Erwägungen (26 Absätze)
E. 3 Accertata preliminarmente la propria competenza, nella decisione impugnata il Pretore ha anzitutto considerato che se il credito stabilito dalla Corte d’appello di T__________ risultava effettivamente esigibile prima dell’inoltro dell’esecuzione in oggetto – essendo la medesima stata riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera con decisione dell’11 luglio 2016 – l’istante non ha dimostrato che lo fosse ancora dopo che la Corte suprema di cassazione ha cassato la decisione nel suo intero dispositivo, motivo per cui la stessa non rappresenta più una sentenza esecutiva. Al proposito egli non ha accolto la richiesta del procedente di sospendere l’esecuzione nell’attesa che i giudici di T__________ si pronunciassero nuovamente sulla questione. A suo giudizio, non solo non è dato di sapere se, in che misura e quando sarebbe stata emessa una nuova decisione di condanna nei confronti di CO 1, ma si porrebbe comunque sia un problema d’identità tra l’eventuale nuovo titolo di rigetto e quello indicato sul precetto esecutivo. Per il primo giudice, infine, non è dato di capire, e RE 1 non spiega, il motivo per cui l’opposizione dovrebbe essere rigettata per il fatto che l’escussa non ha introdotto una domanda di accertamento dell’inesistenza del debito ai sensi degli art. 85-85 a LEF. Tutto ciò considerato, egli ha quindi respinto l’istanza. I. Sul reclamo di RE 1 (14.2020.125)
E. 4 RE 1 contesta anzitutto che la sentenza emessa dalla Corte suprema di cassazione abbia sospeso l’esecutività della de cisione d’appello del Tribunale di T__________, dal momento che la stessa non esplica alcun effetto sul territorio elvetico non essendo stata riconosciuta né dichiarata esecutiva in Svizzera. Per il reclamante la decisione di exequatur rimane pertanto vincolante per il giudice del rigetto, che a suo parere ha violato l’art. 81 cpv. 3 LEF per aver tenuto conto della sentenza di cassazione prodotta dall’escussa senza che quest’ultima abbia provveduto a chiederne il riconoscimento.
E. 4.1 In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Incombe all’escutente non solo di produrre un titolo di rigetto, ma pure di dimostrare, con documenti, l’esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione, ovvero prima della notifica del precetto esecutivo (art. 38 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_954/2015 del 22 marzo 2016 consid. 3.1 ; sentenze della CEF 14.2019.12 del 4 giugno 2019, consid. 5 e 14.2017.63 del 6 settembre 2017, massimata in RtiD 2018 I 769 n. 40c, consid. 5.3/c; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 39 ad art. 80 LEF e i rinvii; Abbet in: Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition (2017), n. 22 ad art. 80 LEF), così come l’esecutività della decisione al momento in cui il giudice del rigetto statuisce ( Staehelin , op. cit., n. 13 ad art. 80; Abbet , op. cit., n. 143 ad art. 80).
E. 4.2 Nella fattispecie è indiscusso che la decisione della Corte d’appello di T__________ (doc. B accluso all’istanza) sia stata riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera. Di natura condannatoria – poiché riconosce RE 1 creditore di una penale verso CO 1 di complessivi € 1'500'000.– oltre a interessi e spese varie – la sentenza italiana costituiva, di principio, un valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF al momento dell’inoltro della procedura di rigetto definitivo dell’opposizione. Sennonché, come visto, con decisione del 24 aprile 2018 (doc. 6 accluso alle osservazioni all’istanza) la Corte suprema di cassazione, statuendo sul ricorso presentato da CO 1, ha cassato “per quanto in motivazione” proprio il dispositivo della sentenza d’appello di T__________ relativo alla penale privata e ha rimandato la causa all’autorità inferiore affinché ne valutasse – in diversa composizione – l’eventuale eccessività (come risulta dal consid. 18).
E. 4.2.1 Il reclamante rileva a giusta ragione che la decisione di exequatur dell’11 luglio 2016 (doc. I accluso all’istanza) è di principio vincolante per il giudice del rigetto, il quale non è autorizzato a riesaminarla (art. 81 cpv. 3 LEF ) . Tuttavia, all’escusso è data la possibilità di dimostrare in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF che la (provvisoria) esecutività della decisione estera conferita con la sentenza di exequatur è stata nel frattempo revocata nello stato d’origine ( Staehelin , op. cit., n. 31 ad art. 81, con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5A_79/2008 del 6 agosto 2008, consid. 4; si veda pure: Staehelin , op. cit., n. 9 e 55 ad art. 80: Abbet, op. cit., n. 74 ad art. 80). Il giudice del rigetto deve tenerne conto se la modifica avviene prima ch’egli statuisca (sopra consid. 4.1). Contrariamente a quanto sostiene il reclamante, la nuova decisione non deve necessariamente essere stata preventivamente riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera in una procedura indipendente apposita, ma l’esame della sua riconoscibilità ed esecutività può anche aver luogo in via pregiudiziale nella procedura di rigetto dell’opposizione, così come ammesso per le decisioni estere prodotte dall’istante quale titolo di rigetto definitivo ( sopra consid. 2 ). 4.2.2 RE 1 allega invece a ragione che non toccava a lui dimostrare che la decisione d’appello italiana era ancora esecutiva al momento in cui il giudice del rigetto ha statuito, bensì a CO 1 provare che la decisione della Corte suprema di cassazione ne ha sospeso l’esecutività (sopra consid. 4.2.1). Su questo punto la decisione impugnata è errata. Incombeva al Pretore esaminare gli argomenti della convenuta a favore della sospensione dell’esecutività della decisione della Corte d’appello di T__________ e le controdeduzioni dell’istante. Il diritto di essere sentito di quest’ultimo, come sostenuto nel reclamo, risulta violato laddove il primo giudice non si è determinato sulle ragioni avverse presentate dall’istante con le proprie osservazioni accluse al verbale d’udienza del 20 maggio 2019 (pagg. 4-6). Egli non postula però l’annullamento della decisione impugnata e il suo rinvio al Pretore per nuovo giudizio, bensì solo la sua riforma nel senso dell’accoglimento dell’istanza. Nulla osta pertanto all’esame senza indugio delle contrastanti tesi delle parti (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
E. 4.3 In prima sede CO 1 ha allegato, sulla scorta di un parere dell’avv. __________ del foro di M__________, che gli effetti della cassazione della sentenza della Corte d’appello di T__________ si estendono ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza cassata giusta l’art. 336, comma 2, del Codice di procedura civile italiano (“CPCit.”). A contare dalla pubblicazione della sentenza della Cor-te suprema di cassazione (il 10 luglio 2018), la decisione cassata ha perso la propria efficacia “per quanto in motivazione” , cioè in punto all’ammontare della penale, che dovrà essere oggetto di un riesame da parte dell’autorità inferiore. Non avendo (più) ad oggetto un credito liquido, la decisione cassata non costituisce più, un titolo esecutivo nel senso dell’art. 474 CPCit. Secondo il parere citato, il diritto di agire in executivis non è infatti dato sulla base di un titolo che si limiti ad accertare l’ an ma non il quantum della pretesa azionata. Per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la cassazione si estende alle spese processuali stabilite nella decisione cassata.
E. 4.3.1 Nelle sue osservazioni del 20 maggio 2019, RE 1 ha anzitutto contestato l’applicabilità del diritto italiano, e singolarmente dell’art. 474 CPCit., alla determinazione dell’esistenza di un titolo di rigetto dell’opposizione, disciplinata esclusivamente dalle convenzioni internazionali e dal diritto interno (svizzero). In sé, il rilievo è pertinente. La nozione di titolo di rigetto definitivo è retta imperativamente dall’art. 80 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_948/2014 consid. 3; A bbet , op. cit., n. 40 ad art. 81). Per contro, la questione pregiudiziale di sapere se la decisione estera è esecutiva è disciplinata dal diritto dello Stato d’origine (DTF 143 III 409 consid. 5.2.2; A bbet , op. cit., n. 53 ad art. 81), il cui contenuto dev’essere dimostrato da chi se ne prevale (A bbet , op. cit., n. 40 ad art. 81 con un rinvio alla DTF 140 III 460 consid. 2.4 in materia di rigetto provvisorio). L’elenco dei titoli esecutivi contenuto nell’art. 474 comma 2 CPCit. vincola quindi il giudice del rigetto svizzero, mentre in sé non è vincolante il primo comma, secondo cui l’esecuzione forzata (a norma del diritto italiano) non può avere luogo che per un diritto certo, liquido ed esigibile. Va però da sé che una decisione italiana non idonea a esecuzione coatta in Italia non può neppure costituire un titolo esecutivo in Svizzera, non potendo la stessa esplicarvi effetti maggiori o diversi rispetto a quelli ammessi nello Stato di origine ( DTF 146 III 161 consid. 6.5 ; sentenza della CEF 14.2017.178-180 del 27 marzo 2018 consid. 5.2 ). Le esigenze di certezza, liquidità ed esigibilità dell’art. 474 comma 1 CPCit. esistono del resto anche nel diritto esecutivo svizzero, in particolare per quanto attiene alla determinazione o determinabilità in cifre dell’ammontare della pretesa posta in esecuzione (DTF 138 III 584 consid. 6.1.1; A bbet , op. cit., n. 26 ad art. 80). Di conseguenza la censura del reclamante si rivela in fin dei conti irrilevante.
E. 4.3.2 Sempre in prima sede l’istante ha rilevato che dallo stesso parere dell’avv. __________ si evince come, ove il provvedimento provvisoria-mente esecutivo sia modificato solo quantitativamente da un successivo provvedimento, anch’esso esecutivo, gli effetti dell’iniziata esecuzione del primo si preservano, ciò che a suo parere sarebbe il caso della sentenza del Tribunale di T__________. Il reclamante equivoca sui termini. L’avv. __________ ha chiaramente escluso che l’ipotesi in questione si sia verificata nella fattispecie, laddove ha precisato che “la caducazione del titolo esecutivo non discende da una sua modifica quantitativa, ma dalla riforma in sede di cassazione con rinvio per la valutazione di quanto in avere da parte del creditore” (doc. 7, pag. 3). Detto in modo più preciso, la Corte suprema di cassazione non ha riformato la decisione d’appello, ma l’ha cassata (ovvero annullata) e ha rinviato la causa all’istanza precedente perché procedesse a quantificare nuovamente la penale privata “per quanto in motivazione” .
E. 4.3.3 RE 1 ha anche evidenziato che la Corte suprema di cassazione non ha affatto considerato esosa la penale, ma ha solo rimproverato alla Corte d’appello di non aver indicato il motivo per cui non ha ritenuto di ridurne l’importo, secondo lui da imputare all’atteggiamento della controparte. Sottolinea come la decisione d’appello sia stata cassata solo parzialmente, mentre per il resto è stata confermata in ogni residuo punto, in particolare per quanto concerne la validità del patto parasociale e la triplice violazione commessa dalla convenuta. La sentenza di cassazione non avrebbe pertanto fatto decadere il titolo esecutivo, men che meno per le spese di lite. Decidere in senso opposto significherebbe, a detta del reclamante, privarlo completamente di tutela nei confronti di una debitrice che ha interposto plurime opposizioni infondate in una situazione in cui egli è pacificamente creditore di lei.
E. 4.3.3.1 In realtà la Corte suprema ha cassato – ovvero annullato – l’intera sentenza d’appello, anche perché l’unico dispositivo relativo all’appello principale riguarda la penale. Vero è che la Corte non ne ha stabilito l’esosità, ma ha annullato la decisione che la fissa per carenza di motivazione in merito al mancato esame di un’eventuale riduzione della penale per eccessività ai sensi dell’art. 1384 del Codice civile italiano sulla scorta del materiale processuale acquisito al processo, che secondo la Corte rivela “la presenza di più elementi senz’altro rilevanti per la formulazione del giudizio di eventuale eccessività” , elementi poi enumerati in sunto dall’autorità di legittimità (doc. 6, consid. 16). Se la Corte di cassazione non ha rimesso in discussione il principio della penale – né quindi le violazioni del patto parasociale ch’essa è chiamata a sanzionare – è pacifico che ne ha annullato la quantificazione. Già per questo motivo la decisione cassata risultava ineseguibile prima che la Corte d’appello statuisse nuovamente. Ciò vale anche per le spese della procedura d’appello, la cui assegnazione avrebbe dovuta es-sere decisa di nuovo in sede di rinvio. Del resto, come già ricordato in una procedura di opposizione al sequestro opponente RE 1 al figlio PI 1, l’art. 336 comma 2 CPCit. prescrive che la riforma o la cassazione parziale estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti (in particolare esecutivi) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, perlomeno a quelli successivi alla pronuncia della sentenza d’appello.
E. 4.3.3.2 Che RE 1 sia “pacificamente” creditore di CO 1 e che le opposizioni di lei all’esecuzione siano infondate sono mere allegazioni del reclamante, ma soprattutto egli non spiega quale effetto giuridico tali circostanze possano avere sull’esecutività della decisione cassata. La doglianza è pertanto inammissibile.
E. 4.4 Non a torto il reclamante ha rilevato in prima istanza che la sentenza n. __________ della Corte suprema di cassazione citata da CO 1 riguarda il caso diverso da quello in discussione, in cui la Corte ha ammesso che la decisione appellata aveva perso la sua efficacia non solo con riferimento al quantum bensì anche all’ an , giacché il giudice di rinvio doveva rideterminare i rapporti di dare e avere tra le parti in funzione di un controcredito vantato dal convenuto, ciò che avrebbe anche potuto condurre a una condanna dell’attore. Ciò non toglie che la suprema Corte di cassazione ha stabilito in via generale che nell’ipotesi in cui la sentenza d’appello sia a sua volta cassata con rinvio, non si ha una reviviscenza della sentenza di primo grado, posto che la sentenza del giudice di rinvio non si sostituisce ad altra precedente pronuncia, riformandola o modificandola, ma statuisce direttamente sulle domande delle parti, con la conseguenza che non sarà mai più possibile procedere in "executivis" sulla base della sentenza di primo grado (riformata della sentenza d’appello cassata con rinvio), “potendo una nuova esecuzione fondarsi soltanto, eventualmente, sulla sentenza del giudice di rinvio” (sentenza della sesta Sezione civile n. 30868/2017 del 6 settembre 2017 pag. 9, che rinvia in particolare alla decisione della Sezione del lavoro n. 16934/2013 dell’8 luglio 2013 ). Se ne deduce, implicitamente, che anche la sentenza d’appello cessa di essere esecutiva con la sua cassazione. Le decisioni della Corte di legittimità menzionate dallo stesso reclamante (n. 6072 del 18 aprile 2012, consid. 7.8, n. 711 del 30 luglio 1997, n. 2406 del 7 aprile 1986 e n. 101 del 16 gennaio 1985) non ribaltano la conclusione appena espressa perché concernono il “conclamato” effetto sostitutivo ex tunc della sentenza di secondo grado rispetto a quella di primo grado in caso di riforma solo quantitativa, e non l’effetto, qui controverso, del giudizio di terzo grado in caso di cassazione della decisione d’appello.
E. 4.5 Il reclamante si confronta solo parzialmente con la giurisprudenza di legittimità citata dall’avv. __________ (doc. 7), secondo cui la cassazione si estende alle spese processuali delle sedi precedenti. Se è vero che la sentenza delle Sezioni civili unite n. 21691/2016 del 27 ottobre 2016 concerne un caso in cui la decisione di cassazione specificava di estendersi anche alla regolamentazione delle spese dei precedenti gradi, la decisione n. 9783/2003 (citata nella più recente sentenza della seconda Sezione civile n. 30462/2018 del 23 novembre 2018, consid. 2), con la quale il reclamante non si confronta, non contiene tale limitazione. Se riforma la sentenza di primo grado, il tribunale di rinvio è infatti tenuto a statuire di nuovo sulle spese processuali, in linea di massima in funzione del principio della soccombenza applicato all’esito globale del nuovo giu dizio (ad esempio: seconda Sezione civile n. 1626/2018 del 23 gennaio 2018 consid. 6.1).
E. 4.6 Ciò posto, la sospensione dell’esecutività della decisione emessa il 29 aprile 2015 dalla seconda sezione civile della Corte d’appello di T__________ deve ritenersi dimostrata. Ancorché per un altro motivo, la decisione impugnata merita conferma.
E. 5 Il reclamante critica infine il Pretore per aver rinunciato a sospendere l’esecuzione
– come da lui richiesto – in attesa dell’emanazione della nuova sentenza d’appello senza tuttavia fornire alcuna motivazione al riguardo. La censura è irricevibile. Ad ogni modo la giustificazione data dal primo giudice è condivisibile.
E. 6 A prescindere dalla sua soccombenza, non si giustifica d’infliggere a RE 1 – come richiesto da CO 1 nelle osservazioni al reclamo (pag. 3 ad 13) – una sanzione disciplinare ai sensi dell’art. 128 cpv. 3 CPC, giacché non si può ritenere ch’egli abbia agito in malafede, con la consapevolezza del proprio torto o con un’imprudenza esagerata (
v. T REZZINI in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2 a ed. 2017, n. 23 e 25 a d art. 128, con rinvii alla giurisprudenza del Tribunale federale, in particolare alla DTF 120 III 107 consid. 4/b e alla sentenza 4P.38/ 2005 del 3 maggio 2005, consid. 3.3.2). Come si evince dal parere dell’avv. __________ e dalle considerazioni che precedono, gli effetti della decisione di cassazione con rinvio della causa alla Corte d’appello non risultano così manifesti da escluderne la discussione. Che poi la Corte d’appello di T__________ abbia ridotto la penale a € 75'000.– con la sentenza di rinvio del 6 febbraio 2020 è un fatto nuovo di cui non si può tenere conto (sopra consid. 1.3). Si volesse prescindere da ciò, andrebbe allora considerato che RE 1 ha impugnato la nuova decisione con un ricorso per cassazione, sicché l’esito della causa non è ancora certo e il preteso abuso non può dirsi manifesto. II. Sul reclamo di CO 1 (14.2020.128)
E. 7 Nella decisione impugnata il Pretore ha posto le spese processuali a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili, richiamandosi all’art. 107 cpv. 1 lett. b CPC, in quanto a suo giudizio l’escutente aveva in buona fede motivo di agire in giudizio al momento dell’inoltro della procedura di rigetto, forte di una sentenza italiana di condanna al pagamento riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera e di un sequestro ordinato sulla base della medesima, cui l’escussa nemmeno si era opposta. Per il primo giudice RE 1 era quindi tenuto, a tutela dei propri interessi, ad avviare l’esecuzione e ad inoltrare l’istanza di rigetto nei termini stabiliti dall’art. 279 LEF, poiché a quel momento le sue possibilità di successo erano “ pienamente date ”.
E. 8 Nel suo reclamo CO 1 osserva che un riparto secondo equità nel senso dell’art. 107 CPC costituisce un’eccezione al principio di soccombenza sancito dall’art. 106 CPC e come tale va praticato in modo restrittivo. Secondo lei gli argomenti addotti dal Pretore al riguardo non rientrano nel suo margine di apprezzamento. Il fatto che sia venuto meno il titolo di rigetto non costituisce a suo dire una “circostanza eccezionale” riconducibile alla buona fede dell’istante, bensì rientra tra i rischi processuali di cui egli deve tener conto al momento d’introdurre la procedura e che non possono essere scaricati sulla controparte. Per la reclamante RE 1 avrebbe dovuto mettere in conto – assumendosene il rischio – già dall’inoltro dell’istanza di exequatur e di sequestro che il ricorso da lei presentato davanti alla Corte suprema di cassazione avrebbe potuto avere esito positivo, segnando in tal modo la sorte della procedura. Ritiene poi irrilevante il fatto di non aver reagito alla decisione di exequatur e al sequestro poiché dal punto di vista meramente formale i rimedi giuridici contro tali provvedimenti avrebbero avuto scarse probabilità di successo, motivo per cui si è riservata di sviluppare le proprie argomentazioni in sede di rigetto. La buona fede imponeva a RE 1 di attendere l’esito della procedura di cassazione prima di agire, anche perché non vi era secondo la reclamante alcuna urgenza di procedere con un sequestro, non essendo lei in fuga . Chiede pertanto che le spese processuali siano poste interamente a carico di RE 1 e che le siano assegnate ripetibili “sino” a fr. 65'207.73, ma di almeno fr. 11'178.47, avuto riguardo alla complessità del caso, all’elevato valore di causa e alla componente internazionale della fattispecie.
E. 9 Ai sensi dell’art. 106 cpv. 1 CPC le spese giudiziarie – comprese quelle per la rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC), dette ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b) – sono di regola poste a carico della parte soccombente. L’art. 107 cpv. 1 CPC consente tuttavia al giudice di prescindere da tale principio e di ripartire – in base al suo prudente giudizio – le spese giudiziarie secondo equità (art. 4 CC) quando il criterio di ripartizione secon-do la soccombenza si rivela troppo severo e ingiusto. Avendo la norma carattere potestativo (“Kann-Vorschrift”) , egli può decidere liberamente se e come applicare tale norma e gode al riguardo di un ampio margine d’apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso ( T APPY in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 a ed. 2018,
n. 6 ad art. 107 CPC ) . Nondimeno, trattandosi pur sempre di un’eccezione al principio dell’art. 106 cpv. 1 CPC, essa va applicata in maniera restrittiva, soltanto in presenza di circostanze particolari, e non deve avere quale conseguenza che il principio della soccombenza sia svuotato del suo contenuto (DTF 143 III 269 consid. 4.2.5 e 139 III 358, consid. 3, e i rinvii).
E. 9.1 Tra le condizioni previste dall’art. 107 cpv. 1 CPC per poter procedere a una ripartizione secondo equità rientrano i casi in cui una parte aveva in buona fede motivo di agire in giudizio (art. 107 cpv. 1 lett. b CPC). L’eccezione prevede principalmente l’ipotesi in cui un’azione di per sé giustificata, perde successivamente il proprio fondamento per motivi non ascrivibili all’attore, ad esempio in caso di modifica della giurisprudenza in corso di causa. La nozione di buona fede implica che la parte aveva delle ragioni degne di protezione per procedere ( T REZZINI , op. cit., n. 11 ad art. 107 CPC, T APPY , op. cit., n. 13 ad art. 107 ). Al proposito tutti i criteri pertinenti vanno presi debitamente in considerazione (sentenza del Tribunale federale 5P.394/2005 del 16 gennaio 2006 consid. 2.3).
E. 9.2 Tutto ciò premesso, è corretto ritenere che, di regola, in una procedura esecutiva – come quella di rigetto dell’opposizione – le spese giudiziarie vengono ripartite secondo il principio della soccombenza ai sensi dell’art. 106 cpv. 1 CPC. Se sia lecito dipartirsi da tale principio è, come visto, una questione che va apprezzata di caso in caso, ponderando tutte le circostanze della singola fattispecie.
E. 9.2.1 Nel caso concreto, quando ha avviato la causa di rigetto dell’opposizione, il 3 novembre 2016, RE 1 era in possesso di una decisione della seconda sezione civile della Corte d’appello di T__________ dichiarata esecutiva in Svizzera, in base alla quale aveva ottenuto il sequestro di alcuni beni di CO 1. Ne consegue che dal profilo giuridico RE 1 era legittimato a richiedere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla convenu-ta ed era anche costretto a farlo per convalidare il sequestro (art. 279 cpv. 2 LEF), anch’esso legittimo a prescindere dal fatto che la reclamante non fosse in fuga, siccome il sequestro è stato ottenuto sulla scorta della decisione della Corte d’appello (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF). Contrariamente a quanto essa fa valere nel re-clamo, RE 1 non era tenuto ad aspettare la decisione della Corte suprema di cassazione, poiché non risulta che, dopo la presentazione del ricorso per cassazione, la Corte d’appello abbia sospeso il processo (giusta l’art. 367 comma 1 CPCit.), ad ogni modo CO 1 non l’ha fatto valere nelle varie procedure avviate in Svizzera. Nelle circostanze descritte RE 1 aveva senz’altro in buona fede motivo di agire in giudizio ai sensi dell’art. 107 cpv. 1 lett. b CPC.
E. 9.2.2 Il problema della buona fede dell’istante si pone semmai dopo la comunicazione della sentenza di cassazione del 24 aprile 2018. Già si è detto, però, che gli effetti della decisione di cassazione con rinvio della causa alla Corte d’appello non risultano così manifesti da ritenere che RE 1 abbia sostenuto in malafede la tesi della persistenza dell’esecutività della decisione cassata (consid. 6). D’altronde, una parte rilevante degli onorari degli avvocati si riferisce agli atti antecedenti la comunicazione della sentenza di cassazione, ovvero a un periodo in cui la buona fede dell’istante è assodata, per tacere del fatto che se la causa di rigetto fosse stata trattata con l’ordinaria diligenza in materia esecutiva l’opposizione sarebbe stata rigettata prima dell’emanazione della decisione di cassazione (quasi 18 mesi dopo l’inoltro dell’istanza). Non da ultimo, il Pretore ha tenuto conto anche di una corresponsabilità di RE 1, dal momento che ha messo a carico suo la metà delle spese processuali.
E. 9.2.3 Tutto sommato, la decisione impugnata resiste alle critiche. Soccorrevano infatti ragioni di equità per addebitare le spese processuali alle parti in ragione di metà ciascuno. Così statuendo, il Pretore non ha ecceduto i limiti del proprio potere di apprezzamento né ne ha abusato, la sua conclusione non potendosi definire come manifestamente ingiusta o fonte di un’iniquità scioccante (DTF 143 III 261, pag. 269 consid. 4.2.5, con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5A_ 261/2013 del 19 settembre 2013, consid. 3.3, T APPY , op. cit., n. 6 ad art. 107 ). Dato il pari grado di soccombenza delle parti, anche la compensazione delle ripetibili (che nel risultato equivale alla rinuncia ad assegnarne) non presta il fianco alla critica. Il reclamo di CO 1 va così respinto e la sentenza impugnata confermata. III. Sulle tasse, spese e ripetibili di seconda sede
E. 10 Le tasse relative a entrambe le procedure di reclamo, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la rispettiva soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). IV. Sui rimedi giuridici
E. 11 Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sia del reclamo presentato da RE 1 , di fr. 1'863'077.96 , sia di quello di CO 1, di fr. 65'207.73, ragg iunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo di RE 1 (inc. 14.2020.125) è respinto. Le spese processuali di complessivi fr. 2'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà a CO 1 fr. 12'000.– per ripetibili. 2. Il reclamo di CO 1 (inc. 14.2020.128) è respinto. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Ella rifonderà a RE 1 fr. 2'000.– per ripetibili. 3. Notificazione a:
– ;
– . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarti n.14.2020.125
14.2020.128
Lugano
23 marzo 2021
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello
composta dei giudici:
Jaques, presidente
Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo dellopposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 3 novembre 2016 da
RE 1IT-
(patrocinato dall__________ PA 1, )
contro
CO 1IT-
(patrocinata dall__________ PA 2, )
9.1Tra le condizioni previste dallart. 107 cpv. 1 CPC per poter procedere a una ripartizione secondo equità rientrano i casi in cui una parte aveva in buona fede motivo di agire in giudizio (art. 107 cpv. 1 lett. b CPC). Leccezione prevede principalmente lipotesi in cui unazione di per sé giustificata, perde successivamente il proprio fondamento per motivi non ascrivibili allattore, ad esempio in caso di modifica della giurisprudenza in corso di causa. La nozione dibuona fedeimplica che la parte aveva delle ragioni degne di protezione per procedere (TREZZINI, op. cit., n. 11 ad art. 107 CPC,TAPPY, op. cit., n. 13 ad art. 107). Al proposito tutti i criteri pertinenti vanno presi debitamente in considerazione (sentenza del Tribunale federale 5P.394/2005 del 16 gennaio 2006 consid. 2.3).
9.2Tutto ciò premesso, è corretto ritenere che, di regola, in una procedura esecutiva come quella di rigetto dellopposizione le spese giudiziarie vengono ripartite secondo il principio della soccombenza ai sensi dellart. 106 cpv. 1 CPC. Se sia lecito dipartirsi da tale principio è, come visto, una questione che va apprezzata di caso in caso, ponderando tutte le circostanze della singola fattispecie.
9.2.1Nel caso concreto, quando ha avviato la causa di rigetto dellopposizione, il 3 novembre 2016, RE 1 era in possesso di una decisione della seconda sezione civile della Corte dappello di T__________ dichiarata esecutiva in Svizzera, in base alla quale aveva ottenuto il sequestro di alcuni beni di CO 1. Ne consegue che dal profilo giuridico RE 1 era legittimato a richiedere il rigetto definitivo dellopposizione interposta dalla convenu-ta ed era anche costretto a farlo per convalidare il sequestro (art. 279 cpv. 2 LEF), anchesso legittimo a prescindere dal fatto che la reclamante non fosse in fuga, siccome il sequestro è stato ottenuto sulla scorta della decisione della Corte dappello (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF). Contrariamente a quanto essa fa valere nel re-clamo, RE 1 non era tenuto ad aspettare la decisione della Corte suprema di cassazione, poiché non risulta che, dopo la presentazione del ricorso per cassazione, la Corte dappello abbia sospeso il processo (giusta lart. 367 comma 1 CPCit.), ad ogni modo CO 1 non lha fatto valere nelle varie procedure avviate in Svizzera. Nelle circostanze descritte RE 1 aveva senzaltro in buona fede motivo di agire in giudizio ai sensi dellart. 107 cpv. 1 lett. b CPC.
9.2.2Il problema della buona fede dellistante si pone semmai dopo la comunicazione della sentenza di cassazione del 24 aprile 2018. Già si è detto, però, che gli effetti della decisione di cassazione con rinvio della causa alla Corte dappello non risultano così manifesti da ritenere che RE 1 abbia sostenuto in malafede la tesi della persistenza dellesecutività della decisione cassata (consid. 6). Daltronde, una parte rilevante degli onorari degli avvocati si riferisce agli atti antecedenti la comunicazione della sentenza di cassazione, ovvero a un periodo in cui la buona fede dellistante è assodata, per tacere del fatto che se la causa di rigetto fosse stata trattata con lordinaria diligenza in materia esecutiva lopposizione sarebbe stata rigettata prima dellemanazione della decisione di cassazione (quasi 18 mesi dopo linoltro dellistanza). Non da ultimo, il Pretore ha tenuto conto anche di una corresponsabilità di RE 1, dal momento che ha messo a carico suo la metà delle spese processuali.
9.2.3Tutto sommato, la decisione impugnata resiste alle critiche.Soccorrevano infatti ragioni di equità per addebitare le spese processuali alle parti in ragione di metà ciascuno. Così statuendo, il Pretore non ha ecceduto i limiti del proprio potere di apprezzamento né ne ha abusato, la sua conclusione non potendosi definire come manifestamente ingiusta o fonte di uniniquità scioccante (DTF 143 III 261, pag. 269 consid. 4.2.5, con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5A_ 261/2013 del 19 settembre 2013, consid. 3.3,TAPPY, op. cit., n. 6 ad art. 107). Dato il pari grado di soccombenza delle parti, anche la compensazione delle ripetibili (che nel risultato equivale alla rinuncia ad assegnarne) non presta il fianco alla critica.
Ilreclamo di CO 1 va così respinto e la sentenza impugnata confermata.
pronuncia:1.Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo di RE 1 (inc. 14.2020.125) è respinto.
2.Il reclamo di CO 1 (inc. 14.2020.128) è respinto.
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Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).