Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza di divorzio. Liquidazione del regime matrimoniale. Esigenze di motivazione del reclamo
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.07.2019 14.2019.71
Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza di divorzio. Liquidazione del regime matrimoniale. Esigenze di motivazione del reclamo
Incarto n. 14.2019.71 Lugano 22 luglio 2019 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliera: Villa statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 22 gennaio 2019 da CO 1 contro RE 1 giudicando sul reclamo del 5 aprile 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 2 aprile 2019 dal Pretore; ritenuto in fatto e considerando in diritto: che con precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 ottobre 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso l’ex marito RE 1 per l’incasso di fr. 6'665.– oltre agli interessi del 1% dal 31 luglio 2015, indicando quale titolo di credito la “liquidazione del regime matrimoniale”; che statuendo con decisione del 2 aprile 2019, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza presentata il 22 gennaio 2019 da CO 1 e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dall’ex marito, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– senz’assegnare indennità; che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 5 aprile 2019, affermando di aver già versato all’ex moglie più di fr. 4'500.–; che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso; che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC); che presentato il 5 aprile 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il giorno precedente, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo; che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4); che s econdo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC); che il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii); che doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti; che spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2); che solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica; che nella fattispecie RE 1 si è limitato a dolersi genericamente del comportamento dell’ex moglie nei suoi confronti e ad affermare che lei avrebbe rinunciato al rimborso di fr. 120.– mensili; che il reclamante allega inoltre di averle già rimborsato, dal 2011 al 2015, più di fr. 4'500.– (e non solo fr. 1'460.– come da lei indicato nell’istanza); che nella misura in cui RE 1 non si è presentato all’udienza tenuta in prima sede il 2 aprile 2019, tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo sono nuove e pertanto irricevibili (art. 326 cpv. 1 CPC), sicché non se ne potrebbe tenere conto; che ad ogni modo il reclamo è inammissibile anche perché è insufficientemente motivato, RE 1 non indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice; che in particolare egli non contesta che la sentenza di divorzio del 20 aprile 2011 (__________ della Pretura di Lugano) acclusa all’istanza (doc. D) abbia posto a suo carico l’obbligo di versare all’ex moglie fr. 8'125.– a titolo di liquidazione del regime matrimoniale né che tale decisione costituisca, secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF, un valido titolo di rigetto definitivo della sua opposizione; che
– sia precisato per abbondanza – il reclamante non ha d’altronde provato, come gl’incombeva in virtù dell’art. 81 LEF, di aver rimborsato a CO 1 più di fr. 4'500.–; che il reclamo va di conseguenza dichiarato irricevibile; che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC); che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa procedura; che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'665.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a:
–;
– . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).