Rigetto definitivo dell’opposizione. Ritiro reclamo
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.09.2020 14.2020.48
Rigetto definitivo dell’opposizione. Ritiro reclamo
1199 Incarto n. 14.2020.48 Lugano 4 settembre 2020 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliera: Bertoni statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2019.6278 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 17 dicembre 2019 dalla Confederazione Svizzera, Berna (rappresentata dall’RA 1,) contro RE 1 giudicando sul reclamo del 25 marzo 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 13 marzo 2020 dal Pretore, con cui ha accolto l’istanza 17 dicembre 2019 della Confederazione Svizzera e di conseguenza ha rigettato in via definitiva l’opposizione all’esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante per l’incasso di fr. 8'446.55 oltre agli accessori, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 120.–; preso atto dello scritto del 1° settembre 2020 con cui RE 1 ha dichiarato di ritirare il reclamo, avendo trovato un accordo con l’escutente; considerato che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 a ed. 2018,
n. 8 ad art. 241 CPC); dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC); rilevato che in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (rispettivamente il reclamante), a carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC); ritenuto che nella commisurazione delle spese processuali si deve tenere conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG); appurato che non si pone invece problema d’indennità, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni; osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'446.55, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio sono poste a carico del reclamante. Fatta salva un’eventuale compensazione, l’eccedenza di fr. 50.– è restituita al reclamante. 3. Notificazione a:
–;
– . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).