Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 rifonderà a CO 1 fr. 300. per ripetibili.
3.Il reclamo interposto da RE 2 (inc. 14.2019.64) è respinto.
4.Le spese processuali di complessivi fr. 300. relative al dispositivo n. 3, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 2 rifonderà a CO 1 fr.300. per ripetibili.
5.Notificazione a:
;
;
.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
E. 2 In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess) , il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
E. 3 In entrambe le decisioni impugnate, il Pretore ha accolto le istanze dopo aver considerato che la documentazione prodotta da CO 1, in particolare la convenzione sottoscritta dai convenuti il 21 giugno 2018, costituisce un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF.
E. 4 Nei reclami RE 1 e RE 2 rilevano che l’accordo in oggetto, poiché vertente sulla riduzione di fr. 50'000.– del prezzo della compravendita immobiliare sottoscritta dalle parti il 15 luglio 2016, costituisce una modifica del contratto originario, sicché per la sua validità necessitava – in virtù dell’art. 216 CO – la forma dell’atto pubblico. In assenza di tale formalità, a mente dei reclamanti l’accordo è nullo e non può quindi costituire un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione.
E. 5 Nelle osservazioni ai reclami CO 1 ribadisce invece la validità del titolo da lui prodotto, osservando come – contrariamente a quanto sostengono i reclamanti – l’accordo sottoscritto dalle parti in seguito al deposito da parte sua di un’azione redibitoria ai sensi dell’art. 205 cpv. 2 CO, non esiga, per la sua validità, la forma dell’atto pubblico secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 95 II 419 pag. 424, consid. 2/c). A suo avviso, del resto, l’obiezione dei reclamanti è “giuridicamente abusiva” .
E. 6 In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
E. 6.1 Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).
E. 6.2 Nella fattispecie, non è contestato – ed è anche pacifico – che l’accordo transattivo (“Vergleich”) contenuto nella convenzione (“Vereinbarung”) conclusa dalle parti il 21 giugno 2018 (doc. C accluso all’istanza) è stato personalmente sottoscritto da entrambi i reclamanti, i quali, nella loro veste di venditori, si sono impegnati – in via solidale – a restituire all’istante una parte del prezzo di compravendita, pari a fr. 50'000.–. Essendosi dichiarati debitori di una somma determinata specificatamente nei confronti dell’escutente, tale documento – come ritenuto in sede pretorile – costituisce, in via di principio, un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo posto in esecuzione: in virtù del punto 3 (in fine) della transazione, in effetti, l’intero debito di fr. 50'000.– è diventato esigibile alla scadenza (del 15 giugno 2018) – non rispettata – convenuta per il versamento del primo acconto. Il rigetto si estende inoltre agli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO), almeno dal 1° luglio 2018.
E. 7 A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi ( Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010,
n. 87 seg. ad art. 82 LEF).
E. 7.1 Nel caso specifico, i reclamanti eccepiscono la nullità per vizio di forma dell’accordo da essi sottoscritto il 18 giugno 2018 – a valere, a loro dire, quale modifica del contratto di compravendita immobiliare del 15 luglio 2016 – poiché lo stesso non riveste la forma pubblica prescritta imperativamente dall’art. 216 CO.
E. 7.2 Secondo la sentenza del Tribunale federale citata nelle osservazioni ai reclami, occorre distinguere tra la modifica del prezzo di compravendita, sottoposta al requisito dell’atto pubblico, e la successiva transazione, in linea di principio valida senza forma, con la quale una parte, viste le promesse precise dell’altro contraente, rinuncia a impugnare una compravendita immobiliare già validamente conclusa nella forma dell’atto pubblico. Nel caso sottoposto al suo esame, il Tribunale federale ha considerato che una transazione, in cui le parti avevano convenuto che, a seconda del risultato del consuntivo relativo ai costi di costruzione effettivi, il venditore avrebbe ridotto o rinunciato al suo credito incorporato in una cartella ipotecaria gravante il fondo venduto o avrebbe versato una determinata somma di denaro al compratore, era valida anche senza la forma dell’atto pubblico, perché le reciproche promesse avevano una causa giuridica indipendente, non ricollegabile al contratto di compravendita, ma appunto alla transazione. Le parti non avevano infatti modificato il prezzo di vendita, siccome era già stato pagato e il relativo credito non esisteva più (DTF 95 II 424 consid. 2/c).
E. 7.3 Il caso in esame è del tutto analogo a quello giudicato dal Tribunale federale nella sentenza appena ricordata. Il contratto di compravendita è stato regolarmente eseguito e le parti, per porre fine a un’incertezza sulla sua validità, hanno convenuto che i venditori avrebbero retrocesso all’acquirente fr. 50'000.– perché questi s’impegnasse a rinunciare alla contestazione giudiziaria della compravendita. La transazione non modifica in sé il contratto né modifica il prezzo della compravendita, siccome, a ben vedere, le parti convengono che il valore delle reciproche concessioni è equivalente. Ne discende che, a prima vista, la validità della transazione non è verosimilmente subordinata al rispetto della forma dell’atto autentico, sicché i reclami vanno respinti, senza che sia necessario esaminare se l’eccezione fatta valere dai reclamanti costituisce un abuso di diritto non protetto dalla legge (v. ad esempio DTF 140 III 202 consid. 4.2) .
E. 8 In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar ( RL 178.310 ) per il rinvio del l’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Avendo l’istante presentato un unico allegato di osservazioni ai reclami, si giustifica tuttavia di suddividere le ripetibili metà per reclamante.
E. 9 Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, in entrambi i casi di fr. 50'000.–, supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo interposto da RE 1 (inc. 14.2019.63) è respinto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al dispositivo n. 1, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 300.– per ripetibili. 3. Il reclamo interposto da RE 2 (inc. 14.2019.64) è respinto. 4. Le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al dispositivo n. 3, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 2 rifonderà a CO 1 fr. 300.– per ripetibili. 5. Notificazione a:
– ;
– ;
– . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarti n.14.2019.63
14.2019.64
Lugano
6 agosto 2019
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello
composta dei giudici:
Jaques, presidente
Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nelle cause __________ e __________ (rigetto provvisorio dellopposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze dell8 gennaio 2019 da
CO 1(SO)
(patrocinato dallavv. PA 1, )
contro
RE 1,
RE 2,
in fatto: A.Con contratto di compravendita del 15 luglio 2016 CO 1 ha acquistato dai coniugi RE 1 e RE 2 la particella n. __________ RFD di __________ (Canton Soletta) per fr. 1'850'000.. Prevalendosi di un vizio di volontà, lacquirente ha receduto dal contratto di compravendita e avviato una procedura di conciliazione davanti al Tribunale civile di Solothurn-Lebern, nel frattempo sospesa. Il 21 giugno 2018 CO 1 e i venditori hanno concluso un accordo transattivo stragiudiziale(Vergleich), col quale hanno stabilito quanto segue (traduzione):
1. Lacquirente riconosce che la contestazione del contratto di compravendita del 15 luglio 2016 è inefficace e che lo stesso è per lui vincolante.
2. Il prezzo di vendita dellimmobile, determinato contrattualmente in fr. 1'850'000., viene ridotto di fr. 50'000..
3. I venditori simpegnano, in via solidale, a retrocedere allacquirente fr. 50'000., e questo tramite corresponsione di una prima rata di fr. 10'000. al più tardi entro il 15 giugno 2018, e di successive quattro rate mensili di fr. 10'000. ciascuna a partire dal 1° luglio 2018 sul conto [ ]. In caso di mora con una rata lintero debito residuo diventa esigibile.
4. La validità dellaccordo è subordinata al pagamento tempestivo delle rate stabilite al punto 3. In caso di mora lacquirente ha la facoltà di recedere dal presente accordo e di chiedere la continuazione della procedura giudiziaria.
5. Una volta ricevuto lintero importo dovuto, lacquirente provvederà a informare il Tribunale civile di Solothurn-Lebern in merito allintervenuta transazione stragiudiziale, chiedendo lo stralcio della procedura pendente. [ ].
B.Con due precetti esecutivi distinti (n.__________ e __________), entrambi emessi il 18 ottobre 2018 dallUfficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso i coniugi RE 1 per lincasso in ambedue le esecuzioni (in viasolidale tra loro) di fr. 50'000., oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2018, indicando quale titolo di credito laVereinbarung (Vergleich) vom 18/21.06.2018 (accomodamento del 18/21.06.2018).
C.Avendo sia RE 1 sia RE 2 interposto opposizione al rispettivo precetto esecutivo, con istanze dell8 gennaio 2019 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.Alludienza di discussione tenutasi il 1° aprile 2019 era presente unicamente listante, che ha confermato le sue domande.
D.Statuendo con due decisioni distinte del 1° aprile 2019, il Pretore ha accolto entrambe le istanze e rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte dai convenuti, ponendo a carico di ciascuno di essi le spese processuali di fr. 120. e unindennità di fr. 300. a favore dellistante.
E.Contro le due sentenze appena citate RE 1e RE 2 sono insortia questa Cameracon due reclami del 2 aprile 2019per ottenerne lannullamento e la reiezione delle istanze. Nelle sue osservazioni del 26 aprile 2019, CO 1ha concluso per la reiezione dei reclami.
Considerando
in diritto: 1.Le sentenze impugnate emanate in materia di rigetto dellopposizione sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) allaCamera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale dappello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1Stante lanalogia dei reclami in esame, le due cause sono già state congiunte con decreto del 23 aprile 2019.Per economia di proceduraviene quindi emanata una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone lautonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
1.2Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Entrambi presentati il 2 aprile 2019 contro le sentenze notificate ad RE 1 e RE 2 il medesimo giorno, in concreto i reclami sono senzaltro tempestivi.
1.3La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4).Secondo lart. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia lapplicazione errata del diritto sia laccertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). In linea di massima, le eccezioni che infirmanoil riconoscimento di debito nel senso dellart. 82 cpv. 2 LEF devono essere sollevate immediatamente, ovvero già in prima sede (sentenzadella CEF 14.2018.166 del 4 marzo 2019 consid. 6 e i rinvii).
1.4Nel caso in esame, non avendo gli escussi partecipato alludienza del 1° aprile 2019 indetta dal primo giudice per discutere dellistanza, leccezione di nullità per vizio di forma del riconoscimento di debito sollevata per la prima volta con i reclami sarebbe tardiva. Le autorità giudiziarie devono però accertare dufficio la nullità di un atto giudico e ciò vale anche per il giudice del rigetto (sentenza della CEF 14.2015.118 del 21 ottobre 2015, RtiD 2016 I 733 n. 49c, consid. 6 e 7.2, con rinvio a Staehelinin: Basler Kommentar, SchKG I, 2aed. 2010, n. 48 ad art. 82 LEF), ancorché soltanto sotto il profilo della semplice verosimiglianza giusta lart. 82 cpv. 2 LEF (v. sotto consid. 7).
2.In virtù dellart. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dellopposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che lescusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare lesistenza del credito posto in esecuzione bensì lesistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore la sua natura formale e vi conferisce forza esecutiva ove lescusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto allesistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.In entrambe le decisioni impugnate, il Pretore ha accolto le istanze dopo aver considerato che la documentazione prodotta da CO 1, in particolare la convenzione sottoscritta dai convenuti il 21 giugno 2018, costituisce un valido riconoscimento di debito nel senso dellart. 82 cpv. 1 LEF.
4.Nei reclami RE 1 e RE 2 rilevano che laccordo in oggetto, poiché vertente sulla riduzione di fr. 50'000. del prezzo della compravendita immobiliare sottoscritta dalle parti il 15 luglio 2016, costituisce una modifica del contratto originario, sicché per la sua validità necessitava in virtù dellart. 216 CO la forma dellatto pubblico. In assenza di tale formalità, a mente dei reclamanti laccordo è nullo e non può quindi costituire un valido titolo di rigetto provvisorio dellopposizione.
5.Nelle osservazioni ai reclami CO 1 ribadisce invece la validità del titolo da lui prodotto, osservando come contrariamente a quanto sostengono i reclamanti laccordo sottoscritto dalle parti in seguito al deposito da parte sua di unazione redibitoria ai sensi dellart. 205 cpv. 2 CO, non esiga, per la sua validità, la forma dellatto pubblico secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 95 II 419 pag. 424, consid. 2/c). A suo avviso, del resto, lobiezione dei reclamanti ègiuridicamente abusiva.
6.In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina dufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dellopposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dellart. 82 cpv. 1 LEF latto pubblico o la scrittura privata, firmata dallescusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) allescutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).
6.2Nella fattispecie, non è contestato ed è anche pacifico che laccordo transattivo(Vergleich)contenuto nella convenzione(Vereinbarung)conclusa dalle parti il 21 giugno 2018 (doc. C accluso allistanza) è stato personalmente sottoscritto da entrambi i reclamanti, i quali, nella loro veste di venditori, si sono impegnati in via solidale a restituire allistante una parte del prezzo di compravendita, pari a fr. 50'000.. Essendosi dichiarati debitori di una somma determinata specificatamente nei confronti dellescutente, tale documento come ritenuto in sede pretorile costituisce, in via di principio, un riconoscimento di debito ai sensi dellart. 82 cpv. 1 LEF per limporto posto in esecuzione: in virtù del punto 3 (in fine) della transazione, in effetti, lintero debito di fr. 50'000. è diventato esigibile alla scadenza (del 15 giugno 2018) non rispettata convenuta per il versamento del primo acconto.Il rigettosi estende inoltre agli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO),almeno dal 1° luglio 2018.
7.A norma dellart. 82 cpv. 2 LEF, allescusso incombe lonere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelinin:Basler Kommentar, SchKG I, 2aed. 2010,n. 87 seg. ad art. 82 LEF).
7.1Nel caso specifico, i reclamanti eccepiscono la nullità per vizio di forma dellaccordo da essi sottoscritto il 18 giugno 2018 a valere, a loro dire, quale modifica del contratto di compravendita immobiliare del 15 luglio 2016 poiché lo stesso non riveste la forma pubblica prescritta imperativamente dallart. 216 CO.
7.2Secondo la sentenza del Tribunale federale citata nelle osservazioni ai reclami, occorre distinguere tra la modifica del prezzo di compravendita, sottoposta al requisito dellatto pubblico, e la successiva transazione, in linea di principio valida senza forma, con la quale una parte, viste le promesse precise dellaltro contraente, rinuncia a impugnare una compravendita immobiliare già validamente conclusa nella forma dellatto pubblico. Nel caso sottoposto al suo esame, il Tribunale federale ha considerato che una transazione, in cui le parti avevano convenuto che, a seconda del risultato del consuntivo relativo ai costi di costruzione effettivi, il venditore avrebbe ridotto o rinunciato al suo credito incorporato in una cartella ipotecaria gravante il fondo venduto o avrebbe versato una determinata somma di denaro al compratore, era valida anche senza la forma dellatto pubblico, perché le reciproche promesse avevano una causa giuridica indipendente, non ricollegabile al contratto di compravendita, ma appunto alla transazione. Le parti non avevano infatti modificato il prezzo di vendita, siccome era già stato pagato e il relativo credito non esisteva più (DTF 95 II 424 consid. 2/c).
7.3Il caso in esame è del tutto analogo a quello giudicato dal Tribunale federale nella sentenza appena ricordata. Il contratto di compravendita è stato regolarmente eseguito e le parti, per porre fine a unincertezza sulla sua validità, hanno convenuto che i venditori avrebbero retrocesso allacquirente fr. 50'000. perché questi simpegnasse a rinunciare alla contestazione giudiziaria della compravendita. La transazione non modifica in sé il contratto né modifica il prezzo della compravendita, siccome, a ben vedere, le parti convengono che il valore delle reciproche concessioni è equivalente. Ne discende che, a prima vista, la validità della transazione non è verosimilmente subordinata al rispetto della forma dellatto autentico, sicché i reclami vanno respinti, senza che sia necessario esaminare se leccezione fatta valere dai reclamanti costituisce un abuso di diritto non protetto dalla legge (v. ad esempioDTF 140 III 202 consid. 4.2).
8.In entrambe le sedila tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili,determinate in virtù dellart. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dellart. 96 CPC,seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Avendo listante presentato un unico allegato di osservazioni ai reclami, si giustifica tuttavia di suddividere le ripetibili metà per reclamante.
9.Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, in entrambi i casi di fr. 50'000., supera la soglia difr. 30'000. ai fini dellart. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia:1.Il reclamo interposto da RE 1 (inc. 14.2019.63) è respinto.
2.Le spese processuali di complessivi fr. 300. relative al dispositivo n. 1, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 300. per ripetibili.
3.Il reclamo interposto da RE 2 (inc. 14.2019.64) è respinto.
4.Le spese processuali di complessivi fr. 300. relative al dispositivo n. 3, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 2 rifonderà a CO 1 fr.300. per ripetibili.
5.Notificazione a:
;
;
.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).