Erwägungen (7 Absätze)
E. 3 Nel reclamo, come già fatto in prima sede RE 1 ribadisce che la procura acclusa all’istanza di rigetto ha un carattere del tutto generico, vago e inattuale, siccome risale a oltre un anno prima e che la somiglianza tra la firma della madre e della figlia “potrebbe celare un elemento posticcio” . A sua mente, l’estrema vaghezza della procura fa emergere dubbi legittimi in merito alla volontà dell’istante di stare in causa e al fatto che la madre sia in realtà un “falsus procurator” . A sua mente, il giudice di prime cure avrebbe dovuto quindi sanare l’atto viziato. Egli cita poi alcune sentenze del Tribunale federale che indicano che se la procura è datata o imprecisa, il giudice può esigere in ogni momento la produzione di una procura attuale o che indica precisamente il procedimento oggetto del contendere, senza che ciò costituisca un formalismo eccessivo.
E. 4 Ora, così argomentando il reclamante si limita a ribadire gli argomenti sostenuti in prima sede (carattere vago, generico e inattuale della procura, dubbi sulla firma della mandante) senza confrontarsi frontalmente con la motivazione del Pretore, secondo cui quell’atto è sufficiente, da un lato poiché il procedimento d’incasso dei contributi di mantenimento costituisce un atto d’ordinaria amministrazione e dall’altro perché non si può avere dubbi sulla volontà della figlia di procedere giudizialmente contro di lui in mancanza di motivi per cui la stessa avrebbe dovuto rinunciare al suo mantenimento, specie perché è ancora agli studi ed è quindi verosimilmente priva d’entrate proprie. Non basta certo scrivere che “sono d’altronde le affermazioni in sentenza a mostrare che la Pretura non si è occupata di sciogliere i dubbi relativamente alla possibilità di avere a che fare con un falsus procuratore” (reclamo ad 13) senza citare o indicare precisamente le affermazioni in questione. Dalla sentenza risulta invece chiaramente che il Pretore non ha avuto dubbi sulla validità della procura. Sarebbe spettato al reclamante spiegare perché il primo giudice avrebbe ecceduto il proprio potere d’apprezzamento nel rinunciare a richiedere una procura attuale e più circostanziata. Egli neppure indica d’altronde il motivo per cui il Pretore non avrebbe potuto emettere la sentenza nel giro di tre giorni dalla ricezione della risposta o avrebbe dovuto concedergli ulteriore tempo per entrare nel merito. Insufficientemente motivato, il reclamo si avvera irricevibile (sopra consid. 1.2).
E. 5 La decisione impugnata, comunque sia, è condivisibile nel merito.
E. 5.1 Tenuto conto delle circostanze risultanti dalla documentazione agli atti (esecuzione volta all’incasso di alimenti scaduti da tempo, accertati nella procedura di divorzio e confermati giudizialmente dopo la maggior età della figlia [doc. C], promossa meno di tre mesi dopo la concessione della procura generale conferita dalla figlia alla madre per l’amministrazione dei suoi affari correnti in Svizzera durante la sua assenza all’estero per studi) e dell’inconsistenza delle contestazioni meramente formaliste e speculative mosse dal convenuto, non si può seriamente rimproverare al Pretore di non avere avuto dubbi sulla validità della procura. Il reclamante non ha del resto indicato alcun motivo o indizio perché la figlia avrebbe dovuto rinunciare ad alimenti certi destinati al proprio mantenimento proprio quando era all’estero per studio. Come rilevato dal Pretore, le argomentazioni sollevate nelle osservazioni all’istanza appaiono “meramente defatigatorie” e rientrano nel quadro generale della vertenza tra i genitori che si trascina da quasi dieci anni e non ha risparmiato i figli (v. decreto supercautelare del 14 febbraio 2011 pagg. 1-2, doc. C), checché ne dica il reclamante, la cui critica (ad n. 11) è ancora una volta meramente formalista.
E. 5.2 Se ciò non fosse bastato, l’istante ha accluso alle osservazioni al reclamo, anche sottoscritte da lei personalmente, una procura dell’8 giugno 2020 munita della propria firma (doc. 3), con cui autorizza la madre a rappresentarla nella pratica “Domanda d’esecuzione 27.03.2019, Domanda di rigetto dell’opposizione 05 febbraio 2020, PE 2743981; Osservazioni al Reclamo (Inc. n. 14.2020.45) avverso la Decisione di data 12 marzo 2020 della Pretura di Lugano, sezione 5 (inc. n. SO.2020.649) controparte RE 1” . RA 1 smentisce inoltre ogni accusa relativa al fatto che RA 1 avrebbe falsificato la sua firma e produce un’altra procura generale del 10 gennaio 2019 (doc. 4) munita di autentica a tergo del 28 maggio
2020. Orbene, sia la mancanza di una procura sia eventuali vizi formali della procura possono essere sanati non solo entro un termine fissato a tal fine dal giudice (art. 132 cpv. 1 CPC), bensì anche mediante ratifica – persino per atti concludenti (v. sentenza del Tribunale federale 4C.57/1999 del 15 maggio 2000, consid. 4 in fine) – a posteriori degli atti già intrapresi ai sensi dell’art. 38 cpv. 1 CO (sentenza del Tribunale federale 5D_142/2017 del 24 aprile 2018, consid. 3.1 e 3.2; sentenza della CEF 14.2017.40 del 12 luglio 2017, consid. 4.1). La sanatoria è possibile anche in seconda sede. II divieto dei nova non è infatti assoluto, l’art. 326 cpv. 2 CPC facendo salve speciali disposizioni di legge, tra cui si annovera l’art. 132 cpv. 1 CPC. La procura dell’8 giugno 2020 (doc. 3) non è del resto, a ben vedere, un nuovo documento, ma la conferma della procura firmata nel gennaio del 2019 (v. nello stesso senso già citata sentenza della CEF 14.2017.40, consid. 4.5/f). Anche se non fosse inammissibile, il reclamo (compresa la replica spontanea) sarebbe da considerare infondato – se non temerario – pure su questo punto.
E. 6 La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano per contro indennità, non avendo CO 1 motivato la sua richiesta al riguardo con le osservazioni al reclamo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
E. 7 Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 14'045.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a: –– . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.14.2020.45
Lugano
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) nella causa SO.2020.649 (rigetto definitivo dellopposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 5 febbraio 2020 da
CO 1
(rappresentata da RA 1, __________)
contro
RE 1
(patrocinato dal __________ PA 1, __________)
pronuncia:1.Il reclamo è irricevibile.
.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dallart. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).