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14.2019.87

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Istanza diventata senza oggetto in seguito al ritiro dell’esecuzione. Stralcio del reclamo. Spese e ripetibili di prima e seconda sede

Ticino · 2019-08-28 · Italiano TI
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il reclamo è dichiarato senza oggetto per quanto attiene al dispositivo n. 1 della sentenza impugnata, mentre è accolto relativamente al dispositivo n. 2, che di conseguenza è così riformato:

2.   La tassa di giustizia di fr. 150.–, già anticipata dalla parte istante, è posta a carico di CO 1.

E. 2 Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico, compensate le ripetibili.

E. 3 Notificazione a:

–;

–    . Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                          La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.14.2019.87

Lugano

28 agosto 2019

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) nella causa 546/2018 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 12 dicembre 2018 dalla

RE 1

contro

CO 1

(patrocinato dall’avv. PA 1)

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che in seguito al ritiro dell’esecuzione, avvenuto come visto il 12 giugno 2019, la causa è diventata senza oggettoper quanto concerne il rigetto dell’opposizione, sia in prima che in seconda istan­za, siccome non ha alcuna utilità discutere del ritiro dell’opposi­­zione a un’esecuzione che non esiste più;

che la causa va dunque stralciata dal ruolo (art. 242 CPC);

che la questione della ripartizione delle spese e ripetibili, anche di prima sede (art. 318 cpv. 3 CPC), conserva invece un interesse;

che di principio esse sono da ripartire secondo equità nel caso in cui la causa diventa senza oggetto (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);

che la ripartizione dipende perciò dalle circostanze del caso specifico, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l’esito della lite e quale parte sia all’origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; sentenze del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014, consid. 3.1 e della CEF 14.2017.175 del 16 aprile 2018);

che nel caso concreto l’istanza pareva a prima vista fondata, siccome l’errore di trascrizione del nome dell’escutente sul precetto esecutivo era manifesto, come rilevato dallo stesso Giudice di pace nella sentenza impugnata;

che secondo una giurisprudenza consolidata la designazione inesatta, perfino totalmente erronea, o incompleta di una parte non determina la nullità del procedimento e può essere rettificata d’uf­­ficio qualora ogni rischio di confusione possa essere escluso (cfr. DTF 131 I 63, consid. 2.2 e 120 III 13, consid. 1; sentenze della CEF 14.2012.101 del 16 agosto 2012, RtiD 2013 I 829 n. 51c, e i rinvii);

che anche all’escusso era chiara l’identità dell’escutente e del credito, tanto che nelle sue osservazioni del 28 gennaio 2019 ammette di avere firmato il contratto d’abbonamento annuale ai corsi della palestra“__________”, pur allegando di averlo revocato il giorno seguente (doc. 3 accluso alle osservazioni);

che l’allegata revoca del contratto, cui egli accenna nel proprio scritto appena citato, non è però sostanziata in modo perlomeno verosimile con riscontri oggettivi nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF e probabilmente non poteva neppure essere considerato esso stesso come una tempestiva revoca, giacché risulta successivo alla scadenza del primo anno contrattuale (si riferisce a un contatto telefonico del 5 novembre 2018);

che di conseguenza, secondo equità, le spese processuali di pri­ma sede vanno poste a carico del convenuto, da considerarsi presumibilmente soccombente se il reclamo non fosse divenuto sen­za oggetto, mentre non sipone problema di ripetibili, non avendo l’istante formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (nel senso dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);

ch’essendo la procedura di reclamo diventata senza oggetto per il fatto che la reclamante ha ritirato l’esecuzione, le spese processuali di seconda sede vanno invece addossate alla stessa;

che sempre secondo equità le ripetibili di seconda sede vanno compensate, tenuto conto del verosimile esito (positivo) del reclamo da una parte e del ritiro dell’esecuzione dall’altra;

pronuncia:1.Il reclamo è dichiarato senza oggetto per quanto attiene al dispositivo n. 1 della sentenza impugnata, mentre è accolto relativamente al dispositivo n. 2, che di conseguenza è così riformato:

2.   La tassa di giustizia di fr. 150.–, già anticipata dalla parte istante, è posta a carico di CO 1.

2.Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico, compensate le ripetibili.

–;

–    .

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).