Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo tardivo
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 31.08.2020 14.2020.116
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo tardivo
Incarto n. 14.2020.116 Lugano 31 agosto 2020 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliera: Bertoni statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2019.6034 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 2 dicembre 2019 dalla CO 1 contro RE 1 ritenuto in fatto e considerando in diritto: che con precetto esecutivo n. __________ notificato il 20 novembre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 18'619.10 oltre agli accessori; che statuendo con decisione del 27 aprile 2020 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza presentata dalla CO 1 il 2 dicembre 2019 e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dall’escussa, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–; che con scritto del 4 agosto 2020 l’RE 1 ha comunicato alla Pretura di non aver “mai” ricevuto la decisione appena menzionata e chiesto di essere ascoltata onde poter esternare il carattere a suo dire scorretto della fattura fatta valere dalla CO 1; che il Pretore ha trasmesso tale scritto alla Camera quale reclamo, con comunicazione all’RE 1; che la sentenza contestata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso; che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC); ch’essendo la notifica avvenuta in concreto all’RE 1 il 28 aprile 2020 (tracciamento dell’invio raccomandato n. __________), il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 8 maggio; che presentata il 4 agosto 2020 (data del timbro postale), la contestazione dell’RE 1 è quindi ampiamente tardiva; che trattata come reclamo essa è pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC); che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC); che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 200.–, è posta a carico della reclamante. 3. Notificazione a:
–;
– . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).