Opposizione al sequestro. Reclamo stralciato dal ruolo in quanto divenuto senza oggetto in seguito alla rinuncia al sequestro
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.03.2021 14.2020.154
Opposizione al sequestro. Reclamo stralciato dal ruolo in quanto divenuto senza oggetto in seguito alla rinuncia al sequestro
RE 1 Incarto n. 14.2020.154 Lugano 26 marzo 2021 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliera: Bertoni statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2018.2325 (opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 4 maggio 2018 da RE 1 IT- (patrocinato dall’__________ PA 1, __________) contro CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 2, __________) giudicando sul reclamo del 28 settembre 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 15 settembre 2020 dal Pretore, con cui ha respinto l’opposizione interposta al sequestro decretato il 29 marzo 2018 nei confronti del reclamante a domanda della CO 1 a garanzia di una pretesa di fr. 141'853.– oltre agli accessori, ponendo le spese processuali di fr. 500.– a carico dell’opponente, tenuta a rifondere fr. 2'500.– alla sequestrante a titolo di ripetibili; preso atto dello scritto 25 marzo 2021 del reclamante, con cui comunica che la CO 1 ha ritirato l’istanza di sequestro e chiede di stralciare il reclamo dai ruoli in quanto divenuto senza oggetto, limitando al minimo le spese processuali visto il lungo impegno prodigato dalle parti per giungere a una soluzione transattiva; accertato che, effettivamente, il reclamo è diventato senza oggetto con la rinuncia al sequestro, sicché la causa va stralciata dal ruolo (art. 242 CPC); ricordato che in un caso del genere, di principio le spese processuali sono da ripartire secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC); constatato che nella fattispecie il reclamante non contesta il principio per cui le spese processuali debbano essere poste a suo carico, ma chiede solo di limitarne l’importo “ al minimo”; tenuto conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG) e della buona volontà manifestata dalle parti; ritenuto che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede; osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 141'853.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli . 2. Le spese processuali di complessivi fr. 50.– relative al presente giudizio sono poste a carico del reclamante. Fatta salva un’eventuale compensazione, la parte eccedente dell’anticipo da lui versato, di fr. 750.–, gli è restituita. 3. Notificazione a: –;
– . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).