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14.2020.150

Ticino · 2020-09-14 · Italiano TI
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Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.11.2020 14.2020.150

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato

Incarto n. 14.2020.150 Lugano 4 novembre 2020 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliera: Bertoni statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2020.2913 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 24 giugno 2020 dalla SUVA Bellinzona, Lucerna contro RE 1 giudicando sul reclamo del 25 settembre 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 14 settembre 2020 dal Pretore; ritenuto in fatto e considerando in diritto: che precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 maggio 2019 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la SUVA ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 57'187.75 per “prestazione indennità giornaliere 2017/2018, esigibile 01.01.2019” . che statuendo con decisione del 14 settembre 2020, il Pretore ha accolto l’istanza 24 giugno 2020 della SUVA e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– senz’assegnare ripetibili; che RE 1 si è opposto alla sentenza appena citata con un reclamo del 25 settembre 2020; che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso; che presentato il 25 settembre 2020 contro la decisione notificata a RE 1 il 15 settembre, il reclamo è tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC); che il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii); che spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2); che nel caso in esame RE 1 non discute minimamente la decisione impugnata, ma si limita a ribadire, in modo ancora più conciso e fonetico di quanto esposto in prima sede, che l’inden­nizzo di cui l’istante chiede la restituzione era dovuto in ragione della lesione da lui subita alla spalla destra, consecutiva a suo dire a un infortunio e non a una malattia; che il reclamante non critica quindi la decisione del Pretore in sé, bensì la decisione su opposizione emessa dalla stessa SUVA il 16 gennaio 2019 e prodotta con l’istanza (quale doc. D) come titolo di rigetto definitivo dell’opposizione giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF; che insufficientemente motivato, il reclamo è pertanto irricevibile; che ad ogni modo l’escusso non è autorizzato a eccepire in sede di rigetto motivi di opposizione che avrebbe potuto – e dovuto – sollevare già nella procedura che ha portato alla decisione invocata quale titolo di rigetto definitivo (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2); che la SUVA non ha del resto fondato la sua decisione del 16 gen­naio 2019 sul fatto che la lesione alla spalla dell’escusso non sia dovuta a un infortunio, ma sul fatto ch’egli già riceveva da un’altra assicurazione (l’OKK) indennità giornaliere sulla base di un’inca­pacità di lavoro al 100% consecutiva a un infortunio al polso sinistro e, per quanto attiene al secondo infortunio riguardante la spal­la, avvenuto il 1° febbraio 2017, RE 1 non risultava più assicurato alla SUVA, in quanto non adempiva più le condizioni per l’ottenimento d’indennità della cassa disoccupazione, essen­do a beneficio delle indennità giornaliere dell’OKK; che l a tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa il reclamante (contro il quale sono stati emessi 80 attestati di carenza di beni per oltre fr. 200'000.–) inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico; che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni non essendo incorsa in spese in questa sede; che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 57'187.75, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. Non si riscuotono spese processuali. 3. Notificazione a:

–;

–  . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).