Erwägungen (1 Absätze)
E. 14 agosto 2020, il termine dimpugnazioneè scaduto lunedì 24 agosto 2020.Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamoè dunque tempestivo.
1.2La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4).Secondo lart. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia lapplicazione errata del diritto sia laccertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Sono pertanto irricevibili i due verbali dudienza luno del 7 luglio, laltro del 15 settembre 2020 prodotti da CO 1 con le osservazioni al reclamo e relativi a una procedura a tutela dellunione coniugale (__________) da lei promossa nei confronti di PINT1 1.
2.In virtù dellart. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dellopposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che lescusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare lesistenza del credito posto in esecuzione bensì lesistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore la sua natura formale e vi conferisce forza esecutiva ove lescusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto allesistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha respinto listanza dopo aver ritenuto verosimile leccezione sollevata dalla convenuta secondo cui essa si sarebbe liberata dai propri obblighi contrattuali nei confronti della procedente a seguito della modifica avvenuta il 1° settembre 2019 del contratto di locazione sottoscritto il 18 aprile 2019 unitamente al coniuge PINT1 1, da cui risulta che il marito è subentrato quale unico conduttore nella relazione contrattuale con la RE 1. Il primo giudice ha osservato daltronde come la medesima istante abbia precisato sul precetto esecutivo che CO 1 aveva lasciato lappartamento ad agosto 2019 e che il contratto di locazione era rimasto intestato unicamente a PINT1 1.
4.Con il reclamo la RE 1 contesta che limpegno solidale che notoriamente vige in caso di locazione tra coniugi sia venuto meno con lintestazione del contratto al solo marito, poiché dallaccordo sottoscritto tra le parti il 6 settembre 2019 e prodotto con listanza si evince espressamente che CO 1 è rimasta debitrice nei suoi confronti anche dopo luscita dallente locato. Oltre alla mancanza di trasparenza dellescussa che nelle sue osservazioni allistanza non ha accennato al suddetto accordo, per la reclamante lascia perplessi il fatto che il Pretore aggiunto abbia ritenuto verosimile leccezione della controparte senza verificare i documenti prodotti.
5.Nelle sue osservazioni al reclamo, CO 1 si limitaa riproporre, con una sorta di copia e incolla, i punti già sollevati davanti al primo giudice. Ribadisce in particolare la propria estraneità alle pretese derivanti dal contratto di locazione in oggetto intestato dal 1° settembre 2019 esclusivamente al marito PINT1 1 quale unico conduttore a seguito delluscita di lei dallappartamento e osserva come la locatrice, che a suo dire è anche datrice di lavoro del marito, avrebbe potuto compensare le pigioni scoperte con il salario del conduttore o quantomeno verificare la solvibilità di questultimo prima della sottoscrizione. Ritiene ingiustificate le pretese creditorie della reclamante, dalla quale non è mai stata informata dei debiti contratti dal marito dopo aver lasciato lappartamento e la cui negligenza nella scelta del conduttore non può esserle addossata. Contesta la mancanza di trasparenza in merito allaccordo del 6 settembre 2019 e rileva di non aver mai sottaciuto che PINT1 1 fosse suo marito, lonere della prova incombendo ad ogni modo allistante.
6.In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina dufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dellopposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1Nel caso in esame, il contratto di locazione di durata indeterminata sottoscritto il 18 aprile 2019 dalla RE 1 in veste di locatrice e da CO 1 e PINT1 1 in qualità di conduttori con effetto dal 1° giugno 2019 costituisce, di principio, un valido titolo di rigetto provvisorio dellopposizione per le sette mensilità pretese per il periodo da dicembre 2019 a giugno 2020,di fr. 1'580. ciascuna (pari alla somma della pigione di fr. 1'260. per lappartamento,di fr. 100. per il posteggio e di fr. 220. per le spese accessorie), per un totale di fr. 11'060.. In quei mesi, infatti, i conduttori risultavano ancora vincolati nei confronti della locatrice, giacché il contratto poteva essere rescisso solo osservando un termine di preavviso di tre mesi, la prima scadenza essendo fissata per il 31 maggio 2020 (doc. A ad 3).
11.Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 11'060., non raggiunge la soglia difr. 30'000. ai fini dellart. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia:1.Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. Listanza è parzialmente accolta. Di conseguenza lopposizione al precetto esecutivo n. __________ dellUfficio desecuzione di Locarno è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 11'060.oltre agli interessi del 5% dal 1° marzo 2020.
2. Le spese processuali di fr. 350., anticipate dallistante, sono poste a carico della convenuta, con lobbligo di rifondere alla controparte fr. 500. a titolo di ripetibili.
2.Le spese processuali di complessivi fr. 400. relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà alla RE 1 fr. 600. per ripetibili.
3.La domanda di gratuito patrocinio formulata da CO 1 è irricevibile.
;
, , .
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dallart. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.14.2020.126
Lugano
10 marzo 2021
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dellopposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 13 luglio 2020 dalla
RE 1
(patrocinata dallavv. PA 1, )
contro
CO 1
(patrocinata dalla dott. iur. PA 2, )
ritenuto
in fatto:A.Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 giugno 2020 dallUfficio desecuzione di Locarno, la RE 1 ha escusso CO 1 per lincasso di fr. 11'060. oltre agli interessi del 7% dal 1° dicembre 2019, indicando quale causa del credito:Debitore solidale:PINT1 1, G__________. Pigioni appartamento no. __________ al 4° piano e posteggio interno no. __________ da dicembre 2019 a giugno 2020 (contratti di locazione stipulati il 18.04.2019). N.B.: ad agosto 2019 la sig.ra CO 1 ha lasciato lappartamento di Via __________ a G__________ causa separazione ed il contratto di locazione per loggetto citato è unicamente a nome del sig. PINT1 1.
B.Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 13 luglio 2020 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta allistanza con osservazioni scritte del 22 luglio 2020.
C.Statuendo con decisione del 13 agosto 2020, il Pretore aggiunto ha respinto listanza, ponendo a carico dellistante le spese processuali di fr. 350. e unindennità di fr. 500. a favore della convenuta.
D.Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insortaa questa Camera con un reclamo del 24 agosto 2020 per ottenerne, in via principale, lannullamento e laccoglimento dellistanza, e in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio, protestate in ambedue i casi spese e ripetibili.Nelle sue osservazioni del 21 settembre 2020, CO 1ha concluso per la reiezione del reclamo e ha chiesto di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
Considerando
in diritto: 1.La sentenza impugnata emanata in materia di rigetto dellopposizione è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale dappello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 14 agosto 2020, il termine dimpugnazioneè scaduto lunedì 24 agosto 2020.Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamoè dunque tempestivo.
1.2La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4).Secondo lart. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia lapplicazione errata del diritto sia laccertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Sono pertanto irricevibili i due verbali dudienza luno del 7 luglio, laltro del 15 settembre 2020 prodotti da CO 1 con le osservazioni al reclamo e relativi a una procedura a tutela dellunione coniugale (__________) da lei promossa nei confronti di PINT1 1.
2.In virtù dellart. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dellopposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che lescusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare lesistenza del credito posto in esecuzione bensì lesistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore la sua natura formale e vi conferisce forza esecutiva ove lescusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto allesistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha respinto listanza dopo aver ritenuto verosimile leccezione sollevata dalla convenuta secondo cui essa si sarebbe liberata dai propri obblighi contrattuali nei confronti della procedente a seguito della modifica avvenuta il 1° settembre 2019 del contratto di locazione sottoscritto il 18 aprile 2019 unitamente al coniuge PINT1 1, da cui risulta che il marito è subentrato quale unico conduttore nella relazione contrattuale con la RE 1. Il primo giudice ha osservato daltronde come la medesima istante abbia precisato sul precetto esecutivo che CO 1 aveva lasciato lappartamento ad agosto 2019 e che il contratto di locazione era rimasto intestato unicamente a PINT1 1.
4.Con il reclamo la RE 1 contesta che limpegno solidale che notoriamente vige in caso di locazione tra coniugi sia venuto meno con lintestazione del contratto al solo marito, poiché dallaccordo sottoscritto tra le parti il 6 settembre 2019 e prodotto con listanza si evince espressamente che CO 1 è rimasta debitrice nei suoi confronti anche dopo luscita dallente locato. Oltre alla mancanza di trasparenza dellescussa che nelle sue osservazioni allistanza non ha accennato al suddetto accordo, per la reclamante lascia perplessi il fatto che il Pretore aggiunto abbia ritenuto verosimile leccezione della controparte senza verificare i documenti prodotti.
5.Nelle sue osservazioni al reclamo, CO 1 si limitaa riproporre, con una sorta di copia e incolla, i punti già sollevati davanti al primo giudice. Ribadisce in particolare la propria estraneità alle pretese derivanti dal contratto di locazione in oggetto intestato dal 1° settembre 2019 esclusivamente al marito PINT1 1 quale unico conduttore a seguito delluscita di lei dallappartamento e osserva come la locatrice, che a suo dire è anche datrice di lavoro del marito, avrebbe potuto compensare le pigioni scoperte con il salario del conduttore o quantomeno verificare la solvibilità di questultimo prima della sottoscrizione. Ritiene ingiustificate le pretese creditorie della reclamante, dalla quale non è mai stata informata dei debiti contratti dal marito dopo aver lasciato lappartamento e la cui negligenza nella scelta del conduttore non può esserle addossata. Contesta la mancanza di trasparenza in merito allaccordo del 6 settembre 2019 e rileva di non aver mai sottaciuto che PINT1 1 fosse suo marito, lonere della prova incombendo ad ogni modo allistante.
6.In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina dufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dellopposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1Nel caso in esame, il contratto di locazione di durata indeterminata sottoscritto il 18 aprile 2019 dalla RE 1 in veste di locatrice e da CO 1 e PINT1 1 in qualità di conduttori con effetto dal 1° giugno 2019 costituisce, di principio, un valido titolo di rigetto provvisorio dellopposizione per le sette mensilità pretese per il periodo da dicembre 2019 a giugno 2020,di fr. 1'580. ciascuna (pari alla somma della pigione di fr. 1'260. per lappartamento,di fr. 100. per il posteggio e di fr. 220. per le spese accessorie), per un totale di fr. 11'060.. In quei mesi, infatti, i conduttori risultavano ancora vincolati nei confronti della locatrice, giacché il contratto poteva essere rescisso solo osservando un termine di preavviso di tre mesi, la prima scadenza essendo fissata per il 31 maggio 2020 (doc. A ad 3).
11.Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 11'060., non raggiunge la soglia difr. 30'000. ai fini dellart. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia:1.Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. Listanza è parzialmente accolta. Di conseguenza lopposizione al precetto esecutivo n. __________ dellUfficio desecuzione di Locarno è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 11'060.oltre agli interessi del 5% dal 1° marzo 2020.
2. Le spese processuali di fr. 350., anticipate dallistante, sono poste a carico della convenuta, con lobbligo di rifondere alla controparte fr. 500. a titolo di ripetibili.
2.Le spese processuali di complessivi fr. 400. relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà alla RE 1 fr. 600. per ripetibili.
3.La domanda di gratuito patrocinio formulata da CO 1 è irricevibile.
;
, , .
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dallart. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).