Erwägungen (11 Absätze)
E. 3 Nella decisione impugnata, il Pretore ha constatato che i contratti di mutuo, di data ignota, prodotti dall’escutente costituivano in sé validi titoli di rigetto dell’opposizione per fr. 300'000.–, ma ha ritenuto che non era possibile determinare l’esigibilità delle somme mutuate, dal momento che la data d’inizio della decorrenza del termine di rimborso di sei mesi non è menzionata nei contratti, e che l’istante non avesse reso verosimile la volontà delle parti di concordare una precisa data di scadenza. Onde la reiezione dell’istanza.
E. 4 Nel reclamo RE 1 sostiene che i mutui sono scaduti sei mesi dopo la firma dei contratti, secondo quanto da essi previsto, e che la sottoscrizione risale al febbraio del 2017 come da lui allegato nell’istanza e non contestato dall’escusso in prima sede. Nelle sue osservazioni quest’ultimo obietta di aver affermato in prima sede che “le parti hanno infatti esplicitamente rinunciato a menzionare la data dell’impegno preciso al preciso scopo di evitarne la scadenza” spiegando di aver in precedenza, con contratto di mutuo del 10 ottobre 2016, prestato all’istante fr. 68'000.– “con una scadenza indefinita […] e che proprio per mantenere il parallelismo delle scadenze tra i reciproci contratti di mutuo, le parti hanno esplicitamente deciso di impedire l’esigibilità della restituzione delle somme previste […] evitando di menzionare una data di partenza” .
E. 4.1 In realtà, con questa dichiarazione il convenuto non ha contestato la data di sottoscrizione dei contratti di mutuo indicata nell’istanza, bensì la stessa pattuizione di una scadenza. Poiché le allegazioni di fatto non contestate sono da tenere per appurate (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario) e non possono più essere rimesse in discussione in sede di reclamo ( sentenza della CEF 14.2017.51 del 21 set-tembre 2017, RtiD 2018 I 775 n. 49c, consid. 5 ), secondo il testo chiaro dei contratti il termine di restituzione dei mutui è diventato esigibile nell’agosto 2017, ovvero sei mesi dopo la sottoscrizione, senza bisogno di disdetta trattandosi di un termine di durata determinata. Nel considerare ignota la data di firma dei contratti di mutui, la decisione impugnata poggia su un accertamento manifestamente errato ed è quindi erronea la conclusione giuridica per cui la data d’inizio del termine di sei mesi non sarebbe stata resa verosimile ( recte: dimostrata).
E. 4.2 Come visto, però, il convenuto allega che le parti non hanno voluto pattuire una scadenza fissa, motivo per cui hanno omesso di menzionare “una data di partenza” , con la precisa volontà di garantire il “parallelismo” con il contratto di mutuo del 10 ottobre 2016.
E. 4.2.1 Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). L’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto senza riserve né condizioni il debito posto in esecuzione. Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (sentenza del Tribunale federale 5A_89/2019 del 1° maggio 2019 consid. 5.1.3; S taehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione, fondata sul principio dell’affidamento (sentenza del Tribunale federale 5A_867/2018 del 4 marzo 2019 consid. 4.1.3) può fondarsi solo sul titolo stesso, ad esclusione di elementi estrinsechi all’atto (che esulano dalla cognizione del giudice del rigetto), fermo restando che in caso di dubbio l’istanza di rigetto andrà respinta; se occorre, spetterà al giudice ordinario pronunciarsi nell’azione di riconoscimento di debito (art. 79 LEF) al termine di una procedura probatoria completa (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3; sentenze della CEF 14.2014.116 del 3 novembre 2014, consid. 4.4, e 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1).
E. 4.2.2 Nel caso di specie il testo dei contratti è chiaro. Il mutuatario si è obbligato a restituire le somme mutuate “in al massimo 6 (sei) mesi in un unico versamento o in più rate secondo la disponibilità del signor CO 1” (doc. B e C acclusi all’istanza). Secondo il principio della buona fede (art. 2 cpv. 1 CC), questa clausola non può ch’es-sere interpretata come l’impegno di restituire le somme prestate entro al massimo sei mesi dalla stessa dichiarazione d’impegno, ossia dalla firma dei contratti.
E. 4.2.3 L’interpretazione proposta dal convenuto poggia su un documento – il contratto di mutuo del 10 ottobre 2016 (doc. 1 annesso alle osservazioni all’istanza) – estrinseco ai contratti invocati quali titoli di rigetto dell’opposizione. Esso non vi è infatti menzionato e men che meno l’affermato parallelismo delle scadenze (per tacere del fatto che anche il contratto del 2016 prevede una scadenza determinata, ossia la scadenza di un contratto d’affitto trentennale di due fondi con riserva di esigibilità anticipata in caso di vendita dei fondi). Che nei contratti del 2017 le parti non abbiano menzionato esplicitamente “una data di partenza” non è di rilievo poiché era chiaro dalla formulazione adottata che il termine di restituzione iniziava a decorrere dall’assunzione dell’impegno preso dal mutuatario, cioè dalla firma dei contratti (sopra consid. 4.2.2). Le allegazioni del resistente non consentono pertanto d’infirmare l’interpretazione oggettiva difesa dal reclamante.
E. 4.3 Che il reclamante abbia atteso tre anni dalla scadenza dell’agosto del 2017 per porre in esecuzione la sua pretesa di restituzione delle somme mutuate non rimette in discussione – contrariamente a quanto pare pensare il convenuto – la sua esigibilità. Costui non allega, per avventura, che RE 1 gli abbia concesso una dilazione o che la pretesa sia nel frattempo prescritta.
E. 4.4 In definitiva, il reclamo va accolto, come pure l’istanza integralmente – per la somma totale mutuata di fr. 300'000.– (doc. B e C), oltre agli interessi del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla scadenza pattuita (agosto 2017) –, fermo restando che la decisione odierna non pregiudica i diritti del convenuto nel merito (sopra consid. 2).
E. 5 La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar ( RL 178.310 ) per il rinvio del l’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
E. 6 Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 300'000.–, eccede ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.14.2020.175
Lugano
2 aprile 2021
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) nella causa SO.2020.840 (rigetto provvisorio dellopposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 11 agosto 2020 da
RE 1
(patrocinato dall__________ PA 1, __________)
contro
CO 1
(patrocinato dall__________ PA 2, __________)
pronuncia:1.Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:
1. Listanza è accolta e di conseguenza lopposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dellUfficio desecuzione di Bellinzona è rigettata in via provvisoria.
2. Le spese processuali, di fr. 260., sono poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere allistante fr. 3'600. per ripetibili.
;
.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).