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14.2020.27

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Ritiro reclamo

Ticino · 2021-01-29 · Italiano TI
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Rigetto provvisorio dell’opposizione. Ritiro reclamo

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 Incarto n. 14.2020.27 Lugano 29 gennaio 2021 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliera: Bertoni statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2019.105 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 25 gennaio 2019 dalla CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 2, __________) contro RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________) giudicando sul reclamo del 28 febbraio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 19 febbraio 2020 dal Pretore aggiunto, con cui ha accolto l’istanza 25 gennaio 2019 della CO 1 e di conseguenza ha rigettato in via provvisoria l’opposizione all’esecuzione n. __________ promossa contro la reclamante per l’incasso di fr. 881'357.50 oltre agli accessori, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 500.– e ripetibili a favore dell’i­stante di fr. 4'500.–; preso atto dello scritto del 28 gennaio 2021 con cui RE 1 ha dichiarato di ritirare il reclamo in seguito all’accordo transattivo raggiunto con la controparte, chiedendo, come concordato dalle parti, di porre le spese a carico di chi le ha anticipate, compensate le ripetibili; considerato che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 a ed. 2018,

n. 8 ad art. 241 CPC); dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC); ritenuto che sulla questione delle spese e ripetibili occorre statuire come pattuito dalle parti; osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 871'929.55, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia:

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.01.2021 14.2020.27

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Ritiro reclamo

________________________________________________________________________________RE 1 Incarto n. 14.2020.27 Lugano 29 gennaio 2021 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliera: Bertoni statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2019.105 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 25 gennaio 2019 dalla CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 2, __________) contro RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________) giudicando sul reclamo del 28 febbraio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 19 febbraio 2020 dal Pretore aggiunto, con cui ha accolto l’istanza 25 gennaio 2019 della CO 1 e di conseguenza ha rigettato in via provvisoria l’opposizione all’esecuzione n. __________ promossa contro la reclamante per l’incasso di fr. 881'357.50 oltre agli accessori, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 500.– e ripetibili a favore dell’i­stante di fr. 4'500.–; preso atto dello scritto del 28 gennaio 2021 con cui RE 1 ha dichiarato di ritirare il reclamo in seguito all’accordo transattivo raggiunto con la controparte, chiedendo, come concordato dalle parti, di porre le spese a carico di chi le ha anticipate, compensate le ripetibili; considerato che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 a ed. 2018,

n. 8 ad art. 241 CPC); dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC); ritenuto che sulla questione delle spese e ripetibili occorre statuire come pattuito dalle parti; osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 871'929.55, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste suo carico, compensate le ripetibili. 3. Notificazione a: –__________ –__________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).