opencaselaw.ch

14.2020.195

Ticino · 2020-11-26 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità del debitore

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.03.2021 14.2020.195

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità del debitore

Incarto n. 14.2020.195 Lugano 10 marzo 2021 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliera: Bertoni statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2020.3544 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 17 agosto 2020 dalla CO 1 contro RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1,) giudicando sul reclamo del 7 dicembre 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 26 novembre 2020 dal Pretore; ritenuto in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 17 agosto 2020 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'351.45 (poi ridotti a fr. 270.25). B. All’udienza di discussione del 21 ottobre 2020 nessuno è comparso. C. Statuendo con decisione del 26 novembre 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive. D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 7 dicembre 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 9 dicembre 2020 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 5 gennaio 2021, la CO 1 ha confermato il pagamento dell’esecuzione e dichiarato il proprio disinteresse alla procedura di fallimento. L’istruttoria è stata dichiarata chiusa il 3 marzo 2021. Considerando in diritto:                 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 27 novembre 2020, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 7 dicembre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo. 2. In v irtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. 2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non ven-gono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2). L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (G iroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF). 2.2 Nel caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 3 dicembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano relativa al versamento di fr. 306.80 a saldo dell’esecuzione promossa dal­l’i­stante (doc. D), per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto, come confermato dalla stessa istante. 2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimen­to – dall’estratto esecutivo (al 7 dicembre 2020) prodotto dal reclamante si evince che nei suoi confronti erano pendenti 11 esecuzioni per quasi fr. 40'000.– complessivi, oltre a 11 attestati di carenza di beni per oltre fr. 25'000.– in totale (doc. E). Il reclamante dimostra però di avere ottenuto dalla cugina un mutuo di fr. 20'000.– senza interessi (doc. F), che unitamente alla possibilità di vendere a breve termine uno o più veicoli di sua proprietà (da lui stimati in oltre fr. 130'000.– in tutto, doc. G-I), gli permetterebbero verosimilmente di saldare tutti i suoi debiti, in particolare gli attestati di carenza di beni (ACB) e l’esecuzione

n. __________ giun­ta allo stadio della comminatoria di fallimento. Si poteva invero nutrire alcuni dubbi sulla disponibilità del mutuo per i creditori del reclamante siccome i fr. 20'000.– sono stati depositati sul conto della sorella di lui. Fatto sta che RE 1 ha poi estinto tutti gli ACB e l’esecuzione

n. __________. Ancorché successive alla scadenza del termine di reclamo, queste circostanze possono essere prese in considerazione d’ufficio (art. 255 lett. a CPC), la conferma del fallimento apparendo in concreto contraria all’interesse dei creditori. Ciò porta a ritenere che la sopravvivenza economica dell’attività di RE 1 non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato. 3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [ RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa formulato una richiesta al riguardo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede. Per questi motivi, pronuncia:               I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1.    La dichiarazione di fallimento pronunciata il 26 novembre 2020 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.

2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

3.    Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1. II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2. III. Notificazione a:

–; –;

–  Ufficio d’esecuzione, Lugano;

–  Ufficio dei fallimenti, Viganello;

–  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

–  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).