recare tale prova, ad esempio mediante l’audizione del debitore e l’assunzione delle sue dichiarazioni e decisioni fiscali. Trattandosi invero di un fatto negativo – la mancanza di sufficienti attivi perché il debitore potesse permettersi la donazione contestata – può essere chiesto al terzo donatario, in virtù del principio della buona fede, di collaborare alla procedura probatoria portando controprove idonee a instillare nel giudice un serio dubbio in merito al fatto che il debitore non disponeva di sufficienti attivi oppure che i suoi debiti risultanti dalle prove addotte dalla controparte in realtà non esistono o sono stati estinti (cfr. Trezzini , op. cit., n. 75 e 178 ad art. 152). 7.1.2.5 Nella fattispecie il Pretore ha ritenuto sufficiente l’alta verosimiglianza del dolo del debitore e della sua riconoscibilità da parte della moglie. L’appellante non muove critiche motivate al riguardo. Non risulta dalla decisione impugnata, comunque sia, che il Pretore abbia avuto seri dubbi in merito o incertezze non lievi. La questione del grado della prova non è dunque determinante per l’esito del giudizio pretorile. Se ne dovrà invece tenere conto all’occor­renza nell’esame delle censure dell’appellante. 7.2 Anzitutto ( appello n. 72 e 94) AP 1 rimprovera al Pretore di non aver considerato che la donazione del 23 dicembre 2011 è avvenuta prima della conclusione della convenzione del 29 dicembre 2014, sicché è impossibile che con la donazione il marito volesse pregiudicare un creditore la cui pretesa ancora non esisteva. Rileva che pure la seconda Camera civile con la decisione dell’11 aprile 2019 (al consid. 10) ha escluso ogni intenzione dolosa da parte del debitore poiché la donazione in questione era anteriore alle convenzioni del 15 luglio 2011 e del 29 dicembre 2014. 7.2.1 La censura è confusa. Non distingue le due donazioni né i due debiti del marito nei confronti dell’attrice. La decisione della seconda Camera civile (sopra ad O) si riferisce alla prima donazione del 12 gennaio 2011 ed espone che a quel momento la situazione finanziaria di lui era solida. Nel frattempo, tuttavia, PI 1 è formalmente uscito dalla PI 2 nel marzo del 2011, il 15 luglio 2011 ha assunto il suo primo impegno verso l’attrice per fr. 70'200.– e il 23 dicembre 2011 ha regalato alla moglie tutti i suoi rimanenti immobili (sopra da A-D). La sua situazione economica è quindi notevolmente peggiorata, motivo per cui nella decisione del 7 luglio 2017 (inc. 15.2017.7, consid. 5.1) la scrivente Camera aveva ordinato all’UE di pignorare solo i fondi ceduti alla moglie con la seconda donazione. Ora, unicamente questi ultimi fondi sono oggetto della causa in esame. Nel mischiare le due donazioni l’appellante non riesce a confutare in modo convincente la decisione impugnata. 7.2.2 Non è d’altronde in sé pertinente la data del secondo debito assunto da PI 1 nei confronti dell’attrice. L’atto revocabile è infatti inopponibile a tutti i portatori di un attestato di carenza di beni indipendentemente dalla data in cui è sorta la loro pretesa (sentenze del Tribunale federale 5A_604/2012 del 12 febbraio 2013 consid. 4.4 e 5A_353/2011 del 31 ottobre 2011 consid. 5.4, e della CEF 14.2017.176 del 27 marzo 2018, RtiD 2018 II 848 n. 54c consid. 6.2/c/aa ; A. Staehelin op. cit., n. 15 ad art. 285; Gil­liéron , Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 23 ad art. 285 e n. 35 ad art. 288 LEF). L’unica questione di rilievo è determinare se la seconda donazione è revocabile, ciò a cui il Pretore ha dato una risposta affermativa appurando che PI 1 si è così reso indigente spossessandosi dei pressoché unici attivi di cui ancora disponeva dopo la prima donazione e l’uscita dalla PI 2. 7.3 A questo proposito AP 1 ribadisce che al momento della seconda donazione oltre ai fondi suo marito disponeva di un pacchetto azionario della PI 2 del valore di un milione di franchi (consid. 7.4), di un reddito annuo di fr. 269'136.– (consid. 7.5) e di grandi aspettative patrimoniali in relazione con il progetto G__________ (consid. 7.6). 7.4 Al riguardo il Pretore ha accertato che già il 12 gennaio 2011 il marito aveva donato alla moglie le azioni della V__________ AG e della C__________ SA, e quindi anche gli immobili di __________ intestati a quest’ultima (v. sopra ad A), e che le relazioni bancarie con maggior saldo positivo dichiarate fiscalmente in tale anno erano intestate alla moglie. Il Pretore non ha mancato di rilevare, però, che dall’incarto fiscale risultano nel 2011 anche partecipazioni dei coniugi nelle società __________ (valore imponibile di fr. 1'625.–), PI 2 (per fr. 0.–) e __________ (per fr. 0.–), e in altre due società a cui i coniugi avevano concesso prestiti, ossia la S__________ e la __________. Quest’ul­­tima è una società del Lichtenstein le cui azioni risultano tutte detenute da AP 1 (audizione testimoniale di TE 1, co-fondatore insieme ai coniugi PI 1 della PI 2). L’incarto fiscale per il 2009 fa poi stato di un atto di donazione di quell’anno ( “PI 1 2009 Schenkungen an Ehefrau” ) delle azioni della S__________. Il Pretore ne ha quin­di concluso che sia le partecipazioni in queste due società sia i relativi crediti nei confronti di queste ultime in ragione dei prestiti loro accordati erano già dal 2009 di spettanza della moglie. Il primo giudice ha appurato altresì che nel 2012 i coniugi hanno dichiarato fiscalmente la vendita della loro partecipazione nella __________ e non hanno più menzionato le partecipazioni nella PI 2 né nella __________. Nel 2016 i coniugi hanno comunicato al fisco di essersi dimenticati di dichiarare per il 2012 e 2013 le azioni della B__________ SA, che secondo il teste TE 1 deteneva la PI 2. Non si evince dalle dichiarazioni fiscali o testimoniali quale dei coniugi PI 1 fosse il detentore delle azioni delle due società appena citate. Tutti i testimoni ascoltati hanno però indicato che le azioni sono state vendute nel 2012-2013 fruttando un ricavo di circa un milione di franchi a favore dei coniugi __________. Tale entrata non compare nelle dichiarazioni fiscali degli anni 2012 e 2013, ma emerge invece che il saldo di un conto intestato a AP 1 presso la __________ è aumentato da fr. 783.– al 31 dicembre 2013 a fr. 1'534'534.90 al 31 dicembre 2014. Il Pretore ha reputato altamente verosimile che il ricavato della vendita delle azioni sia stato versato interamente a AP 1. Non ha quindi disconosciuto che la situazione famigliare a fine del 2011 potesse considerarsi florida, ma esclusivamente per i beni appartenenti alla moglie. PI 1 aveva infatti da tempo rinunciato ad ogni entrata certa, avviato un nuovo progetto che per un po’ non gli avrebbe portato guadagni e donato alla moglie gli unici fondi suoi rimasti con l’intenzione dichiarata che “continuassero a rimanere in famiglia” . Il Pretore ha così dedotto dall’insieme delle circostanze accertate sufficienti indizi per ritenere altamente verosimile se non l’inten­­zione di PI 1 di danneggiare i suoi creditori, perlomeno un suo dolo eventuale. 7.4.1 Nell’appello (n. 66, n. 95-98) AP 1 ripete che al momento della seconda donazione il marito era ancora titolare di un pacchetto azionario della PI 2 del valore di un milione di franchi. A mente sua è arbitrario e contrario alle prove versate agli atti ritenere che tali azioni fossero di sua proprietà. A tal proposito evidenzia come l’avv. TE 2, testimone particolarmente degno di fede siccome si è occupato personalmente della vendita del pacchetto azionario, ha affermato che a dicembre del 2011 PI 1 (e non la moglie) fosse ancora azionista della PI 2 e che nel 2012 per la vendita delle azioni egli (e non lei) ha ricevuto il prezzo di vendita di un milione di franchi quale (v. pag. 28 lett. b appello). Anche il testimone TE 1 ha affermato che l’avv. TE 2 ha versato quel prezzo a lui per il 5% e ai coniugi __________ per il 95% (e non alla sola AP 1). L’appellante evidenzia poi l’incongruenza tra il milione di franchi ricavato dalla vendita e il milione e mezzo confluito sul “fantoma-tico” conto bancario di sua spettanza, per di più un anno dopo la vendita delle azioni avvenuta nel 2012/2013. Sottolinea come la decisione impugnata non indichi alcun dettaglio sul conto sul qua­le sarebbe confluito il denaro (numero del conto, funzione, ecc.) sicché si potrebbe perfino dubitarne dell’esistenza. Non è nemme­no dato di sapere quale fosse il conto di provenienza. Su un patrimonio netto di 19 milioni, è a suo dire verosimile che confluiscano importanti liquidità che potrebbero provenire da qualsiasi atto (compravendite, affitti, vendita di titoli azionari quotati in borsa). Infine (n. 66/e, n. 98), a mente dell’appellante il Pretore avrebbe violato le regole sull’onere della prova. L’attrice, a cui incombeva dimostrare l’indigenza di PI 1 e quindi il suo dolo, non ha mai contestato che lo stesso fosse proprietario di un pacchetto azionario di un milione di franchi al momento della seconda donazione, né ha mai preteso che la proprietà di queste azioni fosse di AP 1 e che quest’ultima ne avesse incassato il prezzo di vendita nel 2014 su un suo conto bancario. 7.4.2 L’appellante non indica il passo dove avrebbe allegato, in prima sede, che il pacchetto azionario della PI 2 apparteneva al marito al momento della seconda donazione. In realtà, es­sa ha scritto, solo nelle conclusioni (ad n. 33), di aver continuamente sostenuto che la “loro” situazione finanziaria è sempre stata florida, soprattutto nel periodo contestato dall’attrice. D’altronde, proprio le prove da lei richiamate confermano un’attribuzione del pacchetto azionario non al solo marito, bensì ai coniugi in modo indistinto. Il teste TE 1, sia nella dichiarazione giurata del 3 luglio 2018 (citata nelle conclusioni della convenuta e nell’ap­­pello, ad n. 44, ma non agli atti), sia nella sua deposizione del 25 settembre 2018 (act. XI pagg. 11 segg.) si riferisce sempre alla situazione economica della “famiglia” AP 1 o dei “coniugi” AP 1 e pure la seconda Camera civile del Tribunale d’appello nella decisione dell’11 aprile 2019 ha confermato la solida situazione economica dei “coniugi” AP 1 al momento della prima donazione del 12 gennaio 2011 (sotto, consid. 7.5). E ciò per il semplice motivo che l’unico elemento certo al riguardo sono le dichiarazioni fiscali dei coniugi AP 1 – ossia fondamentalmente le loro allegazioni – che in sé non consentono di determinare la ripartizione interna della titolarità della partecipazione dei coniugi alla PI 2, peraltro dichiarata con un valore nullo. La tesi sostenuta per la prima volta in appello secondo cui il pacchetto azionario apparterrebbe, in tutto o in parte, al solo marito è quindi contraddittoria e fuorviante. 7.4.3 È parimenti sprovvista di ogni fondamento la censura secondo cui l’avv. TE 2 avrebbe confermato la proprietà delle azioni e il ver-samento del ricavato al solo marito. Nella sua audizione del 22 febbraio 2019 il teste si è limitato a riferire che PI 1 pareva star bene finanziariamente (“il avait l’air à l’aise économiquement”) , che era tutto quello che poteva dire e che a memoria la somma ricevuta da PI 1 con la vendita delle azioni della PI 2 era dell’ordine di un milione di franchi svizzeri (act. XIV, pag. 2 ad 2 e pag. 3 ad 2a). A domanda dell’avv. PA 1, il teste ha risposto che a dicembre del 2011 PI 1 era ancora indirettamente (“indirectement”) azionario della PI 2 attraverso società di cui non ricordava la ragione sociale e d’ignorare se egli deteneva azioni a titolo personale (“à titre personnel”) (pag. 3 ad 1a). Vista la vaghezza della deposizione, non se ne può seriamente dedurre che il ricavato sarebbe andato al solo PI 1, ciò che è del resto smentito dal teste TE 1, secondo cui il 95% dello stesso è stato distribuito ai “coniugi” AP 1 (act. XI, verbale del 25 settembre 2018, pag. 12). Al riguardo la deposizione di PI 1 non ha fornito elementi divergenti perché ha dichiarato di non ricordarsi quando è diventato azionista della PI 2, quale fosse la sua quota, quale fosse il prezzo delle azioni né nel 2010 né al momento della loro vendita, di cui si è occupato l’avv. TE 2 (v. act. XI, pagg. 7-8). 7.4.4 In definitiva non presta il fianco alla critica l’accertamento del Pretore secondo cui “nessuno dei testi ha saputo riferire con precisione quale dei coniugi AP 1 fosse il detentore di queste azioni” al momento della seconda donazione, peraltro non indicate con precisione nella dichiarazione fiscale del 2011 (sentenza impugnata a pag. 12). 7.4.5 Ciò posto, il Pretore ha finito per ritenere come altamente verosimile che i titoli fossero della moglie e che a fine del 2011 gli unici beni appartenenti al marito erano i fondi oggetto della seconda donazione (sentenza a pagg. 12 in fondo e 13 in alto), e ciò con un ragionamento retrospettivo: il ricavo della vendita delle azioni, che non compare nelle dichiarazioni del 2012 né del 2013, è stato accreditato con ogni verosimiglianza su un conto della moglie pres­so l’__________, il cui saldo è cresciuto tra il 31 dicembre 2013 e il 31 dicembre 2014 da fr. 783.– e fr. 1'534'534.90 (pag. 12 in fondo). 7.4.5.1 L’appellante denuncia l’incongruenza a suo dire tra il milione di franchi ricavato dalla vendita e il milione e mezzo confluito sul “fantomatico” conto bancario di sua spettanza, per di più un anno dopo la vendita delle azioni avvenuta nel 2012/2013. 7.4.5.2 Va anzitutto sottolineato, da un canto, che il cosiddetto “fantomatico” conto bancario presso l’__________ risulta dalla dichiarazione fiscale del 2014 (pag. 9) presentata dai coniugi AP 1 e sottoscritta anche dall’appellante (a pag. 5), ha un numero (__________) e una tipologia (conto corrente “CC”): far aleggiare dubbi sulla sua esistenza risulta quindi perlomeno avventato se non temerario. 7.4.5.3 D’altro canto, le dichiarazioni fiscali agli atti accertano che l’unica destinazione apparente possibile del noto ricavato sia il conto n. __________ intestato alla moglie (v. attestato 2 gennaio 2015 accluso alla dichiarazione). Che vi sia giunta solo nel 2014 insieme ad altre entrate non muta la conclusione. Ad ogni modo le dichiarazioni fiscali 2012, 2013 e 2014 attestano che il milione di franchi non è stato accreditato su un conto intestato a PI 1 né all’acquisto di altri titoli di lui. 7.4.5.4 Non corrisponde neppure al vero che l’attrice non avrebbe contestato che la proprietà delle azioni fosse di PI 1 e non della moglie. Nelle conclusioni, la AO 1 ha infatti sostenuto in modo generale, con riferimento in particolare alla situazione fiscale di PI 1 (pag. 7 ad 7), che questi “ha predisposto nel corso degli anni uno spossessamento sistematico di ogni suo bene a favore della moglie attraverso la progressiva liquidazione anche in tempi recenti della sostanza […] con una chiara ripartizione dei ruoli tra i coniugi in cui l’escusso si spossessa dei beni e la convenuta fungeva da cassaforte di famiglia” (pag. 6 ad 6). 7.4.5.5 Non si disconosce che l’attrice non ha mai allegato che AP 1 avesse incassato il prezzo di vendita delle azioni nel 2014 su un suo conto bancario. L’accertamento del Pretore appare così esorbitare dai limiti del materiale processuale ammissibile secon­do il principio attitatorio (art. 55 cpv. 1 CPC). Nella stessa vena formalista occorre allora rilevare come la convenuta non abbia neppure lei allegato l’esistenza delle azioni e la loro appartenenza al marito né nella risposta né nella duplica. Il fatto che alcuni testimoni ne abbiano riferito in sede d’istruttoria non la autorizzava ancora a farli valere validamente. Appena sentito il teste TE 1 l’appellante avrebbe dovuto presentare “immediatamente” un’istan­­za ad hoc chiedendo di poter addurre i fatti esorbitanti nuovi (l’ap­partenenza al marito di un pacchetto azionario milionario) e motivando l’impossibilità per lei di addurli prima nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 229 cpv. 1 CPC; T rezzini , op. cit., n. 30 ad art. 55). Il giudice avrebbe così potuto dare l’occasione all’attrice di esprimersi al ri guardo, la quale avrebbe forse potuto obiettare l’assenza di riscon­tro nella documentazione fiscale del versamento del prezzo di vendita al marito. Aspettare le conclusioni per allegare informalmente il fatto in questione osta alla sua ammissibilità, anche per-ché la diligenza ragionevolmente esigibile dalla convenuta le imponeva ad ogni modo di addurlo già prima della chiusura dello scambio di scritti. Poiché era inammissibile, il fatto in questione non doveva neppure essere contestato dall’attrice. 7.4.5.6 Comunque sia, né l’esecuzione del pignoramento né l’istruttoria del Pretore hanno permesso di accertare che il provento della vendita delle azioni della PI 2 sia stato effettivamente versato a PI 1. Per contro, tutti i beni della “famiglia PI 1” di cui si è riusciti a stabilire l’appartenenza sono risultati della moglie (sopra consid. 7.4). Sarebbe quindi spettato a lei produrre o far assumere controprove, non da ultimo perché trattandosi di un fatto negativo – mancanza di sufficienti beni del debitore per far fronte ai propri impegni – il principio della buona fede richiedeva da lei una collaborazione probatoria (sopra, consid. 7.1.2.4 ). Le sarebbe bastato al riguardo produrre o chiedere l’assunzione della documentazione del conto del marito sul quale è stato versato il prezzo delle azioni. Non sussistono quindi seri dubbi che, come per altre partecipazioni e per gli immobili, le azioni della PI 2 sono state internamente attribuite alla moglie. Difettando indizi atti a inficiare le risultanze fondate sulle dichiarazioni fiscali, gli accertamenti del Pretore resistono alla critica. 7.4.5.7 Non va poi dimenticato che l’elemento della titolarità delle azioni della PI 2 è solo uno tra i tanti che hanno portato il Pretore a ritenere che i coniugi __________ hanno implicitamente riconosciuto che già a marzo 2011, dopo la prima donazione, il patrimonio famigliare fosse di AP 1 (sentenza impugnata a pag. 11 in centro). In quel mese PI 1 aveva infatti rinunciato, o dovuto rinunciare, al reddito conseguito dalla PI 2 per lanciarsi nella creazione di una start up (la “G__________”), che secondo la sua propria testimonianza (act. XI, verbale del

E. 25 settembre 2018 pag. 5) e lui ha confermato di aver voluto che i fondi “continuassero a restare in famiglia” (act. XI pag. 10). L’appel­­lante (al n. 102) non si confronta con la valutazione del Pretore, secondo cui tali affermazioni avvalorano l’intenzione del donante di sottrarre i beni donati all’azione dei suoi creditori, poiché l’unica ipotesi in cui essi non fossero rimasti a moglie e figli per successione sarebbe stata appunto un loro pignoramento a favore dei creditori di lui. L’eventualità di un coma o di un rapimento di lui ventilata nell’appello non avrebbe fatto uscire i fondi dai “beni di famiglia” . Insufficientemente motivata, l’appello è al riguardo inammissibile (sopra consid. 1.2). 7.7.3 Sia del resto precisato – per abbondanza – che lo scopo della donazione invocato dall’appellante appare poco credibile già solo perché non l’ha fatto valere nella risposta (né nella duplica), ma vi ha accennato – in modo indiretto nel riferire delle audizioni dei coniugi – unicamente nelle conclusioni (pagg. 9 e 11). Sarà forse notorio che una miriade di fiduciarie e notai abbiano consigliato ai loro clienti di donare i loro immobili agli eredi prima del 1° gennaio 2012 per evitare la tassazione prevista dall’iniziativa popolare in caso di un suo accoglimento, ma non è notorio che il fiduciario dei coniugi AP 1, avv. __________, lo abbia fatto e l’appellante non si è premurata di refutare gli indizi emersi dall’istruttoria a favore della tesi dell’attrice, chiedendo tempestivamente al Pretore la sua audizione (rifiutata perché non postulata negli atti introduttivi: ordinanza 24 maggio 2018, act. VIII pag. 3 in alto). È comunque dubbio che tale consiglio sia stato dato visto che l’iniziativa prevedeva l’esenzione del coniuge e del partner registrato. 7.7.4 Nella risposta di prima sede, AP 1 non solo non ha accennato all’iniziativa popolare, ma ha sostenuto che la volontà dei coniugi era di “organizzare il loro patrimonio in maniera protettiva” per evitare al marito, uomo d’affari e commerciante internazionale “sog­getto sia a successi che a crolli finanziari” , “il rischio di impoverirsi di ciò che a fatica ha guadagnato” (act. II n. 38), misconoscendo che se il legislatore ha sì messo a disposizione degli imprenditori e commercianti strumenti destinati a limitare in modo trasparente, all’inizio della loro (nuova) attività, la propria responsabilità personale (come la costituzione di una società di capitale o l’adozione del regime della separazione dei beni), ha invece sanzionato, appunto con l’istituto della revocazione (art. 285 segg. LEF) o delle norme di protezione dei creditori dell’art. 193 CC, gli atti giuridici tesi a raggiungere tale scopo durante l’attività esercitata a titolo personale proprio a un momento in cui avrebbero dovuto risponderne con il proprio patrimonio od erano esposti a tale rischio (cfr. art. 249 CC). La revocazione non è poi subordinata al fatto che l’atto di distrazione sia stato stipulato allo scopo di sfavorire specificatamente e concretamente il creditore che si prevale del­l’eccezione revocatoria (sopra consid. 7.2.2), dato che in linea di massima tutti i creditori patiscono le conseguenze dell’atto revocabile per il principio di parità di trattamento (art. 220 LEF). 8. Quanto alla condizione della riconoscibilità del dolo del debitore per il terzo beneficiario, l’appellante (n. 107 e segg.) rileva che in assenza di una sua dichiarazione, l’intenzione di nuocere del debitore può essere riconosciuta da un terzo soltanto se costui assume un comportamento anomalo. Cita come esempi il fatto che il debitore ricorra a espedienti, debba costantemente richiedere mutui, non sia in grado di fare fronte alle spese correnti come il canone di locazione, o sia oggetto di svariate esecuzioni. Orbene, ella sostiene che il marito non aveva assunto alcun atteggiamento di questo tipo prima della donazione posto che in quel momento egli non aveva alcun debito, era uscito dalla PI 2 con un capitale ragguardevole, non aveva preoccupazioni finanziarie e disponeva d’importanti aspettative patrimoniali. AP 1 ricorda infine di aver dichiarato in sede d’interrogatorio di non aver mai visto gli impegni sottoscritti da PI 1, né quello del 29 dicembre 2014 né quello del 15 luglio 2011. 8.1 L’appellante dimentica un po’ troppo facilmente che in virtù del­l’art. 288 cpv. 2 LEF incombeva a lei provare di non potersi rendere conto dell’intenzione del marito di recar pregiudizio ai suoi creditori, visto che l’attrice aveva assolto il proprio onere probatorio recando la prova della conclusione del secondo contratto di donazione, accluso alla dichiarazione fiscale del 2011. Le spetta­va refutare la presunzione di fatto per cui la situazione patrimonia­le del debitore è nota alle persone a lui vicine (DTF 138 III 510 consid. 7.3), che sono pertanto tenute a un dovere d’informarsi accresciuto (sentenza del Tribunale federale 5A_85/2015 del 7 mag­gio 2015 consid. 4.2). Contrariamente a quanto è richiesto dal creditore quando il beneficiario è una persona non vicina al debitore, non era necessario per l’attrice dimostrare che il debitore aveva assunto un comportamento anomalo. 8.2 Ora, non basta ovviamente all’appellante riferirsi al proprio interrogatorio per ribaltare la presunzione – ora legale – del fatto che conosceva la situazione patrimoniale del marito. Nemmeno si può dire ch’essa abbia provato – o perlomeno reso verosimile – di aver potuto in buona fede ritenere che al momento della seconda donazione il marito non aveva alcun debito, era uscito dalla PI 2 con un capitale ragguardevole, non aveva preoccupazioni finanziarie e disponeva d’importanti aspettative patrimoniali. Queste allegazioni sono infatti già state confutate (sopra consid. 7.4-7.6), segnatamente sulla scorta delle dichiarazioni fiscali, firmate anche da lei. Inoltre, l’appellante non poteva – o comunque non doveva – ignorare che i conti con i maggiori saldi, gli immobili e le partecipazioni erano tutti intestati a lei (sopra consid. 7.4.5), come si evince anche dal suo proprio interrogatorio (act. XI, verbale 25 settembre 2018, pag. 5). Di formazione universitaria – ha conseguito il diploma di farmacista (act. XI pag. 1) – AP 1 era in grado di capire che la sostanza “della famiglia PI 1” era in realtà sua. A parte il fatto che le azioni della PI 2 sono risultate essere di sua pertinenza (sopra consid. 7.4), l’ap­pellante neppure può seriamente pretendere di aver pensato che costituissero per il marito un “capitale ragguardevole” mentre nella sua deposizione ha dichiarato che la partecipazione di lui era piccola (act. XI pag. 2). Sia come sia, la stessa AP 1 ha dichiarato in prima sede che i coniugi potevano permettersi di rinunciare ai loro redditi da attività dipendente poiché potevano contare sui redditi degli im-mobili di lei (sopra consid. 7.4.5.7). Le era quindi chiaro che il ma-rito si lanciava in un nuovo progetto, da uomo d’affari “soggetto sia a successi che a crolli finanziari” (sopra consid. 7.7.4), senza sostanza propria e senza prospettive di reddito a breve termine. In queste circostanze l’appellante avrebbe perlomeno dovuto esigere dal marito chiarimenti sulla sua situazione economica prima di accettare la donazione di tutti i suoi rimanenti fondi (sentenza del Tribunale federale 5A_604/2012 del 12 febbraio 2013, consid. 4.3). 8.3 Il Pretore ha del resto giustamente accertato che AP 1 era cosciente che le donazioni erano destinate a organizzare il patrimonio dei coniugi “in maniera protettiva” (risposta, n. 38 pag. 15, citata nella decisione impugnata a pag. 9, consid. 9; v. pure sentenza della CEF 15.2017.7 del 7 luglio 2017 [doc. M], consid. 5.3). Il primo giudice ne ha anche dedotto in modo convincente che la protezione da loro ricercata poteva riferirsi solo all’azione dei creditori (esistenti o potenziali) del marito. Non si spiega in un’altra maniera perché i coniugi avrebbero atteso il momento, ben dieci anni dopo l’adozione del regime della separazione dei beni, in cui la situazione economica di lui ha iniziato a precipitare (doc. M, consid. 5.1) per convenire la donazione dei suoi ultimi beni di valore alla moglie. La perdita di fr. 54'000.– da lui dichiarata nel 2012 era in questo senso prevedibile stante che già nel 2011 il bilancio della sua ditta individuale presentava un’eccedenza di passivi di oltre fr. 200'000.– (annesso alla dichiarazione fiscale del 2011 e cifre 29.2 e 31.2). Se l’appellante poteva non essere a conoscenza della convenzione sottoscritta a favore della AO 1, ella non ignorava ad ogni modo che la donazione aveva uno scopo protettivo e quindi non ha refutato la presunzione dell’art. 288 cpv. 2 LEF di aver potuto e dovuto rendersi conto dell’intenzione (eventuale) del marito di recar pregiudizio ai suoi creditori. L’esito del­l’appello risulta di conseguenza segnato. 9. La tassa del presente giudizio, stabilita in virtù dei combinati art. 7 cpv. 1 e 13 LTG (RL 178.200), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1 e 2 lett. a RTar ( RL 178.310 ) per il rinvio del l’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). 10. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 131'830.10, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, l’appello è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese processuali di fr. 10'000.– complessivi relative al presente giudizio, già anticipate dall’appellante, so­no poste a suo carico. Essa rifonderà alla AO 1 fr. 6'000.– per ripetibili. 3. Notificazione a:

–    ;

–     . Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.14.2020.55

Lugano

4 gennaio 2021

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Bozzini e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa OR.2017.31 (rivendicazione di beni pignorati) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 26 settembre 2017 dalla

AO 1

(patrocinata __________ PA 2 __________)

contro

AP 1

(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)

pronuncia:1.Nella misura in cui è ammissibile, l’appello è respinto.

–    ;

–     .

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).