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14.2020.126

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Tasso d’interesse di mora. Responsabilità solidale dei conduttori. Uscita dall’ente locato di uno dei coniugi

Ticino · 2021-03-10 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 14 agosto 2020, il termine d’impugnazioneè scaduto lunedì 24 agosto 2020.Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il re­clamoè dunque tempestivo.

1.2La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4).Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Sono pertanto irricevibili i due verbali d’udienza – l’uno del 7 luglio, l’altro del 15 settembre 2020 – prodotti da CO 1 con le osservazioni al reclamo e relativi a una procedura a tutela dell’unione coniugale (__________) da lei promossa nei confronti di PINT1 1.

2.In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza dopo aver ritenuto verosimile l’eccezione sollevata dalla convenuta secondo cui essa si sarebbe liberata dai propri obblighi contrattuali nei confronti della procedente a seguito della modifica – avvenuta il 1° settembre 2019 – del contratto di locazione sottoscritto il 18 aprile 2019 unitamente al coniuge PINT1 1, da cui risulta che il marito è subentrato quale unico conduttore nella relazione contrattuale con la RE 1. Il primo giudice ha osservato d’altronde come la medesima istante abbia precisato sul precetto esecutivo che CO 1 aveva lasciato l’appartamento ad agosto 2019 e che il contratto di locazio­ne era rimasto intestato unicamente a PINT1 1.

4.Con il reclamo la RE 1 contesta che l’impegno solidale che notoriamente vige in caso di locazione tra coniugi sia venuto meno con l’intestazione del contratto al solo marito, poiché dall’accordo sottoscritto tra le parti il 6 settembre 2019 e prodotto con l’istanza si evince espressamente che CO 1 è rimasta debitrice nei suoi confronti anche dopo l’uscita dall’ente locato. Oltre alla mancanza di trasparenza dell’escussa che nelle sue osservazioni all’istanza non ha accennato al suddetto accordo, per la reclamante lascia perplessi il fatto che il Pretore aggiunto abbia ritenuto verosimile l’eccezione della controparte senza verificare i documenti prodotti.

5.Nelle sue osservazioni al reclamo, CO 1 si limitaa riproporre, con una sorta di “copia e incolla”, i punti già sollevati davanti al primo giudice. Ribadisce in particolare la propria estraneità alle pretese derivanti dal contratto di locazione in oggetto – intestato dal 1° settembre 2019 esclusivamente al marito PINT1 1 quale unico conduttore a seguito dell’uscita di lei dall’appar­­tamento – e osserva come la locatrice, che a suo dire è anche datrice di lavoro del marito, avrebbe potuto compensare le pigioni scoperte con il salario del conduttore o quantomeno verificare la solvibilità di quest’ultimo prima della sottoscrizione. Ritiene ingiustificate le pretese creditorie della reclamante, dalla quale non è mai stata informata dei debiti contratti dal marito dopo aver lasciato l’appartamento e la cui negligenza nella scelta del conduttore non può esserle addossata. Contesta la mancanza di trasparenza in merito all’accordo del 6 settembre 2019 e rileva di non aver mai sottaciuto che PINT1 1 fosse suo marito, l’onere della prova incombendo ad ogni modo all’istante.

6.In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

6.1Nel caso in esame, il contratto di locazione di durata indeterminata sottoscritto il 18 aprile 2019 dalla RE 1 in veste di locatrice e da CO 1 e PINT1 1 in qualità di conduttori con effetto dal 1° giugno 2019 costituisce, di principio, un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per le sette mensilità pretese per il periodo da dicembre 2019 a giugno 2020,di fr. 1'580.– ciascuna (pari alla somma della pigione di fr. 1'260.– per l’appartamento,di fr. 100.– per il posteggio e di fr. 220.– per le spese accessorie), per un totale di fr. 11'060.–. In quei mesi, infatti, i conduttori risultavano ancora vincolati nei confronti della locatrice, giacché il contratto poteva essere rescisso solo osservando un termine di preavviso di tre mesi, la prima scadenza essendo fissata per il 31 maggio 2020 (doc. A ad 3).

11.Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 11'060.–, non raggiunge la soglia difr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:1.Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1.   L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 11'060.–oltre agli interessi del 5% dal 1° marzo 2020.

2.   Le spese processuali di fr. 350.–, anticipate dall’istante, sono poste a carico della convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 500.– a titolo di ripetibili.

2.Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà alla RE 1 fr. 600.– per ripetibili.

3.La domanda di gratuito patrocinio formulata da CO 1 è irricevibile.

–     ;

–    , , .

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.14.2020.126

Lugano

10 marzo 2021

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 13 luglio 2020 dalla

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

contro

CO 1

(patrocinata dalla dott. iur. PA 2, )

ritenuto

in fatto:A.Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 giugno 2020 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Locarno, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 11'060.– oltre agli interessi del 7% dal 1° dicembre 2019, indicando quale causa del credito:“Debitore solidale:PINT1 1, G__________. Pigioni appartamento no. __________ al 4° piano e posteggio interno no. __________ da dicembre 2019 a giugno 2020 (contratti di locazione stipulati il 18.04.2019). N.B.: ad agosto 2019 la sig.ra CO 1 ha lasciato l’appartamento di Via __________ a G__________ causa separazione ed il contratto di locazione per l’oggetto citato è unicamente a nome del sig. PINT1 1”.

B.Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 13 luglio 2020 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 22 luglio 2020.

C.Statuendo con decisione del 13 agosto 2020, il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 350.– e un’indennità di fr. 500.– a favore della convenuta.

D.Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insortaa questa Camera con un reclamo del 24 agosto 2020 per ottenerne, in via principale, l’annullamento e l’accoglimento dell’i­­stanza, e in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio, protestate in ambedue i casi spese e ripetibili.Nelle sue osservazioni del 21 settembre 2020, CO 1ha concluso per la reiezione del reclamo e ha chiesto di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.

Considerando

in diritto:                 1.La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 14 agosto 2020, il termine d’impugnazioneè scaduto lunedì 24 agosto 2020.Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il re­clamoè dunque tempestivo.

1.2La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4).Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Sono pertanto irricevibili i due verbali d’udienza – l’uno del 7 luglio, l’altro del 15 settembre 2020 – prodotti da CO 1 con le osservazioni al reclamo e relativi a una procedura a tutela dell’unione coniugale (__________) da lei promossa nei confronti di PINT1 1.

2.In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza dopo aver ritenuto verosimile l’eccezione sollevata dalla convenuta secondo cui essa si sarebbe liberata dai propri obblighi contrattuali nei confronti della procedente a seguito della modifica – avvenuta il 1° settembre 2019 – del contratto di locazione sottoscritto il 18 aprile 2019 unitamente al coniuge PINT1 1, da cui risulta che il marito è subentrato quale unico conduttore nella relazione contrattuale con la RE 1. Il primo giudice ha osservato d’altronde come la medesima istante abbia precisato sul precetto esecutivo che CO 1 aveva lasciato l’appartamento ad agosto 2019 e che il contratto di locazio­ne era rimasto intestato unicamente a PINT1 1.

4.Con il reclamo la RE 1 contesta che l’impegno solidale che notoriamente vige in caso di locazione tra coniugi sia venuto meno con l’intestazione del contratto al solo marito, poiché dall’accordo sottoscritto tra le parti il 6 settembre 2019 e prodotto con l’istanza si evince espressamente che CO 1 è rimasta debitrice nei suoi confronti anche dopo l’uscita dall’ente locato. Oltre alla mancanza di trasparenza dell’escussa che nelle sue osservazioni all’istanza non ha accennato al suddetto accordo, per la reclamante lascia perplessi il fatto che il Pretore aggiunto abbia ritenuto verosimile l’eccezione della controparte senza verificare i documenti prodotti.

5.Nelle sue osservazioni al reclamo, CO 1 si limitaa riproporre, con una sorta di “copia e incolla”, i punti già sollevati davanti al primo giudice. Ribadisce in particolare la propria estraneità alle pretese derivanti dal contratto di locazione in oggetto – intestato dal 1° settembre 2019 esclusivamente al marito PINT1 1 quale unico conduttore a seguito dell’uscita di lei dall’appar­­tamento – e osserva come la locatrice, che a suo dire è anche datrice di lavoro del marito, avrebbe potuto compensare le pigioni scoperte con il salario del conduttore o quantomeno verificare la solvibilità di quest’ultimo prima della sottoscrizione. Ritiene ingiustificate le pretese creditorie della reclamante, dalla quale non è mai stata informata dei debiti contratti dal marito dopo aver lasciato l’appartamento e la cui negligenza nella scelta del conduttore non può esserle addossata. Contesta la mancanza di trasparenza in merito all’accordo del 6 settembre 2019 e rileva di non aver mai sottaciuto che PINT1 1 fosse suo marito, l’onere della prova incombendo ad ogni modo all’istante.

6.In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

6.1Nel caso in esame, il contratto di locazione di durata indeterminata sottoscritto il 18 aprile 2019 dalla RE 1 in veste di locatrice e da CO 1 e PINT1 1 in qualità di conduttori con effetto dal 1° giugno 2019 costituisce, di principio, un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per le sette mensilità pretese per il periodo da dicembre 2019 a giugno 2020,di fr. 1'580.– ciascuna (pari alla somma della pigione di fr. 1'260.– per l’appartamento,di fr. 100.– per il posteggio e di fr. 220.– per le spese accessorie), per un totale di fr. 11'060.–. In quei mesi, infatti, i conduttori risultavano ancora vincolati nei confronti della locatrice, giacché il contratto poteva essere rescisso solo osservando un termine di preavviso di tre mesi, la prima scadenza essendo fissata per il 31 maggio 2020 (doc. A ad 3).

11.Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 11'060.–, non raggiunge la soglia difr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:1.Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1.   L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 11'060.–oltre agli interessi del 5% dal 1° marzo 2020.

2.   Le spese processuali di fr. 350.–, anticipate dall’istante, sono poste a carico della convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 500.– a titolo di ripetibili.

2.Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà alla RE 1 fr. 600.– per ripetibili.

3.La domanda di gratuito patrocinio formulata da CO 1 è irricevibile.

–     ;

–    , , .

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).